Legge

Legge 75/2026

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. (26G00089)

Pubblicato: 14/05/2026 In vigore dal: 21/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono le principali sanzioni penali introdotte dalla Legge 75/2026 a tutela dei prodotti alimentari italiani?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 75/2026 introduce un sistema sanzionatorio penale rafforzato per proteggere il patrimonio agroalimentare italiano, modificando il Codice Penale con nuovi articoli dedicati. La normativa si applica a chiunque, nell'esercizio di attività agricole, commerciali, industriali o di intermediazione, commetta frodi alimentari, contraffazioni di indicazioni geografiche protette o utilizzi segni mendaci su alimenti e bevande. In pratica, la legge punisce con reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 50.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche e denominazioni di origine; prevede reclusione da due mesi a un anno e multa da 1.000 a 4.000 euro per chi immette in commercio alimenti non genuini o sostanzialmente difformi da quelli dichiarati; e punisce con reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a 20.000 euro chi utilizza segni distintivi falsi o ingannevoli. Per le aziende, la legge prevede anche pene accessorie significative: chiusura temporanea dello stabilimento (da cinque giorni a tre mesi, fino a dodici mesi nei casi più gravi), divieto di ottenere autorizzazioni e accesso a finanziamenti pubblici, confisca obbligatoria dei prodotti e profitti illeciti, e in caso di recidiva specifica o particolare gravità, revoca definitiva delle autorizzazioni e chiusura permanente dell'esercizio.

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Riferimento normativo

LEGGE 21 aprile 2026, n. 75

Testo normativo

LEGGE n. 75/2026 # LEGGE 21 aprile 2026, n. 75 ## Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. (26G00089) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari 1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»; b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati; c) all'articolo 517-quater è premessa la seguente partizione: «Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»; d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente comma: 1) all'articolo 517-quater: 1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»; 1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»; 1.3) il terzo comma è abrogato; 1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»; 2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti: «Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità. Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorchè figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000. Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). - Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se: 1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti; 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; 3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito; 4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati»; 3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»; e) al capo III: 1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo»; 2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti: «Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). - La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere: 1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; 2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonchè la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies. Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). - Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti». 2. All'articolo 25-bis. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto comma,». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note all'art. 1: - L' articolo 516 del Codice Penale , abrogato dalla presente legge, recava: «Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine». - L' articolo 517-bis del Codice Penale , abrogato dalla presente legge, recava: «Circostanze aggravante». - Si riporta il testo degli articoli 517-quater , 517-quinquies , 518 del codice penale , come modificati dalla presente legge: «Art. 517-quater (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.». «Art. 517-quinquies (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.». «Art. 518 (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 " è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 , come modificato dalla presente legge: «Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

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La Legge 75/2026 è il riferimento normativo per chi opera nel settore agroalimentare e deve comprendere i reati di contraffazione di indicazioni geografiche protette (IGP, DOP), frode alimentare, commercio di alimenti con segni mendaci e violazioni relative ai prodotti biologici. Commercialisti, consulenti aziendali e operatori del settore food devono conoscere le circostanze aggravanti (denominazioni protette, falsi documenti di trasporto, quantità rilevanti, certificazioni false), le pene accessorie, la confisca per equivalente e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche secondo il D.Lgs. 231/2001.

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