Decisione (UE) 2026/1212 del Consiglio, del 29 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20a riunione, in relazione alle conclusioni in merito all’attuazione delle raccomandazioni per quanto riguarda alcune parti della convenzione e in relazione all’elezione dei membri del
Qual è la posizione dell'Unione europea sulla Convenzione di Istanbul e come si applica alle istituzioni europee?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1212 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in merito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L'Unione ha aderito a questa convenzione nel 2023, impegnandosi a rispettarla per quanto riguarda le proprie istituzioni e l'amministrazione pubblica. La decisione si applica specificamente al personale dell'amministrazione dell'UE, ai visitatori dei locali e degli edifici delle istituzioni europee, e stabilisce obblighi di prevenzione e protezione dalle violenze di genere.
La Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che l'Unione deve garantire il pieno rispetto degli obblighi della convenzione nei limiti dei suoi poteri specifici. Poiché l'amministrazione dell'UE non ha poteri di contrasto penale, le raccomandazioni sulla lotta alla violenza devono essere interpretate come obbligo di garantire la sicurezza delle vittime attraverso misure amministrative, come il rifiuto di accesso ai locali per i presunti autori di reati.
La decisione approva nove progetti di conclusioni riguardanti l'attuazione delle raccomandazioni da parte di nove paesi (Bosnia-Erzegovina, Cipro, Estonia, Georgia, Germania, Islanda, Norvegia, Romania e Svizzera), tutti in linea con le politiche dell'Unione. Inoltre, l'Unione si astiene dall'elezione dei cinque nuovi membri del GREVIO (gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza), ritenendo che tutti i candidati designati possiedono le competenze necessarie.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1212 del Consiglio, del 29 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20a riunione, in relazione alle conclusioni in merito all’attuazione delle raccomandazioni per quanto riguarda alcune parti della convenzione e in relazione all’elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione
EN: Council Decision (EU) 2026/1212 of 29 May 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, at its 20th meeting, concerning conclusio
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1212
4.6.2026
DECISIONE (UE) 2026/1212 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20
a
riunione, in relazione alle conclusioni in merito all’attuazione delle raccomandazioni per quanto riguarda alcune parti della convenzione e in relazione all’elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio
(
1
)
per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio
(
2
)
per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La convenzione è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
ottobre 2023.
(2)
A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») deve vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione («parti»). Conformemente all’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.
(3)
Il comitato delle parti («comitato») adotta raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l’obbligo di riferire al comitato entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tale rapporto e di eventuali informazioni supplementari, il comitato adotta le conclusioni sull’attuazione di tali raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.
(4)
Si prevede che nella sua 20
a
riunione del 2 giugno 2026 il comitato adotti iprogetti di conclusioni seguenti sull’attuazione delle raccomandazioni relative a nove parti («progetti di conclusioni»):
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative all’Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative all’Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov.
(5)
L’Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione nei confronti delle sue istituzioni e della sua pubblica amministrazione, nell’ambito di applicazione dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al punto 305 del parere 1/19 del 6 ottobre 2021
(
3
)
, la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») ha sostenuto che una parte significativa degli obblighi di cui alla convenzione relativi all’adozione di misure preventive e di protezione è, in sostanza, vincolante per l’Unione anche nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. Inoltre, al punto 307 di tale parere, la Corte di giustizia ha sostenuto che l’Unione non dovrebbe limitarsi a stabilire prescrizioni minime o misure di sostegno, ma dovrebbe garantire essa stessa il pieno rispetto di taliobblighi. Al tempo stesso, la portata degli obblighi dell’Unione dovrebbe essere interpretata tenendo presenti la sua specifica natura e i suoi specifici poteri. In particolare, poiché all’amministrazione pubblica dell’Unione non sono conferiti poteri di contrasto, le raccomandazioni relative alle questioni di contrasto, come la questione delle misure urgenti di allontanamento, dovrebbero essere interpretate richiedendo all’Unione di garantire la sicurezza delle vittime nei limiti dei suoi poteri, ad esempio rifiutando a presunti autori di reati l’accesso ai locali delle sue istituzioni.
(6)
I progetti di conclusioni riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione che si applicano all’Unione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua amministrazione pubblica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione, poiché i progetti di conclusioni sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.
(7)
Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: armonizzare le politiche e le misure adottate per attuare la convenzione garantendo che contemplino tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e che siano monitorate e valutate in modo indipendente (articolo 7 della convenzione); razionalizzare il numero degli organismi di coordinamento esistenti e garantire risorse finanziarie sufficienti (articolo 10 della convenzione); continuare ad adoperarsi per raccogliere dati sistematici, comparabili e disaggregati da tutte le risorse pertinenti (articolo 11 della convenzione) e per garantire che in situazioni di pericolo immediato possano essere emesse rapidamente misure urgenti di allontanamento (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(8)
Per quanto riguarda Cipro, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: continuare ad adoperarsi per raccogliere dati sistematici, comparabili e disaggregati da tutte le risorse pertinenti (articolo 11 della convenzione); e garantire che le autorità competenti possano emettere immediatamente ordinanze di ingiunzione e misure urgenti di allontanamento in situazioni di pericolo immediato e che tali provvedimenti siano monitorati ed eseguiti (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(9)
Per quanto riguarda l’Estonia, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire che le politiche e le misure pertinenti affrontino ogni forma di violenza nei confronti delle donne contemplata dalla convenzione e siano attuate sulla base di una comprensione della violenza basata sul genere e che l’impatto di tali politiche e misure sia valutato (articolo 7 della convenzione); e garantire che le prassi in materia di misure urgenti di allontanamento siano in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(10)
Per quanto riguarda la Georgia, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire che tutte le politiche e le misure pertinenti si basino su un’interpretazione della violenza basata sul genere e che il loro impatto sia soggetto a una valutazione sistematica (articolo 7 della convenzione); garantire l’esistenza di strutture istituzionalizzate per il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti pertinenti al fine di garantire una risposta coordinata e interistituzionale a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 18 della convenzione); assicurare la disponibilità delle case rifugio (articolo 23 della convenzione) ed evitare procedure o pratiche inutili che rischino di ritraumatizzare le vittime (articoli 49 e 50 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(11)
Per quanto riguarda la Germania, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti nell’attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere ogni forma di violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fornire una risposta interistituzionale e coordinata senza discriminazioni (articolo 7 della convenzione); e garantire che tutti i soggetti pertinenti raccolgano dati disaggregati (articolo 11 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(12)
Per quanto riguarda l’Islanda, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: accertarsi che l’organismo nazionale di coordinamento riceva un mandato chiaro sulle funzioni da svolgere e sia dotato di apposite risorse (articolo 10 della convenzione); e garantire una valutazione dei rischi sistematica e sensibile al genere (articoli 49, 50 e 51 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(13)
Per quanto riguarda la Norvegia, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire che i documenti strategici nazionali siano ben coordinati e forniscano una risposta olistica a ogni forma di violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (articolo 7 della convenzione); provvedere alla raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione) e garantire che in situazioni di pericolo immediato le autorità competenti possano emettere misure urgenti di allontanamento (articolo 52 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(14)
Per quanto riguarda la Romania, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti nell’attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (articolo 7 della convenzione); garantire risorse finanziarie appropriate per l’attuazione delle politiche e delle misure pertinenti e finanziamenti stabili e sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che sostengono le vittime (articolo 8 della convenzione); e provvedere alla raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(15)
Per quanto riguarda la Svizzera, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire finanziamenti appropriati per le politiche e le misure pertinenti e finanziamenti sostenibili per le organizzazioni che forniscono servizi di supporto specializzati alle donne che sono vittime di violenza (articolo 8 della convenzione); continuare ad adoperarsi per migliorare la raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione); e garantire che le vittime e i loro figli abbiano accesso ad apposite case rifugio in tutto il paese (articoli 22 e 23 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
(16)
Il comitato, nel corso della sua 20
a
riunione del 2 giugno 2026, dovrebbe eleggere cinque nuovi membri del GREVIO. Se eletti, resteranno in carica dal 1
o
settembre 2026 al 31 agosto 2030. A norma dell’articolo 66 della convenzione, il GREVIO è composto da 15 membri. I membri sono eletti dal comitato tra i candidati designati dalle parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del GREVIO devono essere scelti tra i cittadini delle parti, nel rispetto del criterio dell’equilibrio di genere e di un’equa ripartizione geografica e dell’esigenza di competenze multidisciplinari, nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
(17)
In qualità di membro del comitato, l’Unione ha diritto a cinque voti riguardo alla prevista elezione di cinque membri del GREVIO. Tali cinque membri del GREVIO devono essere eletti dal comitato tra i 15 candidati designati da 13 parti. 11 di tali parti sono Stati membri dell’Unione. Poiché tutti i candidati designati hanno una vasta esperienza multidisciplinare nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come figura nel documento IC-CP(2026)2, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di astenersi durante tale elezione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20
a
riunione, è di:
1)
non opporsi all’adozione degli atti seguenti:
a)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
b)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
c)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative all’Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
d)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
e)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
f)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative all’Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
g)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
h)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
i)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov;
2)
astenersi durante l’elezione dei cinque membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO»).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(
1
)
Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1
o
giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (
GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj
)
.
(
2
)
Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1
o
giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (
GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj
).
(
3
)
Parere della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021, Convenzione di Istanbul, ECLI:UE:C:2021:832.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1212/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Convenzione di Istanbul rappresenta il principale strumento internazionale sulla violenza di genere e violenza domestica, con applicazione diretta alle istituzioni dell'UE. Professionisti del diritto amministrativo e della parità di genere consultano questa decisione per comprendere gli obblighi dell'Unione in materia di prevenzione della violenza, protezione delle vittime, raccolta dati disaggregati e coordinamento interistituzionale. Il GREVIO (gruppo di esperti) monitora l'attuazione della convenzione attraverso rapporti periodici e raccomandazioni vincolanti.
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