Decisione UE In vigore

Decisione UE 1217/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1217 della Commissione, del 2 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania notificata con il numero C(2026) 3844

Pubblicato: 02/06/2026 In vigore dal: 02/06/2026 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza stabilisce la Decisione UE 2026/1217 contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1217 modifica la precedente decisione 2026/1108 per adattare le misure di emergenza alla diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, in particolare a seguito della comparsa di nuovi focolai nel distretto del Mureș. La normativa si applica agli allevamenti di ovini e caprini situati in Romania e riguarda direttamente gli allevatori, i commercianti di bestiame e le autorità veterinarie nazionali. La decisione istituisce zone di protezione, sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nei distretti di Mureș, Cluj e Bistrița-Năsăud, con divieti di movimento degli animali verso destinazioni esterne a queste aree fino a specifiche scadenze (16-31 luglio 2026). In pratica, vieta il trasporto di ovini e caprini dall'intera Romania verso altri Stati membri o in transito attraverso di essi fino al 31 luglio 2026, con eccezioni limitate alle zone di protezione e sorveglianza fino al 26 giugno 2026.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1217 della Commissione, del 2 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania [notificata con il numero C(2026) 3844] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1217 of 2 June 2026 amending Implementing Decision (EU) 2026/1108 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Romania (notified under document C(2026 )3844)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1217 5.6.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1217 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania [notificata con il numero C(2026) 3844] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in caprini od ovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono caprini od ovini. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite quali malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 della Commissione ( 4 ) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania. (4) Più in particolare, l'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 stabilisce che la zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, la quale deve essere istituita dalla Romania a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, deve comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione e che le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza devono essere applicate almeno fino ai termini di cui a tale allegato. (5) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 la Romania ha notificato alla Commissione, il 15 e il 18 maggio 2026, la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nel distretto del Mureș, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. (6) La zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108, dovrebbe pertanto essere adattata, in termini sia spaziali sia temporali, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia nel territorio della Romania e nel resto dell'Unione. Alla luce delle suddette considerazioni, applicandole all'attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, è inoltre necessario istituire un'ulteriore zona soggetta a restrizioni nei distretti del Mureș, di Cluj e di Bistrița-Năsăud, poiché questi sono attualmente i distretti che presentano un rischio più elevato di diffusione della malattia. (7) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio della Romania, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ( 5 ) . (8) Nell'attuale situazione epidemiologica vi è inoltre un elevato rischio di ulteriore diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini all'interno della Romania e nel resto dell'Unione, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Romania, si tratta della ricomparsa della malattia in un'area mai colpita prima, con pochissime informazioni sull'origine del focolaio e sulla possibile diffusione tra i focolai, il che indica che la malattia potrebbe essere già circolata in altre aree della Romania senza essere stata individuata e in assenza di misure restrittive per prevenirne o rallentarne la diffusione. (9) È pertanto necessario adottare misure di emergenza supplementari per attenuare il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia all'interno del territorio della Romania e ad altri Stati membri ed evitare ostacoli ingiustificati agli scambi. A tal fine è necessario garantire che i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite nel territorio della Romania, verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni siano vietati, escludendo anche eventuali deroghe al divieto di movimento di tali animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, fino al 26 giugno 2026. (10) Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni in Romania dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. (11) Alla luce della situazione epidemiologica è necessario anche individuare le aree del territorio della Romania in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui i movimenti di ovini e caprini al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati dal 27 giugno al 31 luglio 2026. (12) Inoltre, data l'incertezza e la mancanza di informazioni sull'attuale situazione epidemiologica, è necessario vietare i movimenti di ovini e caprini dall'intero territorio della Romania verso altri Stati membri e in transito attraverso altri Stati membri fino al 31 luglio 2026. (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e data la necessità di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure di emergenza stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 è così modificata: 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La Romania istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo. Tali zone di protezione e di sorveglianza e tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell'allegato I, parti A e B, della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato.» ; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis La Romania, fino ai rispettivi termini stabiliti per le zone di protezione e di sorveglianza e per l'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I, parti A e B, vieta: a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante tali zone di protezione e di sorveglianza; e b) i movimenti di ovini e caprini da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni. Articolo 1 ter La Romania applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione fino ai termini ivi stabiliti. I movimenti di ovini e caprini dalle aree elencate nell'allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino ai termini indicati in tale allegato. Articolo 1 quater La Romania vieta i movimenti di caprini e ovini dall'intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o in transito attraverso un altro Stato membro fino al 31 luglio 2026.» ; 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 della Commissione, del 13 maggio 2026, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 ( GU L, 2026/1108, 20.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1108/oj ). ( 5 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ . ALLEGATO « ALLEGATO I Parte A: zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Mureș County RO-CAPRIPOX-2026-00001 RO-CAPRIPOX-2026-00002 RO-CAPRIPOX-2026-00003 RO-CAPRIPOX-2026-00004 Zona di protezione: Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1); Lat.46.958548, Long. 24.828615 (2026/2); Lat. 24.19311, Long. 46.582799 (2026/3); Lat. 24.704173, Long. 46.842038 (2026/4). 16.6.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Mureș, Bistrița-Năsăud and Cluj Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat. 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1); Lat. 46.958548, Long. 24.828615 (2026/2); Lat. 24.19311, Long. 46.582799 (2026/3); Lat. 24.704173, Long. 46.842038 (2026/4), excluding the areas contained in the protection zone. 26.6.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1); Lat.46.958548, Long. 24.828615 (2026/2); Lat. 24.19311, Long. 46.582799 (2026/3); Lat. 24.704173, Long. 46.842038 (2026/4). 17.6.2026 - 26.6.2026 Parte B: ulteriori zone soggette a restrizioni Ulteriore zona soggetta a restrizioni Regione Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 1 Mureș County The entire Mureș, Cluj and Bistrița-Năsăud counties, excluding the areas included in any protection or surveillance zone 26.6.2026 Cluj County Bistrița-Năsăud County ALLEGATO II Area Regione Aree di cui all'articolo 1 ter Termine ultimo di applicazione Area n. 1 Mureș County The entire Mureș, Cluj and Bistrița-Năsăud counties. 27.6.2026 - 31.7.2026 Cluj County Bistrița-Năsăud County » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1217/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/1217 rappresenta un intervento di sanità animale basato sul Regolamento (UE) 2016/429 e sul Regolamento delegato (UE) 2020/687, disciplinando le misure di controllo delle malattie animali trasmissibili. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere le restrizioni ai movimenti di bestiame, le zone di protezione e sorveglianza, e i divieti di esportazione per garantire conformità alle norme comunitarie sulla prevenzione e il controllo delle malattie elencate.

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