Decisione UE In vigore

Decisione UE 0714/2026

Decisione (UE) 2026/714 del Consiglio, del 17 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della 237a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento dell’annesso 13 della convenzione sull’aviazione civile internazionale

Pubblicato: 17/03/2026 In vigore dal: 17/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/714 del Consiglio, del 17 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della 237a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento dell’annesso 13 della convenzione sull’aviazione civile internazionale EN: Council Decision (EU) 2026/714 of 17 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 237th session of the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) as regards the adoption of the amendment to Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/714 20.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/714 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della 237 a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento dell’annesso 13 della convenzione sull’aviazione civile internazionale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). (2) Tutti gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago («Stati contraenti») e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatrice in determinati organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO sono rappresentati sei Stati membri. (3) A norma dell’articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate («SARP») internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago. (4) In occasione della sua 237 a sessione, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare l’emendamento 20 dell’annesso 13, Aircraft Accident and Incident Investigation , della convenzione di Chicago («emendamento 20»). (5) Lo scopo principale dell’emendamento 20 è migliorare la sicurezza aerea garantendo un livello elevato di efficienza, tempestività e qualità delle inchieste sulla sicurezza dell’aviazione civile. (6) La rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile (ENCASIA), istituita a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , è responsabile, tra l’altro, della consulenza alle istituzioni dell’Unione su tutti gli aspetti dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche e delle norme dell’Unione relative alle inchieste sulla sicurezza e alla prevenzione di incidenti e inconvenienti. ENCASIA ha contribuito all’elaborazione della proposta di emendamento 20. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché l’emendamento 20, una volta adottato, sarà vincolante a norma del diritto internazionale, in conformità dell’articolo 90, lettera a), della convenzione di Chicago, ed è tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 996/2010. L’ambito di applicazione della presente decisione dovrebbe essere limitato al contenuto dell’emendamento 20, nella misura in cui tale contenuto rientri in un’area già ampiamente disciplinata dalle regole comuni dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nel settore dell’aviazione. (8) La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 237 a sessione del Consiglio dell’ICAO o di qualsiasi sessione successiva, in merito all’adozione dell’emendamento 20, dovrebbe essere quella di sostenere l’adozione dell’emendamento 20. La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO. (9) A norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato contraente che reputi di non poter attenersi del tutto agli standard o alle procedure internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche agli standard o alle procedure internazionali, a seguito di una modifica di queste ultime, o che ritenga necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscono in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, deve dare immediata notifica all’ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale. (10) A norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, ogni annesso di cui all’articolo 54 della convenzione di Chicago od ogni emendamento di un annesso diventa esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti oppure al termine di un periodo di tempo più lungo fissato dal Consiglio dell’ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti non notifichi il proprio disaccordo al Consiglio dell’ICAO. (11) La posizione dell’Unione dopo l’adozione dell’emendamento 20 da parte del Consiglio dell’ICAO, che dovrà essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, nella misura in cui tale contenuto rientri in un’area già ampiamente disciplinata dalle regole comuni dell’Unione, dovrebbe essere quella di non registrare alcun disaccordo e di conformarsi all’emendamento 20. Qualora la legislazione dell’Unione differisca dai SARP di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, la differenza rispetto a tali SARP specifici dovrebbe essere notificata all’ICAO. La posizione dell’Unione riguardo a tale differenza dovrebbe basarsi su un documento scritto presentato dalla Commissione al Consiglio per discussione e approvazione. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, da tutti gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 237 a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, o di qualsiasi sessione successiva, è di sostenere la proposta di emendamento 20, dell’annesso 13, Aicraft Accident and Incident Investigation , della convenzione di Chicago («emendamento 20»). 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali l’emendamento 20 di cui al paragrafo 1, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con l’emendamento 20 adottato in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO. Nel caso in cui la legislazione dell’Unione differisca dagli standard di cui all’annesso 13 della convenzione di Chicago successivamente alla data prevista per la loro applicazione, imponendo la notifica all’ICAO di una differenza rispetto a tali standard specifici, conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago, la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio la posizione dell’Unione sulle differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione. Articolo 2 Gli Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tutti gli Stati membri esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, le posizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente A. VAFEADES ( 1 ) Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE ( GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/996/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/714/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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