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Regolamento UE 0386/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione del 7 marzo 2022 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022

Pubblicato: 07/03/2022 In vigore dal: 07/03/2022 Documento ufficiale

Qual è il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio nell'Unione europea a partire dall'8 marzo 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione per il riso semigreggio (codice NC 1006 20) a 30 EUR per tonnellata, a decorrere dall'8 marzo 2022. Questa norma si applica a tutti gli importatori di riso semigreggio negli Stati membri dell'UE, ad eccezione delle varietà di riso Basmati, che rimangono disciplinate da regolamentazioni specifiche. Il dazio è stato calcolato secondo il metodo stabilito dall'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, basandosi sulla quantità di titoli d'importazione rilasciati nel periodo precedente (144.260 tonnellate dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2022). La norma ha effetto immediato e abroga il precedente regolamento (UE) 2021/1458, rappresentando un aggiornamento periodico dei dazi doganali applicabili alle importazioni di riso semigreggio.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione del 7 marzo 2022 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/386 of 7 March 2022 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 8 March 2022

Testo normativo

8.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 78/36 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/386 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2022 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a), considerando quanto segue: (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio ( 2 ) , istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio. (2) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 144 260 tonnellate per il periodo dal 1 o settembre 2021 al 28 febbraio 2022. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione ( 3 ) . (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458. (4) Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione ( 4 ) è di 30 EUR/t. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022 Per la Commissione a nome della presidente Wolfgang BURTSCHER Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE ( GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione, del 7 settembre 2021, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2021 ( GU L 317 dell'8.9.2021, pag. 8 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine ( GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53 ).

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Il Regolamento (UE) 2022/386 è il riferimento normativo per commercialisti e operatori del settore agroalimentare che gestiscono importazioni di riso semigreggio, in quanto disciplina i dazi doganali, le tariffe doganali (codice NC 1006 20) e le procedure di rilascio dei titoli d'importazione. Gli importatori devono considerare questa norma per il calcolo dei costi di importazione, la determinazione dei prezzi di acquisto e la pianificazione fiscale doganale delle merci agricole provenienti da paesi terzi.

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