Legge

Legge 77/2026

Istituzione della Giornata della ristorazione. (26G00097)

Pubblicato: 15/05/2026 In vigore dal: 06/05/2026 Documento ufficiale

Quando si celebra la Giornata della ristorazione e quali sono gli obiettivi principali della legge 77/2026?

Spiegato da FiscoAI
La legge 77/2026 istituisce la Giornata della ristorazione nel terzo sabato di maggio di ogni anno, riconoscendo il ruolo strategico del settore ristorazione italiano. L'evento è concepito come manifestazione diffusa che coinvolge pubblici esercizi sia in Italia che all'estero, posizionandoli come agenzie culturali del territorio e del made in Italy. La norma persegue obiettivi ampi: valorizzare la tradizione gastronomica italiana, promuovere l'inclusione e la sostenibilità ambientale ed economica, e rafforzare i valori della relazione e della comunità attraverso il convivio. Gli esercenti devono operare secondo principi di qualificazione dell'offerta, sicurezza alimentare, legalità, trasparenza e tracciabilità dei prodotti, contrastando comportamenti lesivi della dignità del settore. Un aspetto rilevante è che la Giornata non produce effetti civili secondo la legge 260/1949 sulle ricorrenze festive, quindi non determina giorni festivi o chiusure obbligatorie per le attività.

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Riferimento normativo

LEGGE 6 maggio 2026, n. 77

Testo normativo

LEGGE n. 77/2026 # LEGGE 6 maggio 2026, n. 77 ## Istituzione della Giornata della ristorazione. (26G00097) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Giornata della ristorazione 1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità e ispirandosi ai seguenti principi: a) inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale; b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità; c) sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonchè il contrasto dei comportamenti lesivi della dignità del settore; d) promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema; e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale. 2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy. 3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.

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