Decisione di esecuzione (UE) 2026/1179 della Commissione, del 1o giugno 2026, che concede il riconoscimento nell’Unione, a norma della direttiva (UE) 2017/2397, ai certificati di qualifica basati su un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo nel settore della navigazione interna rilasciati dalla Serbia
Quali documenti di qualifica rilasciati dalla Serbia sono riconosciuti nell'Unione europea per la navigazione interna?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1179 della Commissione europea riconosce ufficialmente i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati dalle autorità serbe nel settore della navigazione interna. Questo riconoscimento si applica a tutti i documenti emessi dalla Serbia sulla base di esami organizzati sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa, secondo gli stessi standard e requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2017/2397. La decisione riguarda direttamente i professionisti della navigazione interna (conduttori di nave, membri del personale di coperta) e le autorità serbe competenti nel rilascio di tali certificazioni. In pratica, i certificati serbi sono ora validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione europea, senza necessità di ulteriori riconoscimenti nazionali. La Commissione ha verificato che la Serbia applica requisiti identici a quelli dell'UE, inclusi i controlli medici, la validità dei certificati, le procedure di sospensione e revoca, e la corretta documentazione dei tempi di navigazione nei libretti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1179 della Commissione, del 1o giugno 2026, che concede il riconoscimento nell’Unione, a norma della direttiva (UE) 2017/2397, ai certificati di qualifica basati su un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo nel settore della navigazione interna rilasciati dalla Serbia
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1179 of 1 June 2026 granting recognition in the Union, pursuant to Directive (EU) 2017/2397, to the certificates of qualification based on examination organised under the responsibility of an administrative authority, to service record books and logbooks in inland navigation, issued by Serbia
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1179
3.6.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1179 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
giugno 2026
che concede il riconoscimento nell’Unione, a norma della direttiva (UE) 2017/2397, ai certificati di qualifica basati su un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo nel settore della navigazione interna rilasciati dalla Serbia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, qualsiasi paese terzo può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire se il rilascio di questi documenti sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti nella suddetta direttiva.
(2)
Con lettera del 16 dicembre 2022 la Serbia ha chiesto il riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. Al ricevimento della richiesta di riconoscimento, la Commissione ha avviato la valutazione dei sistemi di certificazione in Serbia.
(3)
La valutazione si è basata sull’analisi della documentazione presentata e sui risultati di un’indagine di accertamento svolta dalla Commissione il 28 e 29 maggio 2024 a Belgrado e incentrata sulla valutazione degli esami amministrativi (a livello dirigenziale e a livello operativo) organizzati dalle autorità serbe. Nel quadro dell’indagine di accertamento sono stati in particolare valutati lo svolgimento degli esami amministrativi per i conduttori di nave e gli altri membri del personale di coperta, il rilascio dei libretti di navigazione per i membri del personale di coperta, i giornali di bordo e i certificati di qualifica, la visita medica e il rilascio di certificati medici, la convalida dei tempi di navigazione nei libretti di navigazione e le procedure amministrative relative ai giornali di bordo.
(4)
La valutazione è stata eseguita in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/2397 riguardante gli esami organizzati sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa. La procedura di approvazione dei programmi di formazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2017/2397 non era parte della valutazione e dovrebbe essere avviata in una fase successiva, dopo la creazione dell’istituto di formazione a Belgrado.
(5)
L’indagine di accertamento ha individuato vari aspetti in merito ai quali era necessario l’intervento delle autorità serbe, tra cui carenze relative alle disposizioni che disciplinano il rilascio, la validità, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica. Nel novembre 2024 le autorità serbe hanno trasmesso la loro risposta riguardo alle carenze individuate.
(6)
Alla luce dei risultati dell’indagine di accertamento, delle risposte trasmesse dalla Serbia riguardo alle carenze, delle corrispondenti modifiche del corpus normativo in materia e di altre informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità serbe hanno adottato misure atte a garantire che il rilascio dei certificati di qualifica, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo specificati nella richiesta della Serbia sia soggetto a requisiti identici a quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2017/2397.
(7)
In conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 e considerando che la Serbia riconosce nella sua giurisdizione i documenti dell’Unione rilasciati a norma della suddetta direttiva, i certificati di qualifica basati su un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, i libretti di navigazione o i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali della Serbia dovrebbero essere validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione.
(8)
Il 6 giugno 2024 la Serbia ha presentato alla Commissione una richiesta di accesso alla banca dati europea degli equipaggi, per i certificati di qualifica e i libretti di navigazione, e alla banca dati europea degli scafi, per i giornali di bordo.
(9)
A norma dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, alle autorità dei paesi terzi che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo può essere dato accesso alla banca dati nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e che il paese terzo non limiti l’accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente, e se la Commissione garantisce che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa. Poiché sono necessari accordi amministrativi particolari, a norma dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1725, tra la Commissione e la Serbia al fine di garantire un livello adeguato di protezione dei dati, è opportuno che la decisione della Commissione relativa alla concessione alle autorità serbe dell’accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi sia adottata in una fase successiva.
(10)
Una relazione sui risultati della valutazione è stata trasmessa agli Stati membri.
(11)
È pertanto opportuno riconoscere i certificati di qualifica rilasciati sulla base di un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati dalla Serbia ai fini dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397.
(12)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33 della direttiva (UE) 2017/2397,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione concede il riconoscimento nell’Unione, a norma dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, ai certificati di qualifica basati su un esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo nel settore della navigazione interna rilasciati dalla Serbia.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2397/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1179/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1179/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione 2026/1179 è il riferimento normativo per il riconoscimento reciproco dei certificati di qualifica nel settore della navigazione interna, disciplinando certificati di qualifica, libretti di navigazione, giornali di bordo e le procedure di esame amministrativo secondo la direttiva (UE) 2017/2397. Operatori della navigazione interna, autorità serbe e Stati membri dell'UE consultano questa decisione per questioni di mobilità professionale, validità transfrontaliera dei documenti e conformità agli standard europei di sicurezza marittima interna.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.