Decisione UE In vigore

Decisione UE 0284/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 06/02/2026 In vigore dal: 06/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/284 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/284 of 6 February 2026 amending Implementing Decision (EU) 2019/451 on the harmonised standards for construction products drafted in support of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/284 9.2.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/284 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 17, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (2) Con decisione di esecuzione C(2021) 5359 della Commissione ( 2 ) , modificata dalla decisione di esecuzione C(2025)455 della Commissione ( 3 ) , la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione e revisione di norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 per le apparecchiature da riscaldamento. (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 455, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1:1998/A1:2007 e EN 1:1998 - Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione; EN 15250:2007 - Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova; e EN 15821:2010 - Stufe per sauna multicombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale - Requisiti e metodi di prova. I riferimenti a tali norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 4 ) . (4) La revisione di tali norme ha portato all’adozione delle norme armonizzate rivedute EN 1-2:2025 - Apparecchi a combustibile liquido per uso residenziale - parte 2: Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione; EN 16510-2-5:2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-5: Apparecchi a lento rilascio di calore; e EN 16510-2-10:2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-10: Stufe per sauna multicombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale. (5) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025)455, il CEN ha adottato la nuova norma armonizzata EN 16510-2-7 2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-7: Apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet. (6) La Commissione ha valutato la conformità delle tre norme armonizzate rivedute e della nuova norma armonizzata adottata dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359 e al regolamento (UE) n. 305/2011. (7) Le tre norme armonizzate rivedute e la nuova norma armonizzata adottata dal CEN sono conformi alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 455, e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (8) Considerando che gli apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet rientrano nell’ambito di applicazione di due norme, EN 13240:2001 Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova (comprese le relative modifiche) e EN 14785:2006 - Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova, e che recano la marcatura CE conformemente a entrambe, è opportuno chiarire che tali norme armonizzate rimangono applicabili a tali prodotti fino alla fine del periodo di coesistenza della norma EN 16510-2-7:2025 per quanto riguarda gli obblighi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 305/2011. (9) Con lettera M/122 del 6 luglio 1998 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( 5 ) («mandato»). Il mandato consente l’adozione di norme armonizzate elaborate su tale base, in particolare per i dispositivi di ancoraggio permanente e i ganci di sicurezza. (10) Sulla base del mandato, il CEN ha elaborato una nuova norma armonizzata EN 17235:2024 per i dispositivi di ancoraggio permanente e i ganci di sicurezza. (11) Il regolamento delegato (UE) 2025/695 della Commissione ( 6 ) stabilisce livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza applicabili ai prodotti contemplati dalla norma EN 17235:2024 Dispositivi di ancoraggio permanente e ganci di sicurezza. (12) La Commissione ha valutato se la norma EN 17235:2024 sia conforme al mandato, al regolamento delegato (UE) 2025/695 e al regolamento (UE) n. 305/2011. (13) La norma armonizzata EN 17235:2024 adottata dal CEN è conforme al mandato pertinente, al regolamento delegato (UE) 2025/695 e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (14) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione ( 7 ) figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011. Al fine di garantire che i riferimenti di tali norme siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1-2:2025; EN 16510-2-10:2025; EN 16510-2-5:2025; EN 16510-2-7:2025 e EN 17235:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato. (15) A norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un’altra norma armonizzata. (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/451. (17) Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare il prima possibile la norma armonizzata riveduta, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione C(2021) 5359 della Commissione, del 29 luglio 2021, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda le apparecchiature da riscaldamento a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 3 ) Decisione di esecuzione C(2025) 455 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica la decisione di esecuzione C(2021) 5359 per quanto riguarda le norme armonizzate per le apparecchiature da riscaldamento e i termini per l’adozione di tali norme. ( 4 ) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione). In caso di conflitto, le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle delle norme armonizzate ( GU C 92 del 9.3.2018, pag. 139 ). ( 5 ) Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ( GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/106/oj ). ( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2025/695 della Commissione, del 9 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza ( GU L, 2025/695, 22.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/695/oj ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 77 del 20.3.2019, pag. 80 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/451/oj ). ALLEGATO Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 sono aggiunte le seguenti voci: N. Riferimento della norma Riferimento della norma sostituita Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa) Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa) «13. EN 1-2:2025 Apparecchi a combustibile liquido per uso residenziale - parte 2: Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione EN 1:1998 Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione EN 1:1998/A1:2007 9.2.2026 9.2.2027 14. EN 16510-2-5:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-5: Apparecchi a lento rilascio di calore EN 15250:2007 Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova 9.2.2026 9.2.2027 15. EN 16510-2-7:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-7: Apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet Durante il periodo di coesistenza le norme EN 13240:2001 e EN 14785:2006 si applicano agli apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet. 9.2.2026 9.2.2027 16. EN 16510-2-10:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-10: Stufe per sauna multicombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale EN 15821:2010 Stufe per sauna multicombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale - Requisiti e metodi di prova 9.2.2026 9.2.2027 17. EN 17235:2024 Dispositivi di ancoraggio permanente e ganci di sicurezza 9.2.2026 9.8.2027». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/284/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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