Legge Contributi

Legge 69/1988

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

Pubblicato: 14/03/1988 In vigore dal: 13/03/1988 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi previsti dal Decreto-Legge 69/1988 per le imprese dello spettacolo e del pubblico esercizio riguardo ai lavoratori dello spettacolo?

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Il Decreto-Legge 69/1988 introduce norme che disciplinano l'impiego dei lavoratori dello spettacolo presso determinate categorie di imprese. La norma si applica a teatri, cinema, circhi, alberghi, emittenti radiotelevisive, impianti sportivi e locali di pubblico esercizio. Riguarda specificamente i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3 (numeri da 1 a 14) del decreto legislativo del 1947. La disposizione principale prevede che queste imprese non possono impiegare tali lavoratori nei loro locali se questi non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. In caso di violazione, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa di 50.000 lire per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro prestata. Questo obbligo è entrato in vigore dal 1° gennaio 1988 e rappresenta un controllo sulla regolarità dell'impiego nel settore dello spettacolo.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 69/1988 # DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69 ## Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali e sulla indennità di fine servizio per gli iscritti all'INADEL; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , sono sostituiti dai seguenti: "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata". 2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , è abrogato.

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Il Decreto-Legge 69/1988 disciplina i requisiti di agibilità e certificazione per i lavoratori dello spettacolo, interessando teatri, cinema, circhi e impianti sportivi. Le imprese devono verificare il possesso del certificato di agibilità prima di impiegare lavoratori dello spettacolo, pena sanzioni amministrative. La normativa riguarda aspetti previdenziali e di regolarità occupazionale nel settore dello spettacolo e del pubblico esercizio.

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