Decisione UE In vigore

Decisione UE 1121/2026

Decisione (UE) 2026/1121 del Consiglio, del 5 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo all’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina

Pubblicato: 05/05/2026 In vigore dal: 05/05/2026 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2026/1121 e quale posizione deve adottare l'Unione europea presso il Consiglio d'Europa?

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La Decisione UE 2026/1121 del 5 maggio 2026 autorizza l'Unione europea ad aderire all'Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. L'UE deve notificare al segretario generale del Consiglio d'Europa la propria intenzione di aderire a questo accordo, previa conclusione delle procedure interne necessarie. Il tribunale speciale è stato istituito per perseguire e processare i dirigenti politici e militari responsabili di atti di aggressione contro l'Ucraina in violazione della Carta delle Nazioni Unite, poiché la Corte penale internazionale non può esercitare giurisdizione sul crimine di aggressione in questo contesto specifico. Il comitato di gestione, operante nel quadro del Consiglio d'Europa, ha il compito di fornire i mezzi finanziari e il supporto amministrativo necessari affinché il tribunale speciale possa adempiere il suo mandato. L'UE partecipa all'adozione della risoluzione che istituisce l'Accordo parziale allargato insieme ad almeno 16 Stati membri del Consiglio d'Europa, diventando membro fondatore di questa struttura internazionale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1121 del Consiglio, del 5 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo all’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina EN: Council Decision (EU) 2026/1121 of 5 May 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Europe bodies as regards the Enlarged Partial Agreement on the Management Committee of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1121 21.5.2026 DECISIONE (UE) 2026/1121 DEL CONSIGLIO del 5 maggio 2026 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo all’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, affermando che la responsabilità di questo atto di aggressione ricade interamente sulla Russia, che sarà chiamata a rispondere delle sue azioni. (2) Nella risoluzione A/RES/ES-11/1 del 2 marzo 2022, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto che le operazioni militari della Federazione russa all’interno del territorio sovrano dell’Ucraina sono a un livello mai visto dalla comunità internazionale in Europa da decenni, ha deplorato con la massima fermezza l’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina in violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite sul divieto dell’uso della forza e ha chiesto che la Federazione russa cessi immediatamente l’uso della forza contro l’Ucraina e che ritiri immediatamente, completamente e senza condizioni tutte le sue forze militari dal territorio dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. (3) Il 2 marzo 2022 l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale (CPI) ha annunciato di aver avviato un’indagine sulla situazione in Ucraina sulla base delle segnalazioni di tale situazione pervenuti da 39 Stati aderenti alla CPI e della constatazione dell’esistenza di una base ragionevole per ritenere che siano stati commessi reati rientranti nella giurisdizione della CPI. Tuttavia, il regime giurisdizionale per il crimine di aggressione previsto dallo statuto di Roma impedisce attualmente alla CPI di esercitare la propria giurisdizione in relazione al crimine di aggressione nella situazione dell’Ucraina. (4) Nelle conclusioni del 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha invitato l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e la Commissione a vagliare opzioni che permettano di garantire il pieno accertamento delle responsabilità, anche per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha accolto con favore e incoraggiato gli ulteriori sforzi volti a garantire il pieno accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra e gli altri crimini più gravi legati alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, comprese le modalità per assicurare l’accertamento delle responsabilità per il crimine di aggressione. Ha invitato la Commissione, l’alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori, in conformità del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, sottolineando che il perseguimento del crimine di aggressione riguarda la comunità internazionale nel suo insieme. (5) Nella risoluzione A/RES/ES-11/6 del 23 febbraio 2023, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità di garantire l’accertamento delle responsabilità per i crimini più gravi ai sensi del diritto internazionale commessi nel territorio dell’Ucraina, attraverso indagini e azioni penali adeguate, eque e indipendenti a livello nazionale o internazionale, e di assicurare la giustizia per tutte le vittime e la prevenzione di futuri crimini. (6) Dal gennaio 2023 i rappresentanti di circa 40 Stati, i servizi della Commissione europea e il servizio europeo per l’azione esterna nonché il Consiglio d’Europa si sono riuniti nell’ambito della coalizione sulla creazione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina («gruppo ristretto») e hanno discusso le modalità di istituzione di un tribunale speciale con il potere di indagare, perseguire e processare le persone che hanno la maggiore responsabilità per il crimine di aggressione nei confronti dell’Ucraina. (7) Il 3 luglio 2023 presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) è stato avviato il Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell’Ucraina (ICPA), per la cooperazione e il coordinamento degli sforzi investigativi nazionali volti a garantire un’indagine adeguata sul crimine di aggressione contro l’Ucraina, con il sostegno delle capacità rafforzate di Eurojust sulla base del regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che consente a Eurojust di preservare, analizzare e conservare le prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi. (8) Nelle conclusioni di giugno, ottobre e dicembre 2023, il Consiglio europeo ha ribadito il suo sostegno all’istituzione del tribunale speciale. Nelle conclusioni del marzo 2024 il Consiglio europeo ha affermato che la Federazione russa e i suoi dirigenti devono essere chiamati a rispondere pienamente della guerra di aggressione condotta nei confronti dell’Ucraina e di altri crimini di estrema gravità ai sensi del diritto internazionale, come pure degli ingenti danni causati dalla guerra. Il Consiglio europeo ha inoltre affermato che sostiene gli sforzi, anche in sede di gruppo ristretto, al fine di istituire un tribunale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell’Ucraina che goda del più ampio sostegno a livello interregionale e della più ampia legittimità. (9) Il 21 marzo 2025 il gruppo ristretto ha concluso i lavori a livello tecnico sui progetti di strumenti giuridici necessari per istituire il tribunale speciale, vale a dire l’accordo tra l’Ucraina e il Consiglio d’Europa sull’istituzione del tribunale speciale, lo statuto del tribunale speciale allegato a tale accordo e l’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale. (10) Il 9 maggio 2025 i ministri degli Affari esteri e altri rappresentanti dei partecipanti al gruppo ristretto si sono riuniti a Leopoli e hanno adottato la «dichiarazione di Leopoli», in cui hanno ribadito il loro impegno a istituire il tribunale speciale nel quadro del Consiglio d’Europa, ad avviare rapidamente le sue attività e a sostenerne l’efficace funzionamento. (11) Il 24 giugno 2025 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa («Comitato dei ministri») ha adottato le decisioni che autorizzano il segretario generale del Consiglio d’Europa a firmare, a nome del Consiglio d’Europa, l’accordo tra il Consiglio d’Europa e l’Ucraina sull’istituzione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina («accordo sull’istituzione del tribunale speciale»), al quale è allegato lo statuto del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina («tribunale speciale»). Il Comitato dei ministri ha inoltre autorizzato l’istituzione di un Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina («Accordo parziale allargato»). (12) Il 25 giugno 2025 il presidente dell’Ucraina e il segretario generale del Consiglio d’Europa hanno firmato l’accordo sull’istituzione del tribunale speciale. (13) Conformemente al suo statuto, il tribunale speciale ha lo scopo di perseguire e processare i dirigenti politici e militari responsabili di atti di aggressione nei confronti dell’Ucraina in violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Il comitato di gestione del tribunale speciale che sarà istituito dalla risoluzione che istituisce l’Accordo parziale allargato mira a fornire i mezzi finanziari per il tribunale speciale e a sostenere altri aspetti amministrativi e gestionali del suo funzionamento, al fine di consentire al tribunale speciale di adempiere al suo mandato. (14) Il 21 gennaio 2026 il Comitato dei ministri ha adottato una decisione in cui accoglie con favore la messa a punto del progetto di risoluzione che istituisce l’Accordo parziale allargato, nonché il fatto che il gruppo preparatorio sia pronto a svolgere i suoi compiti a partire dal 1 o gennaio 2026, grazie a un contributo volontario dell’Unione europea. Di conseguenza il 22 gennaio 2026 il Consiglio d’Europa e l’Unione hanno firmato un accordo di contributo relativo a un contributo finanziato tramite il servizio degli strumenti di politica estera della Commissione europea. Tale accordo di contributo prevede un progetto della durata massima di 24 mesi volto a istituire un gruppo preparatorio per gettare le basi istituzionali, logistiche e organizzative delle prossime fasi del tribunale speciale. (15) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione deve affermare e promuovere i suoi valori e contribuire alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. (16) È pertanto opportuno che l’Unione notifichi al segretario generale del Consiglio d’Europa l’intenzione di aderire all’Accordo parziale allargato, previo espletamento delle procedure interne necessarie per esprimere il proprio consenso a essere vincolata, e di partecipare all’adozione della decisione dei rappresentanti in seno al Comitato dei ministri di almeno 16 Stati membri del Consiglio d’Europa e dei rappresentanti dell’Unione che adottano la risoluzione che istituisce l’Accordo parziale allargato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo all’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina («Accordo parziale allargato») consiste nel notificare al segretario generale del Consiglio d’Europa l’intenzione dell’Unione di aderire all’Accordo parziale allargato, con riserva di notifica dell’espletamento delle procedure interne necessarie per la conclusione dell’Accordo parziale allargato, e di partecipare all’adozione della decisione dei rappresentanti in seno al Comitato dei ministri di almeno 16 Stati membri del Consiglio d’Europa e dei rappresentanti dell’Unione europea che adottano la risoluzione che istituisce l’Accordo parziale allargato. Il progetto di decisione e il progetto di risoluzione di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione. Modifiche formali e di lieve entità ai testi del progetto di decisione e del progetto di risoluzione di cui al primo comma che non alterino la sostanza dei testi possono essere concordate dalla Commissione, a nome dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. KERAVNOS ( 1 ) Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l’analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi ( GU L 148 del 31.5.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/838/oj ). PROGETTO Risoluzione CM/Res(2026)… che istituisce l’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina I rappresentanti in seno al Comitato dei Ministri del …, nonché i rappresentanti di …, visto lo statuto del Consiglio d’Europa (STE n. 1), il cui preambolo sottolinea che il rassodamento della pace nella giustizia e nella cooperazione internazionale è d’interesse vitale alla difesa della società umana e della civiltà; ricordando gli obblighi di tutti gli Stati ai sensi dell’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, compreso l’obbligo di astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, e di risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici; ribadendo il loro fermo impegno a favore dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/68/262 del 27 marzo 2014, ha invitato tutti gli Stati a desistere e ad astenersi da azioni volte a perturbare, in tutto o in parte, l’unità nazionale e l’integrità territoriale dell’Ucraina, compreso qualsiasi tentativo di modificare i confini del paese attraverso il ricorso alla minaccia o all’uso della forza o altri mezzi illeciti; ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/71/205 del 19 dicembre 2016, ha ribadito la responsabilità di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato e dall’agire in qualsiasi altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, e ha esortato la Federazione russa a rilasciare immediatamente i cittadini ucraini detenuti illegalmente e giudicati senza rispettare le norme elementari di giustizia; ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/73/194 del 17 dicembre 2018, ha condannato l’occupazione temporanea della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli e ha ricordato che tale occupazione temporanea e il ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dell’Ucraina da parte della Federazione russa violano gli impegni assunti a rispettare l’indipendenza e la sovranità nonché i confini esistenti dell’Ucraina; ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/76/70 del 9 dicembre 2021, ha esortato la Federazione russa a ritirare completamente e incondizionatamente le sue forze militari dalla Crimea e a porre fine senza indugio all’occupazione temporanea del territorio dell’Ucraina, e ha inoltre sottolineato che la presenza di truppe russe in Crimea è contraria alla sovranità nazionale, all’indipendenza politica e all’integrità territoriale dell’Ucraina e compromette la sicurezza e la stabilità dei paesi vicini e della regione europea; ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/ES-11/1 del 2 marzo 2022, riconoscendo che le operazioni militari della Federazione russa all’interno del territorio sovrano dell’Ucraina sono a un livello mai visto dalla comunità internazionale in Europa da decenni, ha deplorato con la massima fermezza l’aggressione da parte della Federazione russa contro l’Ucraina in violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, esortato la Federazione russa a cessare immediatamente l’uso della forza contro l’Ucraina e condannato il coinvolgimento della Bielorussia in questo uso illegale della forza contro l’Ucraina; ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/ES-11/6 del 23 febbraio 2023, ha sottolineato la necessità di garantire l’assunzione di responsabilità per i crimini più gravi in base al diritto internazionale commessi nel territorio dell’Ucraina, attraverso indagini e azioni penali adeguate, eque e indipendenti a livello nazionale o internazionale, e di assicurare la giustizia per tutte le vittime e la prevenzione di futuri crimini; ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/79/184 del 17 dicembre 2024, ha condannato la guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Federazione russa in violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e l’uso della Crimea a tal fine nonché per sostenere il tentativo di annessione illegale delle oblast di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk; ricordando che il 15 marzo 2022 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con il parere 300 (2022), ha condannato con la massima fermezza l’aggressione da parte della Federazione russa contro l’Ucraina, osservando che l’escalation delle attività militari a partire dal 24 febbraio 2022 ha rappresentato il proseguimento della guerra di aggressione da parte della Federazione russa contro l’Ucraina iniziata il 20 febbraio 2014; ricordando che il 16 marzo 2022 il Comitato dei Ministri ha deciso di escludere la Federazione russa dal Consiglio d’Europa a seguito della sua aggressione contro l’Ucraina, che costituisce una grave violazione da parte della Federazione russa dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3 dello statuto del Consiglio d’Europa e del diritto internazionale; convinti dell’assoluta necessità di garantire una responsabilità globale nel contesto dell’aggressione da parte della Federazione russa contro l’Ucraina e riconoscendo il ruolo svolto dal Consiglio d’Europa nel fornire una risposta risoluta a tale aggressione, come ricordato nella dichiarazione di Reykjavik adottata in occasione del 4 o vertice dei capi di Stato o di governo del Consiglio d’Europa il 16 e 17 maggio 2023 e nella relativa appendice I dal titolo «Dichiarazione a sostegno dell’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione da parte della Federazione russa contro l’Ucraina»; ricordando lo statuto del Tribunale militare internazionale dell’8 agosto 1945, il cui articolo 6, lettera a), stabilisce la responsabilità penale individuale per i crimini contro la pace; ricordando lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e riconoscendo la competenza della Corte penale internazionale per quanto riguarda la situazione in Ucraina, ma riconoscendo altresì che, nonostante l’Ucraina abbia ratificato lo Statuto di Roma il 25 ottobre 2024 e sia diventata uno Stato parte di tale Statuto il 1 o gennaio 2025, il regime giurisdizionale per il crimine di aggressione previsto dallo Statuto di Roma impedisce alla Corte penale internazionale di esercitare la giurisdizione per quanto riguarda il crimine di aggressione in questo particolare contesto; riconoscendo gli sforzi compiuti dal centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell’Ucraina nel coordinare e rafforzare le indagini nazionali sul crimine di aggressione contro l’Ucraina, al fine di garantire indagini adeguate su tale crimine; ricordando che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/79/284 del 16 aprile 2025, ha riconosciuto il contributo del Consiglio d’Europa ai lavori della coalizione sulla creazione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina, e la sua disponibilità a esaminare possibili opzioni per fornire sostegno tecnico e specialistico ai fini dell’istituzione e, se del caso, del funzionamento di tale tribunale speciale; vista la risoluzione statutaria Res(93)28 del Comitato dei Ministri sugli accordi parziali allargati; vista la risoluzione Res(96)36 del Comitato dei Ministri che stabilisce i criteri relativi agli accordi parziali allargati del Consiglio d’Europa, quale modificata dalla risoluzione CM/Res(2010)2; consapevoli della necessità di costituire un consesso in cui anche i non membri del Consiglio d’Europa possano partecipare alle iniziative del Consiglio d’Europa volte a combattere l’impunità per i crimini internazionali; viste le decisioni del 24 giugno 2025 con cui il Comitato dei Ministri ha autorizzato l’istituzione del comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina (in appresso «comitato di gestione») sotto forma di un Accordo parziale allargato nel quadro del Consiglio d’Europa e con cui ha autorizzato il segretario generale del Consiglio d’Europa (in appresso «segretario generale») a firmare l’accordo tra il Consiglio d’Europa e l’Ucraina sull’istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina (in appresso «accordo») a nome del Consiglio d’Europa; decidono di istituire l’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina, disciplinato dallo statuto del comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina (in appresso «statuto») allegato alla presente decisione; invitano tutti gli Stati membri e osservatori del Consiglio d’Europa, nonché altri Stati e organizzazioni internazionali, a diventare membri di tale Accordo parziale allargato, conformemente allo statuto; invitano tutti gli Stati membri e osservatori del Consiglio d’Europa, l’Unione europea, le Nazioni Unite, gli altri Stati e le organizzazioni internazionali a cooperare con il comitato di gestione e il tribunale speciale in modo da facilitarne il lavoro e l’adempimento del suo mandato. Appendice della risoluzione CM/Res(2026)… Statuto del comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina Articolo 1 Scopo del comitato di gestione 1.   Il comitato di gestione è istituito come piattaforma per la cooperazione intergovernativa e agisce nel quadro istituzionale del Consiglio d’Europa. 2.   L’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina ha lo scopo di finanziare il tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina (in appresso «tribunale speciale») e fornire assistenza in relazione ad altri aspetti amministrativi e gestionali del suo funzionamento, al fine di consentire al tribunale speciale di adempiere al suo mandato stabilito nel suo statuto. Articolo 2 Funzioni del comitato di gestione Il comitato di gestione: a. garantisce il finanziamento necessario per il tribunale speciale e il comitato di gestione, compreso il suo segretariato; b. approva il bilancio annuale delle spese del tribunale speciale, predisposto dal segretario generale in consultazione con il cancelliere del medesimo tribunale; c. adotta la relazione sull’attività del tribunale speciale, predisposta dal presidente del medesimo tribunale; d. fornisce consulenza non giudiziaria e orientamenti politici su tutti gli aspetti amministrativi del funzionamento del tribunale speciale, anche in materia di efficienza; e. raccomanda ai membri e ai membri associati misure volte a promuovere gli scopi del tribunale speciale e del comitato di gestione; f. stabilisce il regolamento di procedura che disciplina i lavori del comitato di gestione e qualsiasi altra disposizione necessaria per l’attuazione delle sue attività e riesamina il regolamento di procedura e di prova adottato dai giudici del tribunale speciale e le relative modifiche; g. prende in considerazione e adotta strategie, se del caso, per promuovere ulteriormente il sostegno transregionale offerto al tribunale speciale; h. nomina i membri del comitato consultivo ed elegge i giudici, il procuratore del tribunale speciale (in appresso «procuratore») e i procuratori aggiunti conformemente alle procedure previste dallo statuto del tribunale speciale; i. garantisce l’efficace cooperazione dei membri e dei membri associati in tutti i settori pertinenti, sulla base di un sistema di ripartizione degli oneri; j. adotta norme che disciplinano la transizione a un meccanismo residuale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei testimoni, il controllo dell’esecuzione delle pene, la gestione delle domande di liberazione anticipata, provvisoria e definitiva, la conservazione delle prove e degli atti del tribunale speciale e il finanziamento di tali funzioni residue; k. esamina le modalità per il trasferimento coordinato di talune funzioni residue non giudiziarie del tribunale speciale al Consiglio d’Europa, in particolare per quanto riguarda la gestione degli atti e degli archivi; l. prende in considerazione i meccanismi per fornire assistenza ai membri e ai membri associati in relazione ai costi per l’esecuzione delle pene, la liberazione delle persone condannate e la protezione dei testimoni dopo la cessazione dell’Accordo parziale allargato, eventualmente anche attraverso l’istituzione di un fondo fiduciario; e m. svolge qualsiasi altra funzione necessaria per adempiere al suo mandato. Articolo 3 Partecipazione 1.   Qualsiasi Stato membro o osservatore del Consiglio d’Europa e l’Unione europea, qualsiasi altro Stato che abbia votato a favore della risoluzione A/RES/ES-11/6 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 23 febbraio 2023, e qualsiasi Stato o organizzazione internazionale che abbia partecipato al gruppo ristretto sull’istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina può diventare membro o membro associato del comitato di gestione mediante notifica indirizzata al segretario generale. 2.   Il comitato di gestione può autorizzare qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale che ne abbia fatto richiesta ad aderire al comitato di gestione in qualità di membro o membro associato. 3.   I membri associati possono diventare membri in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al segretario generale. Articolo 4 Composizione 1.   Ciascun membro nomina, e ciascun membro associato può nominare, una delegazione in seno al comitato di gestione composta da non più di due rappresentanti, uno dei quali è nominato capo delegazione. 2.   Il comitato di gestione elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti per un periodo non rinnovabile di tre anni. Articolo 5 Riunioni 1.   Il comitato di gestione si riunisce con la frequenza necessaria, ma almeno una volta all’anno. Le spese di viaggio e di alloggio per la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione sono a carico di ciascun membro e membro associato. Il comitato di gestione può deliberare mediante procedura scritta e con mezzi elettronici. 2.   La prima riunione del comitato di gestione è convocata dal segretario generale. Qualsiasi riunione successiva e il luogo della riunione sono stabiliti con decisione del comitato di gestione. 3.   Il comitato di gestione, ogni membro del quale dispone di un voto, delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le questioni procedurali sono decise a maggioranza dei voti espressi. 4.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, i membri associati possono partecipare alle riunioni del comitato di gestione senza diritto di voto. I membri associati possono rendere dichiarazioni orali o scritte alle riunioni del comitato di gestione. 5.   I membri associati che hanno versato contributi volontari al comitato di gestione per un importo pari a quello stabilito dal comitato di gestione a norma dell’articolo 8 del presente statuto godono degli stessi diritti dei membri durante l’esercizio finanziario per il quale hanno versato il contributo. 6.   Il segretario generale può partecipare personalmente o farsi rappresentare alle riunioni del comitato di gestione senza diritto di voto. Il comitato di gestione può invitare rappresentanti degli organi competenti del Consiglio d’Europa o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue riunioni o a parte di esse, senza diritto di voto, in funzione dei punti all’ordine del giorno. Può inoltre invitare esperti a partecipare in relazione a punti specifici dell’ordine del giorno, senza diritto di voto. Articolo 6 Segretariato 1.   Il comitato di gestione è assistito da un segretariato fornito dal segretario generale. Il segretariato è diretto da un segretario esecutivo nominato dal segretario generale. 2.   Il segretario esecutivo può concludere contratti e accordi per conto del comitato di gestione previa approvazione di quest’ultimo. 3.   Il segretario esecutivo adempie le funzioni seguenti: a. convoca le riunioni del comitato di gestione, in consultazione con il presidente; b. ha la responsabilità ordinaria della supervisione e dell’amministrazione dei lavori del segretariato del comitato di gestione; c. assicura, insieme al segretariato, il sostegno amministrativo e organizzativo per i lavori del comitato di gestione, compreso il mantenimento di rapporti regolari e la preparazione delle riunioni; d. tiene i rapporti con il presidente e il cancelliere del tribunale speciale su questioni relative ai lavori del comitato di gestione; e. è responsabile dell’inoltro dei documenti dal presidente e dal cancelliere del tribunale speciale al comitato di gestione; f. tiene i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali competenti su varie questioni relative ai lavori del comitato di gestione; g. tiene i rapporti con il governo dello Stato ospitante e con l’Ucraina su varie questioni amministrative relative ai lavori del comitato di gestione; e h. svolge qualsiasi altra funzione attribuitagli dal presente statuto. 4.   Il segretario esecutivo svolge qualsiasi altra funzione assegnata dal comitato di gestione. 5.   Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, il segretariato gode di piena autonomia amministrativa rispetto al Consiglio d’Europa e ai suoi organi. 6.   Fermo restando l’articolo 11 del presente statuto, al segretariato si applica lo statuto del personale del Consiglio d’Europa. Articolo 7 Indipendenza 1.   Come prescritto dallo statuto del tribunale speciale, i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti e il personale del tribunale speciale sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. 2.   Ciascun membro e membro associato del comitato di gestione, nonché il Consiglio d’Europa e i suoi organi, si impegnano a rispettare l’indipendenza del tribunale speciale, tra cui il personale, i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti e gli uffici del tribunale speciale, e a non cercare di influenzarli nell’adempimento delle loro responsabilità. Ciascun membro e membro associato si impegna a rispettare il carattere esclusivamente indipendente del segretariato e a non cercare di influenzarlo nell’adempimento delle sue responsabilità. 3.   Conformemente allo statuto del personale del Consiglio d’Europa, nell’esercizio delle loro funzioni i membri del segretariato non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione non governativa o terzo. Articolo 8 Finanziamento e bilancio 1.   L’Accordo parziale allargato dispone di un proprio bilancio conformemente alla risoluzione statutaria Res(93)28, comprensivo del bilancio delle spese del tribunale speciale e del comitato di gestione. Il bilancio è finanziato mediante i contributi annuali dei membri e i contributi volontari dei membri associati. 2.   Il comitato di gestione determina l’importo dei contributi annuali dei membri e dei contributi volontari raccomandati dei membri associati. Tali contributi dovrebbero basarsi, di norma, sui criteri per la fissazione dell’entità annua dei contributi al bilancio generale del Consiglio d’Europa e possono essere adeguati conformemente ai principi su cui si basa tale entità, tenendo conto anche di altri eventuali contributi versati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Il comitato di gestione può ricevere e utilizzare sovvenzioni volontarie supplementari e altri contributi connessi alle sue attività, compresi contributi in natura e personale distaccato. Tali contributi devono essere coerenti con gli scopi e le funzioni del comitato di gestione. 4.   Il comitato di gestione approva ogni anno il bilancio delle spese del tribunale speciale, proposto dal segretario generale in consultazione con il cancelliere del tribunale speciale. Il comitato di gestione adotta inoltre il proprio bilancio di spesa e quello del suo segretariato, secondo quanto stabilito dal segretario generale. 5.   Il comitato di gestione approva ogni anno i conti annuali dell’Accordo parziale allargato, elaborati dal segretario generale conformemente al regolamento finanziario del Consiglio d’Europa (in appresso «regolamento finanziario») e presentati al comitato di gestione unitamente alla relazione del revisore esterno, secondo quanto previsto dal regolamento finanziario. 6.   Per sollevare il segretario generale dalla responsabilità della gestione dell’esercizio finanziario in questione, il segretario esecutivo trasmette al Comitato dei Ministri i conti annuali dell’Accordo parziale allargato, corredati della sua approvazione o di eventuali osservazioni, e le relazioni del revisore esterno, secondo quanto previsto dal regolamento finanziario. 7.   Il regolamento finanziario si applica all’adozione e alla gestione del bilancio dell’Accordo parziale allargato, tenuto conto delle disposizioni del presente statuto. 8.   Le risorse finanziarie del comitato di gestione beneficiano delle disposizioni dell’Accordo generale sui privilegi e sulle immunità del Consiglio d’Europa (STE n. 2). Articolo 9 Cooperazione 1.   Il comitato di gestione si impegna per cooperare con i pertinenti partner nazionali e internazionali ai fini dell’adempimento del suo mandato. 2.   Ciascun membro o membro associato si impegna per cooperare, in misura conforme alla propria legislazione nazionale, con il comitato di gestione, l’Ucraina e lo Stato ospitante ai fini dell’adempimento del mandato del comitato di gestione. 3.   Il comitato di gestione impegna per garantire un’equa ripartizione degli oneri in tutte le forme pertinenti di cooperazione con il tribunale speciale e discute le modalità preferenziali di cooperazione tra il tribunale speciale e i membri e i membri associati del comitato di gestione. I membri e i membri associati del comitato di gestione si adoperano per concludere gli accordi e le disposizioni necessari per agevolare l’efficace funzionamento del tribunale speciale, anche su questioni quali l’identificazione e la localizzazione delle persone; notificazione o comunicazione degli atti; l’arresto, il trasferimento o la detenzione delle persone; la protezione e il trasferimento dei testimoni; e l’esecuzione delle pene. 4.   I membri e i membri associati del comitato di gestione osservano che l’entrata in vigore dell’accordo con lo Stato ospitante che consente l’esercizio della giurisdizione del tribunale speciale nel territorio dello Stato ospitante stesso sarà subordinata alla conclusione di: a. 10 accordi di cooperazione, e b. un numero minimo di impegni di cooperazione in ciascuno dei settori seguenti: i. protezione e trasferimento dei testimoni; ii. esecuzione delle pene; iii. liberazione, compresa la libertà provvisoria. Articolo 10 Riservatezza Le riunioni e gli atti del comitato di gestione sono trattati come riservati, salvo diversa decisione del comitato stesso. Articolo 11 Deroghe alla regolamentazione del Consiglio d’Europa Il comitato di gestione, con l’approvazione del Comitato dei Ministri, può derogare alla regolamentazione applicabile del Consiglio d’Europa laddove ciò sia necessario per l’esercizio efficiente delle proprie funzioni. Articolo 12 Modifiche 1.   I membri possono proporre modifiche del presente statuto. 2.   Ogni proposta di modifica è esaminata dal comitato di gestione. Le modifiche proposte sono adottate dal comitato di gestione alla maggioranza dei due terzi prevista all’articolo 5, paragrafo 3, del presente statuto e con decisione, redatta in termini identici, del Comitato dei Ministri, nella sua composizione ristretta ai rappresentanti degli Stati che sono membri del comitato di gestione, adottata alla maggioranza prevista all’articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d’Europa. 3.   Il Segretario generale del Consiglio d’Europa trasmette il testo di ogni modifica adottata dal comitato di gestione e dal Comitato dei Ministri ai membri per accettazione. 4.   Ogni modifica adottata a norma del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tutti i membri hanno informato il Segretario generale del Consiglio d’Europa di averla accettata secondo le rispettive procedure interne. Articolo 13 Durata 1.   Per tutelare l’indipendenza giudiziaria del tribunale speciale e garantire l’effettivo adempimento del suo mandato, l’Accordo parziale allargato non è soggetto all’obbligo del periodo di prova di tre anni di cui al paragrafo 6 della risoluzione Res(96)36 del Comitato dei Ministri che stabilisce i criteri relativi agli accordi parziali allargati del Consiglio d’Europa. 2.   Il Comitato dei Ministri può decidere, su raccomandazione del comitato di gestione, di cessare l’Accordo parziale allargato. 3.   Dopo aver ricevuto una notifica da parte del presidente del tribunale speciale in merito all’adempimento del mandato del tribunale speciale, il comitato di gestione esamina le modalità idonee per l’istituzione di un meccanismo residuale che succeda al tribunale speciale mediante uno strumento internazionale distinto. Il comitato di gestione può raccomandare alle parti dell’Accordo di sciogliere il tribunale speciale e di istituire un meccanismo residuale. 4.   Nelle situazioni descritte al paragrafo 3 del presente articolo, il comitato di gestione adotta un piano di transizione dettagliato su raccomandazione delle parti dell’Accordo, dello Stato ospitante e del presidente del tribunale speciale. Tale piano riguarda in particolare la protezione dei testimoni; il controllo dell’esecuzione delle pene; la gestione delle domande di liberazione anticipata, provvisoria e definitiva; la conservazione delle prove e degli atti del tribunale speciale; e il finanziamento. I membri e i membri associati del comitato di gestione si impegnano per cooperare al fine di garantire una cessazione ordinata delle attività del tribunale speciale. Articolo 14 Composizione delle controversie I membri e i membri associati si impegnano per risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere in merito all’applicazione o all’interpretazione delle disposizioni del presente statuto attraverso negoziati o qualsiasi altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie accettato di comune accordo tra loro. Articolo 15 Recesso ed espulsione 1.   Ogni membro o membro associato può recedere dal comitato di gestione mediante notifica al segretario generale. 2.   Il segretario generale accusa ricevuta della notifica e ne informa i membri e i membri associati del comitato di gestione. 3.   Il recesso di un membro ha effetto alla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale è stato notificato, se la notifica è effettuata entro il 1 o giugno dell’esercizio finanziario in questione, oppure alla fine dell’esercizio successivo, se la notifica è effettuata il 1 o giugno dell’esercizio finanziario o successivamente. Il recesso di un membro associato ha effetto al ricevimento della notifica. 4.   Conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, il comitato di gestione esamina gli effetti finanziari del recesso o dell’espulsione di un membro o di un membro associato e prende le disposizioni del caso. 5.   Il segretario generale informa immediatamente il membro interessato degli effetti del suo recesso a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 6.   Il comitato di gestione può decidere che qualsiasi membro o membro associato che agisca in modo incompatibile con il mandato del comitato di gestione o che ne impedisca le funzioni cessi di essere membro o membro associato del comitato di gestione a decorrere dalla data stabilita dal comitato stesso. PROGETTO Decisione dei rappresentanti in seno al Comitato dei Ministri di almeno 16 Stati membri e dei rappresentanti dell’Unione europea che adottano la risoluzione che istituisce l’Accordo parziale allargato I rappresentanti in seno al Comitato dei Ministri [ di almeno 16 Stati membri ] nonché i rappresentanti dell’[Unione europea[: 1. hanno adottato il progetto di risoluzione CM/Res(202x)x che istituisce l’Accordo parziale allargato sul comitato di gestione del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina e hanno espresso così la loro intenzione di aderire all’Accordo parziale allargato, con riserva, se del caso, del completamento delle procedure interne necessarie per esprimere il loro consenso ad essere vincolati; 2. hanno convenuto che il Comitato dei Ministri, nella sua composizione limitata agli Stati/all’Unione europea che hanno notificato la loro intenzione di aderire all’Accordo parziale allargato e, se del caso, il completamento delle procedure interne necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati, decide in merito all’entrata in vigore dell’Accordo parziale allargato una volta che: i) i suddetti Stati/l’Unione europea hanno raggiunto un accordo secondo cui il loro numero totale, compresi i principali contributori dell’Accordo parziale allargato in base alla relativa entità dei contributi, è sufficiente per permettere tale entrata in vigore, fermo restando che detto numero sarà superiore a 16; ii) essi ritengono, conformemente alle loro procedure interne, che i parametri di bilancio sono adeguati e accettabili tenuto conto dei lavori condotti dall’équipe preparatoria; e iii) gli Stati/l’Unione europea, che sono i principali contributori dell’Accordo parziale allargato in base alla relativa entità dei contributi, hanno acconsentito alla sua entrata in vigore; 3. hanno invitato il segretariato a riferire sullo stato di avanzamento dei lavori preparatori dell’équipe preparatoria; 4. hanno dichiarato che qualsiasi Stato membro o Stato osservatore del Consiglio d’Europa, altro Stato o organizzazione internazionale che notifichi prima dell’entrata in vigore la sua intenzione di aderire all’accordo parziale allargato in qualità di membro o membro associato e, se del caso, il completamento delle procedure interne necessarie per esprimere il suo consenso a essere vincolato è considerato membro fondatore dell’Accordo parziale allargato e ha il diritto di partecipare all’adozione di tale decisione; 5. hanno deciso che, in linea con l’approccio graduale da adottare per l’istituzione del tribunale speciale, il comitato di gestione del tribunale speciale riesamina l’attuazione della prima fase del tribunale speciale a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), dello statuto del tribunale speciale e decide, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, compresi i voti favorevoli di tutti i principali contributori, in merito al passaggio alla seconda fase del tribunale speciale a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), dello statuto del tribunale speciale, compresa l’approvazione delle relative disposizioni di bilancio e organizzative. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1121/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/1121 riguarda l'adesione dell'Unione europea a un Accordo parziale allargato nel quadro del Consiglio d'Europa, strumento di cooperazione intergovernativa per il finanziamento e la gestione amministrativa del tribunale speciale. I termini chiave includono: crimine di aggressione, giurisdizione penale internazionale, Corte penale internazionale, statuto del tribunale speciale, comitato di gestione, contributi finanziari degli Stati membri, indipendenza giudiziaria e cooperazione internazionale. Questa normativa è rilevante per gli esperti di diritto internazionale, diritto penale internazionale e relazioni esterne dell'UE che operano nel settore della giustizia penale e della responsabilità internazionale.

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