Decisione (UE) 2026/570 del Consiglio, del 5 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all’adesione della Repubblica Islamica del Pakistan all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
Decisione (UE) 2026/570 del Consiglio, del 5 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all’adesione della Repubblica Islamica del Pakistan all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
EN: Council Decision (EU) 2026/570 of 5 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council concerning the accession of the Islamic Republic of Pakistan to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/570
12.3.2026
DECISIONE (UE) 2026/570 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all’adesione della Repubblica Islamica del Pakistan all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio
(
1
)
, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1
o
gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso, ed è stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2019/848 del Consiglio
(
2
)
.
(2)
A norma dell’articolo 29 dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all’accordo.
(3)
La Repubblica Islamica del Pakistan ha presentato domanda formale di adesione all’accordo. Il Consiglio dei membri sarà pertanto invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l’adesione della Repubblica Islamica del Pakistan all’accordo per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale («COI») e il termine per il deposito dello strumento di adesione.
(4)
Poiché il Pakistan sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l’adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in vista del raggiungimento dell’uniformità tra le normative nazionali e internazionali relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi.
(5)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate per stabilire le condizioni di adesione del Pakistan all’accordo avranno effetti giuridici sull’Unione, incidendo sull’equilibrio decisionale all’interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale mediante scambio di lettere, riguardo alle condizioni di adesione all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola da parte del governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è stabilita in allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026
Per il Consiglio
Il presidente
N. IOANNIDES
(
1
)
Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj
).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj
).
ALLEGATO
L'Unione sosterrà l'adesione del governo della Repubblica Islamica del Pakistan all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, in occasione di una sessione futura del Consiglio dei membri o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione del Pakistan siano calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo e che il termine per il deposito dello strumento di adesione da parte del Pakistan non sia superiore a 18 mesi dalla data della decisione di adesione del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale. Qualora il deposito dello strumento di adesione fosse ritardato, l'Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito di tale strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/570/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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