Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1200/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR

Pubblicato: 05/06/2026 In vigore dal: 05/06/2026 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2026/1200 in merito al dazio doganale sulle vendite a distanza di beni importati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/1200 modifica le regole doganali dell'Unione Europea per introdurre un dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati da paesi terzi, quando il valore intrinseco della spedizione non supera 150 EUR. Questa norma sostituisce la precedente franchigia doganale (esenzione da dazi) che era stata eliminata dal Regolamento UE 2026/382. La normativa si applica a tutti i beni importati nell'UE tramite vendite a distanza (e-commerce, acquisti online) che rientrano in questa soglia di valore, ad eccezione di quelli soggetti al regime speciale IVA per le vendite a distanza. Le autorità doganali devono applicare il dazio a ciascun articolo separatamente quando dichiarato come distinto, e l'ufficio doganale competente deve essere situato nello Stato membro di destinazione della spedizione. La normativa entra in vigore il 1° luglio 2026 e introduce anche modifiche procedurali relative alle garanzie globali, al transito postale e ai codici di dichiarazione doganale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1200 of 5 June 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards the rules on the implementation of the temporary EUR 3 customs duty on distance sales of imported goods in a consignment with an intrinsic value not exceeding EUR 150

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1200 8.6.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1200 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 100, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 161, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 155 e 157 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 2 ) prevedono la determinazione e il monitoraggio dell’importo di riferimento delle garanzie globali. (2) Alla luce dell’eliminazione della franchigia doganale e dell’introduzione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR con il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio ( 3 ) , è necessario modificare diversi articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in modo da prevedere l’uso di garanzie globali per l’immissione in libera pratica di merci fornite nell’ambito di una vendita a distanza di beni nel quadro del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 4 ) che devono essere importati da paesi terzi o territori terzi nel territorio doganale dell’Unione da una persona autorizzata ad avvalersi di tale regime speciale e di merci contenute in spedizioni postali quali definite all’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 5 ) . Poiché il titolo II, capo V, del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ( 6 ) è stato soppresso dal regolamento (UE) 2026/382, le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non supera i 150 EUR sono ora soggette a dazi doganali. (3) La modifica del regolamento (CE) n. 1186/2009 non inciderà sui regimi e sulle norme in materia di IVA per quanto riguarda le vendite a distanza. Pertanto, al fine di garantire un allineamento delle nuove norme a quelle per la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da paesi terzi e territori terzi, qualora non sia utilizzato il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, è necessario garantire che l’ufficio doganale competente per la presentazione di una dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica sia situato nello Stato membro di destinazione. L’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato. (4) Poiché una modifica parallela del regolamento delegato (UE) 2015/2446 modificherà la definizione di «merci contenute in spedizioni postali», sono necessarie alcune modifiche corrispondenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda il transito postale e le spese postali. (5) All’articolo 1, punto 61, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 deve essere introdotta una nuova definizione di «articolo» per garantire che, quando le merci sono dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale si applichi a ciascuno di essi. Per inquadrare meglio l’applicazione dei dazi doganali all’articolo, è inoltre necessario limitare la possibilità di raggruppare gli articoli di merci di cui agli articoli 222 e 228 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ai casi in cui sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all’articolo 177 del codice doganale dell’Unione. (6) La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella pronuncia pregiudiziale relativa alla causa C-7/08, Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën ( 7 ) , ha stabilito che ogni spedizione inclusa in una spedizione collettiva deve essere considerata singolarmente. Di conseguenza è opportuno chiarire che, qualora effettuino una verifica dei dati forniti nella dichiarazione doganale, ad esempio mediante un controllo fisico, raccogliendo indicazioni del fatto che la spedizione collettiva corrisponde a vendite a distanza individuali, le autorità doganali dovrebbero trattarle come tali e, se del caso, applicare il dazio doganale di cui al regolamento (UE) 2026/382. Ciò dovrebbe applicarsi anche quando tali spedizioni collettive corrispondenti a vendite individuali sono importate alla rinfusa nell’UE e immagazzinate in depositi doganali prima di essere successivamente immesse in libera pratica. La situazione in cui le merci sono vendute a consumatori dell’Unione durante l’immagazzinamento in un deposito doganale sarà disciplinata in un atto delegato distinto. (7) L’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell’archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. Al fine di allinearsi all’eliminazione della franchigia doganale a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009, è opportuno modificare tale allegato per eliminare i corrispondenti riferimenti a tale esenzione dai dazi. Al dato 11 10 000 000 «Regime aggiuntivo», nella tabella «Altro» dovrebbe essere aggiunto un nuovo codice F53 per designare le merci di valore modesto non dichiarate nell’ambito del regime dello sportello unico per le importazioni o dei regimi speciali, mentre il codice C07 dovrebbe essere soppresso in quanto si riferisce a un’esenzione dai dazi all’importazione che è stata eliminata dal regolamento (UE) 2026/382. È opportuno aggiungere un nuovo codice di preferenza tariffaria nel dato 14 11 000 000 «Preferenza» per il calcolo del dazio di 3 EUR nella dichiarazione H1. (8) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del regolamento (UE) 2026/382. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) il titolo dell’articolo 139 è sostituito dal seguente: « Oneri riscossi sulle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale »; 2) all’articolo 155, paragrafo 3, primo comma è aggiunta la lettera c) seguente: «c) per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione e gli altri oneri che potrebbero sorgere per le merci svincolate nell’ambito di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute in vendite a distanza di beni importati quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, l’importo di riferimento corrisponde a una stima dei dazi all’importazione e degli altri oneri attesi.»; 3) all’articolo 157, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, che diventerà esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di immissione in libera pratica, è garantito per ogni dichiarazione doganale al momento del vincolo delle merci al regime, fatta eccezione per le merci svincolate nell’ambito di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute in vendite a distanza di beni importati quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, alle quali le autorità doganali possano invece applicare le disposizioni di cui al paragrafo 3. Se le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica sono presentate in conformità all’autorizzazione di cui all’articolo 166, paragrafo 2, o all’articolo 182 del codice, il monitoraggio della parte pertinente dell’importo di riferimento è garantito sulla base delle dichiarazioni complementari o, se del caso, sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture.» ; 4) l’articolo 220 è soppresso; 5) all’articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’Unione, con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto di tali merci, a meno che non si ricorra al regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.» ; 6) l’articolo 222 è sostituito dal seguente: «Articolo 222 Articoli di merci (Articoli 162 e 177 del codice) 1.   Quando una dichiarazione doganale riguarda due o più articoli di merci, le informazioni indicate in tale dichiarazione relative a ciascun articolo sono considerate una dichiarazione separata. 2.   Salvo nei casi in cui merci specifiche contenute in una spedizione siano oggetto di misure diverse, le merci contenute in una spedizione sono considerate un solo articolo ai fini del paragrafo 1 quando sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all’articolo 177 del codice.»; 7) all’articolo 228, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini dell’articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a una stessa unità di misura, il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è basato sulla sottovoce tariffaria soggetta al dazio specifico più elevato, a meno che il dazio applicabile non sia quello di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio ( *1 ) . ( *1 ) Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia ( GU L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj ).»;" ( ) Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia ( GU L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj ).»; 8) all’articolo 243 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   Quando stabiliscono, sulla base dei risultati della verifica, che la dichiarazione doganale riguarda merci che sono state vendute in una serie di operazioni di vendita successive concluse prima che tali merci siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione e che una di tali vendite si configura come vendita a distanza quale definita all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, le autorità doganali prendono in considerazione solo la vendita a distanza ai fini dell’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.» ; 9) gli articoli 288, 289 e 290 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 288 Circolazione di merci non unionali trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale in regime di transito esterno (Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice) Se merci non unionali vengono fatte circolare in regime di transito esterno conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice, la spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01. Articolo 289 Circolazione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale contenenti merci unionali e non unionali (Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), e articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice) 1.   Se una spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale comprende sia merci unionali che merci non unionali, tale spedizione e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01. 2.   Per le merci unionali di cui al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali o un riferimento all’MRN di tale mezzo di prova sono inviati separatamente all’operatore postale di destinazione o sono allegati alla spedizione. Se la prova della posizione doganale di merci unionali è inviata separatamente all’operatore postale di destinazione, quest’ultimo presenta la prova della posizione doganale di merci unionali all’ufficio doganale di destinazione unitamente alla spedizione. Se la prova della posizione doganale di merci unionali o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò deve essere chiaramente indicato sulla parte esterna dell’imballaggio. Articolo 290 Circolazione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale nell’ambito di un regime di transito interno in situazioni speciali (Articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice) 1.   Se merci unionali vengono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali speciali in regime di transito interno in conformità dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice, la spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-02. 2.   Se merci unionali vengono fatte circolare in regime di transito interno in conformità dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice dal territorio doganale dell’Unione verso un paese di transito comune per essere instradate verso il territorio doganale dell’Unione, tali merci sono corredate della prova della posizione doganale di merci unionali stabilita mediante uno dei mezzi elencati all’articolo 199 del presente regolamento. La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all’atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.»; 10) all’allegato B, titolo II («Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche»), la sezione 2 è così modificata: 1) al dato 11 04 000 000 («Indicatore di circostanze particolari»), le righe F40, F41, F42, F43, F44, F45 sono sostituite dalle seguenti: «F40 Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Informazioni del documento di trasporto su strada principale (master) F41 Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Informazioni del documento di trasporto per ferrovia principale (master) F42 Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Lettera di trasporto aereo principale contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto interessato F43 Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Insieme di dati minimo presentato prima del carico in conformità dell’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 F44 Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità dell’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 F45 Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Unicamente polizza di carico principale (master)» 2) al dato 11 09 000 000 («Regime»), nella tabella («Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali»), le righe H1, H6 e H7 sono sostituite dalle seguenti: «H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale – Uso specifico – Dichiarazione di uso finale 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 H6 Dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale 01, 07, 40 H7 Dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR 4000» 3) al dato 11 10 000 000 («Regime aggiuntivo»), nella quarta tabella («Franchigie dai dazi doganali (regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio)»), la riga seguente è soppressa: «C07 Spedizioni di valore trascurabile 23» 4) al dato 11 10 000 000 («Regime aggiuntivo»), settima tabella («Altro»), dopo la riga relativa al codice F52 è inserita la riga seguente: «F53 Le merci il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR per spedizione vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, esclusi i beni la cui importazione è esente da IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE e i beni per i quali l’IVA è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE» 5) al dato 14 11 000 000 («Preferenza»), la nota, la frase introduttiva e il punto 1 sono sostituiti dai seguenti: «14 11 000 000 Preferenza Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2. I codici applicabili sono: 1) Prima cifra del codice: Codice Descrizione 1 Regime tariffario « erga omnes » 2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) 3 Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2 4 Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall’Unione europea 5 Merci soggette al dazio doganale di 3 EUR a norma del regolamento (UE) 2026/382» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia ( GU L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj ). ( 4 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj ). ( 7 ) Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 2009, Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën, C-7/08, ECLI:EU:C:2009:417. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1200/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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