Decisione (UE) 2026/1096 del Consiglio, dell'11 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (Vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’ESMA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede la Decisione UE 2026/1096 riguardo alla vigilanza degli amministratori di indici di riferimento negli Stati EFTA?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1096 del Consiglio dell'11 maggio 2026 integra nell'Accordo SEE (Spazio Economico Europeo) tre regolamenti delegati della Commissione europea relativi alla vigilanza degli amministratori di indici di riferimento (benchmark administrators) da parte dell'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). In particolare, incorpora i regolamenti delegati 2022/804 e 2022/805, nonché il regolamento delegato 2024/1705 che modifica il precedente. Questi regolamenti stabiliscono le norme procedurali, le commissioni e i criteri di armonizzazione applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento. La decisione adatta tali disposizioni per gli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità di vigilanza EFTA nei procedimenti di indagine, nelle decisioni sanzionatorie e nella riscossione delle commissioni, garantendo così un'applicazione coerente della normativa in tutto lo Spazio Economico Europeo. Le modifiche all'Allegato IX dell'Accordo SEE specificano come l'ESMA e l'Autorità di vigilanza EFTA devono coordinarsi nei procedimenti amministrativi e nelle decisioni relative a violazioni e misure di vigilanza.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1096 del Consiglio, dell'11 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (Vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’ESMA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2026/1096 of 11 May 2026 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement (Supervision of certain benchmark administrators by ESMA) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1096
18.5.2026
DECISIONE (UE) 2026/1096 DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (Vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’ESMA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE.
(3)
È opportuno integrare nell’accordo SEE i regolamenti delegati (UE) 2022/804
(
3
)
, (UE) 2022/805
(
4
)
e (UE) 2024/1705
(
5
)
della Commissione.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE.
(5)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj
.
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (
GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7
), ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/804/oj
).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (
GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2024/1705 della Commissione, dell’11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (
GU L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(
1
)
.
(2)
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(
2
)
.
(3)
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2024/1705 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda l'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(
3
)
.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
1.
Dopo il punto 31lzb (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione) è inserito quanto segue:
«31lzc.
32022 R 0804
: Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (
GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7
).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:
a)
all'articolo 2, paragrafo 1, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
b)
all'articolo 3:
i)
ai paragrafi 1 e 6, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “e, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
ii)
al paragrafo 2 è inserito il comma seguente:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se un fascicolo è incompleto, l'ESMA ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.”
;
iii)
al paragrafo 3, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
iv)
al paragrafo 4 è inserito il comma seguente:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se l'ESMA non concorda con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'ESMA, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA non è tenuta a tenere conto delle osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.”
;
v)
al paragrafo 5 è inserito il comma seguente:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte: il termine è di almeno due settimane nel caso in cui l'ESMA concordi con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane nel caso in cui l'ESMA non concordi con tutte le risultanze. L'ESMA, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA non è tenuta a tenere conto delle osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.”
;
vi)
al paragrafo 7, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
c)
all'articolo 4:
i)
al paragrafo 1, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
ii)
al paragrafo 4, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
d)
all'articolo 5:
i)
al paragrafo 1, al paragrafo 2, primo e secondo comma, al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
ii)
al paragrafo 2, terzo e quarto comma, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “e, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
iii)
al paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se l'ESMA, dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, reputa che tale persona abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 48 sexies del regolamento (UE) 2016/1011. L'Autorità di vigilanza EFTA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.”
;
e)
all'articolo 6:
i)
dopo la prima occorrenza del termine “ESMA” sono inseriti i termini “e, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
ii)
dopo la seconda occorrenza del termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
f)
all'articolo 7:
i)
al paragrafo 3, dopo la prima occorrenza del termine “ESMA” sono inseriti i termini “e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
ii)
al paragrafo 3, dopo la seconda occorrenza del termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
iii)
al paragrafo 5 è inserito il comma seguente:
“Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso finché la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”
;
g)
all'articolo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
i)
ai paragrafi 1 e 3, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
ii)
al paragrafo 5, lettera b), dopo i termini “regolamento (UE) 2016/1011” sono inseriti i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, un riesame da parte della Corte EFTA conformemente all'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.».
2.
Dopo il punto 31lzc (Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione) è inserito quanto segue:
«31lzd.
32022 R 0805
: Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (
GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14
), modificato da:
—
32024 R 1705
: Regolamento delegato (UE) 2024/1705 della Commissione dell'11 marzo 2024 (
GU L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj
).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:
a)
all'articolo 1, all'articolo 2 bis, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafo 2, nonché agli articoli 9 e 10, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
b)
all'articolo 3, paragrafo 3, dopo i termini “nota di addebito dell'ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, della nota di addebito dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
c)
all'articolo 5 dopo i termini “della relativa nota di addebito da parte dell'ESMA” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, della relativa nota di addebito da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
d)
all'articolo 7:
i)
al paragrafo 2, dopo il termine “Consiglio” sono inseriti i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, gli interessi di mora di cui ai paragrafi da 3 a 6 di detto articolo”;
ii)
dopo il paragrafo 2 sono inseriti i paragrafi seguenti:
“3. Fatte salve le disposizioni speciali derivanti dall'applicazione della normativa specifica, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza produce interessi a norma dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
4. Il tasso d'interesse per gli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, aumentato come segue:
a)
otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o un appalto di servizi;
b)
tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.
5. Gli interessi sono calcolati dal giorno di calendario successivo alla scadenza fino al giorno di calendario in cui il debito è rimborsato integralmente.
L'ordine di riscossione corrispondente all'importo degli interessi di mora è emesso quando tale interesse è effettivamente percepito.
6. Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso è fissato allo zero percento.”
;
e)
all'articolo 8, dopo il termine “ESMA” sono inseriti i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, della fattura da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
f)
all'articolo 10, paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
“Quando, per quanto riguarda gli amministratori di indici di riferimento critici stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve provvedere al rimborso di un'autorità nazionale competente, l'ESMA mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati all'EFTA.”.».
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2022/804, (UE) 2022/805 e (UE) 2024/1705 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*1
)
oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del comitato misto SEE n. …/… del …
(
4
)
[che integra il regolamento (UE) 2019/2175/UE nell'accordo SEE].
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a …, …
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(
1
)
GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7
.
(
2
)
GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14
.
(
3
)
GU L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj
(
*1
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
(
4
)
GU L, …, ELI: …
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1096/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2026/1096 è rilevante per chi opera nel settore dei servizi finanziari e degli indici di riferimento negli Stati EFTA, in quanto disciplina la vigilanza degli amministratori di benchmark, le procedure investigative dell'ESMA e dell'Autorità di vigilanza EFTA, e il regime sanzionatorio. Consulenti finanziari, compliance officer e amministratori di indici di riferimento devono conoscere le norme procedurali, le commissioni amministrative, i termini di prescrizione e i meccanismi di ricorso presso la Corte EFTA per garantire la conformità normativa nel contesto dello Spazio Economico Europeo.
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