Decisione UE In vigore

Decisione UE 0735/2026

Decisione (UE) 2026/735 del Consiglio, del 17 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (revisione delle autorità europee di vigilanza) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 17/03/2026 In vigore dal: 17/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/735 del Consiglio, del 17 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (revisione delle autorità europee di vigilanza) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2026/735 of 17 March 2026 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement (ESAs Review) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/735 25.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/735 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (revisione delle autorità europee di vigilanza) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. (3) È opportuno integrare nell’accordo SEE i regolamenti (UE) 2019/2175 ( 3 ) e (UE) 2019/2176 ( 4 ) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché la direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 146 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2176/oj ). ( 5 ) Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj ). PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/… del … che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ( 1 ) , quale rettificato in GU L 131 del 5.5.2022, pag. 9 . (2) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ( 2 ) . (3) Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ( 3 ) . (4) Le parti contraenti riconoscono che la presente decisione attua l’accordo rispecchiato nel paragrafo 2 delle conclusioni del Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze dell’UE e del SEE-EFTA, del 14 ottobre 2014, relative all’inclusione nell’accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV ( 4 ) e dovrebbe pertanto essere interpretata in linea con i principi incarnati da tali conclusioni. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, al punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32019 L 2177 : Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155 ).». Articolo 2 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, al punto 23b (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32019 L 2177 : Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155 ).». Articolo 3 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, al punto 23ba (Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificato da: — 32019 R 2175 : Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1 ), quale rettificato in GU L 131 del 5.5.2022, pag. 9 .». Articolo 4 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, al punto 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32019 L 2177 : Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155 ).». Articolo 5 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, il punto 31baa (Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: 1. è aggiunto il trattino seguente: «— 32019 R 2175 : Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1 ), quale rettificato in GU L 131 del 5.5.2022, pag. 9 .» ; 2. il testo dell’adattamento a) è sostituito dal seguente: «nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, le espressioni “Stato membro” o “Stati membri” e “autorità competenti” s’intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;» ; 3. dopo l’adattamento e) è inserito l’adattamento seguente: «ea) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 27 quinquies, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 27 sexies, paragrafo 1, dell’articolo 38 ter, paragrafo 1, dell’articolo 38 quater, paragrafo 3, dell’articolo 38 quinquies, paragrafo 5, dell’articolo 38 octies, paragrafo 1, dell’articolo 38 nonies, paragrafo 1, dell’articolo 38 decies, paragrafo 1, e dell’articolo 38 undecies, paragrafo 8, sono adottate, senza ingiustificato ritardo, in base a progetti preparati dall’ESMA di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA;» ; 4. dopo l’adattamento f) è inserito l’adattamento seguente: «fa) all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), dopo le parole “l’ESMA” sono inserite le parole “o, secondo il caso, l’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 5. dopo l’adattamento h) sono aggiunti gli adattamenti seguenti: «ha) all’articolo 27, paragrafo 4, nella prima frase del primo comma e nel secondo e terzo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; hb) all’articolo 27 ter: i) al paragrafo 1, dopo le parole “dell’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di operazioni stabilite in uno Stato EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2, dopo le parole “dell’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di imprese di investimento o di gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione stabiliti in uno Stato EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA”; iii) al paragrafo 3, secondo comma, e al paragrafo 4, dopo le parole “[del]l’ESMA” sono inserite le parole “o, secondo il caso, [del]l’Autorità di vigilanza EFTA”; hc) all’articolo 27 quater: i) al paragrafo 1, dopo le parole “dall’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di fornitori di servizi di comunicazione dati stabiliti in uno Stato EFTA, dall’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2, dopo le parole “all’ESMA” sono inserite le parole “o, secondo il caso, all’Autorità di vigilanza EFTA”; hd) all’articolo 27 quinquies, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 27 septies, paragrafo 4, dopo le parole “[al]l’ESMA” sono inserite le parole “o, secondo il caso, [al]l’Autorità di vigilanza EFTA”; he) all’articolo 27 sexies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “L’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di un fornitore di servizi di comunicazione dati stabilito in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 6. dopo l’adattamento j) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «ja) all’articolo 38 bis è aggiunto quanto segue: “I poteri conferiti all’Autorità di vigilanza EFTA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa Autorità a norma degli articoli da 38 ter a 38 sexies non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.” ; jb) all’articolo 38 ter: i) il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue: “1.   L’ESMA o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni che le consentano di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento: a) gli APA, i CTP e gli ARM soggetti alla vigilanza dell’ESMA o, secondo il caso, dell’Autorità di vigilanza EFTA, e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che forniscono i servizi di comunicazione dati di un APA, un CTP o un ARM, e le persone che li controllano o che sono da essi controllate; b) i dirigenti delle persone di cui alla lettera a); c) i revisori dei conti e i consulenti delle persone di cui alla lettera a).” ; ii) ai paragrafi 3 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 3, lettera g), va letto come segue: “indica il diritto di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte EFTA in conformità dell’articolo 36 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; iv) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: “L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’ESMA, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.” ; jc) all’articolo 38 quater: i) al paragrafo 1, dopo le parole “[dal]l’ESMA” sono inserite le parole “o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, [dal]l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: “I funzionari e altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati ad assistere l’Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell’ESMA.” ; iii) ai paragrafi da 2 a 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 3, seconda frase, va letto come segue: “La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all’articolo 36 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue: “6.   Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica: a) l’autenticità della decisione adottata dall’Autorità di vigilanza EFTA di cui al paragrafo 3; b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive. Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’Autorità di vigilanza EFTA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA. Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; jd) all’articolo 38 quinquies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “l’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: “L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’ESMA, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.” ; iii) ai paragrafi da 2 a 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 5, seconda frase, va letto come segue: “La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, fissa la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 10 va letto come segue: “10.   Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue: a) l’autenticità della decisione adottata dall’Autorità di vigilanza EFTA di cui al paragrafo 5; b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive. Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’Autorità di vigilanza EFTA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento delle persone oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA. Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; je) all’articolo 38 sexies, dopo le parole “L’ESMA” sono inserite le parole “, l’Autorità di vigilanza EFTA”; jf) il testo dell’articolo 38 septies è sostituito dal seguente: “L’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all’ESMA e all’Autorità di vigilanza EFTA nonché a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’ESMA o per l’Autorità di vigilanza EFTA o per qualsiasi persona cui l’ESMA o l’Autorità di vigilanza EFTA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ESMA o dall’Autorità di vigilanza EFTA.” ; jg) all’articolo 38 octies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “l’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone che sono stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2, primo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; iii) al paragrafo 2, lettera h), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA”; iv) al paragrafo 3 è aggiunto quanto segue: “L’Autorità di vigilanza EFTA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti e alla Commissione. L’ESMA le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate. L’Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni azione sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata intrapresa. La pubblicazione di cui al terzo comma comprende i seguenti elementi: a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di chiedere la revisione della decisione adottata alla Corte EFTA; b) se del caso, una dichiarazione che indichi l’avvio di tali procedimenti e specifichi che le azioni proposte dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetto sospensivo; c) una dichiarazione che affermi che la Corte EFTA può sospendere l’applicazione della decisione contestata conformemente all’articolo 40 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; jh) all’articolo 38 nonies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “l’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; ji) all’articolo 38 decies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “L’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dell’ESMA” e “l’ESMA” leggasi rispettivamente come “dell’Autorità di vigilanza EFTA” e “l’Autorità di vigilanza EFTA”; jj) all’articolo 38 undecies: i) al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue: “Anche l’Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies, alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell’ESMA.”; ii) al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; iii) al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il Parlamento europeo, il Consiglio,” leggasi “l’ESMA, il comitato permanente degli Stati EFTA,”; iv) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: “Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l’assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscosse dall’Autorità di vigilanza EFTA.” ; jk) all’articolo 38 duodecies: i) al paragrafo 1, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini” leggasi “previe consultazioni con l’ESMA, l’Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini”; iii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: “Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall’Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.” ; iv) ai paragrafi 2, 4, 5 e 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo le parole “[d]all’ESMA” sono inserite le parole “e [d]all’Autorità di vigilanza EFTA”; v) al paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; vi) al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente: “L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’ESMA tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente paragrafo.” ; vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, dopo le parole “dell’ESMA” sono inserite le parole “o dell’Autorità di vigilanza EFTA”; viii) al paragrafo 11, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; jl) all’articolo 38 terdecies: i) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti: “Prima di preparare un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA in forza degli articoli 38 octies, 38 nonies e 38 decies, l’ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa i suoi progetti solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi. L’Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma degli articoli 38 octies, 38 nonies e 38 decies solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi. Il terzo e il quarto comma del presente paragrafo non si applicano qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può preparare un progetto e l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria. Quanto prima possibile dopo aver preparato il progetto, l’ESMA dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.” ; ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “fascicolo dell’ESMA” leggasi “fascicolo dell’ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “documenti preparatori interni dell’ESMA” leggasi “documenti preparatori interni dell’ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA”; jm) all’articolo 38 quindecies, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: “Per quanto riguarda i fornitori di servizi di comunicazione dati stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall’Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri fornitori di servizi di comunicazione dati in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Gli importi riscossi dall’Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all’ESMA senza indugio.” ; jn) all’articolo 38 sexdecies: i) al paragrafo 1, prima delle parole “può delegare specifici compiti di vigilanza” sono inserite le parole “o, secondo il caso, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) nei paragrafi da 2 a 5, dopo le parole “l’ESMA”, sono inserite, rispettivamente, le parole opportunamente accordate “o, secondo il caso, l’Autorità di vigilanza EFTA”; iii) al paragrafo 5, dopo le parole “dell’ESMA” sono inserite le parole “o, secondo il caso, dell’Autorità di vigilanza EFTA”; iv) è aggiunto il paragrafo seguente: “6.   L’ESMA e l’Autorità di vigilanza EFTA si consultano prima di delegare un compito a norma del presente articolo.”.» ; 7. dopo l’adattamento m) è inserito l’adattamento seguente: «n) all’articolo 54 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) anziché “il 1 o gennaio 2022” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; iii) le parole “prima del 1 o ottobre 2021” vanno lette “oltre tre mesi prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; iv) è aggiunto il paragrafo seguente: “6.   L’Autorità di vigilanza EFTA, se del caso, trasmette immediatamente all’ESMA le copie di fascicoli, documenti di lavoro, dati o altri documenti ricevuti a norma del presente articolo.”.». Articolo 6 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, il punto 31f (Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: 1. è aggiunto quanto segue: «, modificato da: — 32019 R 2176 : Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 146 ).» ; 2. il testo dell’adattamento b) è sostituito dal seguente: «nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, le espressioni “Stato membro” o “Stati membri”, “autorità competenti” e “autorità di vigilanza” s’intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti e autorità di vigilanza. Questo non si applica all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c).» ; 3. il testo dell’adattamento c) è sostituito dal seguente: «all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue: “e) i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati EFTA o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante ad alto livello del ministero delle Finanze; f) un membro del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni.”.» ; 4. il testo dell’adattamento d) è sostituito da quanto segue: «all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente: “i) un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale degli Stati EFTA o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante del ministero delle Finanze.”» ; ; 5. dopo l’adattamento d) è inserito l’adattamento seguente: «da) all’articolo 8, paragrafo 2 bis, le parole “del pertinente diritto dell’Unione” sono sostituite dalle parole “delle pertinenti disposizioni dell’accordo SEE”.» ; 6. dopo l’adattamento g) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «ga) all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: “Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia indirizzata a uno dei destinatari di cui all’articolo 16, paragrafo 2, che è uno Stato nazionale EFTA o un’autorità nazionale di uno Stato EFTA, il destinatario comunica al comitato permanente degli Stati EFTA e al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e motivano un’eventuale inazione. Ove opportuno, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio le AEV delle risposte ricevute.”.; gb) all’articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: “Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni indirizzate a uno Stato EFTA o a un’autorità nazionale di uno Stato EFTA non siano state seguite o che i destinatari non abbiano motivato la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il comitato permanente degli Stati EFTA e le autorità europee di vigilanza interessate.”.» ; 7. nell’adattamento g), le parole «all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e» sono soppresse. Articolo 7 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, il punto 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: 1. è aggiunto il trattino seguente: «— 32019 R 2175 : Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1 ), quale rettificato in GU L 131 del 5.5.2022, pag. 9 .» ; 2. il testo dell’adattamento b) è sostituito dal seguente: «nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, le espressioni “Stato membro” o “Stati membri” e “autorità competenti” s’intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;» ; 3. dopo l’adattamento f) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «fa) all’articolo 3, paragrafo 3, dopo la parola “Commissione,” sono inserite le parole “all’Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,”; fb) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’articolo 4, paragrafo 2, punto v), va letto come segue: “in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità di risoluzione designate in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;”.» ; 4. il testo dell’adattamento g), punto ii), è sostituito da quanto segue: «per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue: “Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA. L’Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. L’Autorità di vigilanza EFTA informa l’Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l’adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al terzo comma, l’Autorità sottopone all’Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all’occorrenza, di un progetto. L’Autorità di vigilanza EFTA può informare l’Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o consumatore, l’Autorità di vigilanza EFTA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto. Uno Stato EFTA può chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all’Autorità. In tal caso l’Autorità valuta, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l’opportunità di preparare un nuovo progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA. Qualora l’Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall’Autorità di vigilanza EFTA, l’Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA.” » ;; 5. dopo l’adattamento g) è inserito l’adattamento seguente: «ga) agli articoli 9 ter, 9 quater e 17 bis, i riferimenti al diritto dell’Unione si intendono fatti all’accordo SEE.» ; 6. dopo l’adattamento h) sono aggiunti gli adattamenti seguenti: «ha) all’articolo 16 bis: i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: “Su richiesta del comitato permanente degli Stati EFTA o dell’Autorità di vigilanza EFTA o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.” ; ii) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: “L’Autorità può, su richiesta del comitato permanente degli Stati EFTA o dell’Autorità di vigilanza EFTA, fornire consulenza tecnica al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.” ; hb) all’articolo 16 ter: i) al paragrafo 1, dopo le parole “le istituzioni e gli organi dell’Unione,” sono inserite le parole “il comitato permanente degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA,”; ii) al paragrafo 1, anziché “dell’Unione” leggasi “delle parti contraenti dell’accordo SEE”; iii) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: “L’Autorità inoltra alla Commissione e all’Autorità di vigilanza EFTA le domande che implicano un’interpretazione dell’accordo SEE. La Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA si consultano in merito alle domande che implicano un’interpretazione dell’accordo SEE, al fine di presentare una risposta congiunta. L’Autorità pubblica le risposte della Commissione e/o dell’Autorità di vigilanza EFTA.”.» ; 7. il testo dell’adattamento i) è sostituito dal seguente: «all’articolo 17: i) anziché “del diritto dell’Unione” leggasi “dell’accordo SEE”; ii) al paragrafo 1, dopo le parole “l’Autorità” sono inserite le parole “o, secondo il caso, l’Autorità di vigilanza EFTA”; iii) al paragrafo 2, dopo le parole “della Commissione” sono inserite le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA”; iv) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: “Quando indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione dell’accordo SEE per quanto riguarda un’autorità competente di uno Stato EFTA, l’Autorità informa l’Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell’indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.” ; v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 3, secondo comma, va letto come segue: “Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l’autorità competente informa l’Autorità e l’Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all’accordo SEE.” ; vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue: “4.   Se l’autorità competente non si conforma all’accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, l’Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare l’accordo SEE. Il parere formale dell’Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell’Autorità. L’Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall’adozione della raccomandazione. L’Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese. I pareri formali dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA. Le autorità competenti forniscono all’Autorità e all’Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie. 5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa l’Autorità e l’Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.” ; vii) al paragrafo 6, primo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, e anziché “l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”; viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6, secondo comma, va letto come segue: “In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sono direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione che impone all’autorità competente di conformarsi al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato. Se l’autorità non rispetta tale decisione, l’Autorità di vigilanza EFTA può anche adottare una decisione conformemente al primo comma. A tal fine l’Autorità di vigilanza EFTA applica tutte le disposizioni pertinenti dell’accordo SEE e, se queste sono composte di direttive, la normativa nazionale nella misura in cui recepisce tali direttive. Qualora le pertinenti disposizioni dell’accordo SEE siano composte di regolamenti e qualora tali regolamenti concedano espressamente agli Stati EFTA la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’Autorità di vigilanza EFTA applica anche la normativa nazionale nella misura in cui siano state esercitate tali opzioni.” ; ix) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6, terzo comma, va letto come segue: “Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.” ; x) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue: “8.   L’Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.”» ; ; 8. dopo l’adattamento i) è inserito l’adattamento seguente: «ia) all’articolo 17 bis, paragrafi 1 e 3, dopo le parole “Autorità” sono inserite le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA”»; 9. il testo dell’adattamento k) è sostituito dal seguente: «all’articolo 19: i) ai paragrafi 1, 1 bis e 3 bis, dopo le parole “l’Autorità” sono inserite le parole “o, secondo il caso, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 3, dopo le parole “è vincolante per le autorità competenti interessate” sono inserite le parole “negli Stati membri dell’UE”; iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti: “Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto dell’accordo SEE. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma delle pertinenti disposizioni dell’accordo SEE. Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell’UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità e l’Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto dell’accordo SEE. Le decisioni dell’Autorità e dell’Autorità di vigilanza EFTA sono vincolanti per le autorità competenti interessate. Le decisioni dell’Autorità e dell’Autorità di vigilanza EFTA possono imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma delle pertinenti disposizioni dell’accordo SEE. Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.” ; iv) al paragrafo 4, primo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, anziché “l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “del diritto dell’Unione” leggasi “dell’accordo SEE”; v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 4, secondo comma, va letto come segue: “In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma del primo comma del presente paragrafo anche quando i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sono direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario. A tal fine l’Autorità di vigilanza EFTA applica tutte le pertinenti disposizioni dell’accordo SEE e, se queste sono composte di direttive, la normativa nazionale nella misura in cui recepisce tali direttive. Qualora le pertinenti disposizioni dell’accordo SEE siano composte di regolamenti e qualora tali regolamenti concedano espressamente agli Stati EFTA la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’Autorità di vigilanza EFTA applica anche la normativa nazionale nella misura in cui siano state esercitate tali opzioni.” ; vi) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: “Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”.» ; 10. il testo dell’adattamento o) è sostituito dal seguente: «all’articolo 22, paragrafo 4, dopo le parole “del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione” sono inserite le parole “, dell’Autorità di vigilanza EFTA o del comitato permanente degli Stati EFTA”.» ; 11. dopo l’adattamento o) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «oa) all’articolo 28, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: “Qualora le autorità competenti abbiano delegato all’Autorità a norma del paragrafo 1 compiti e responsabilità rivolte a persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato EFTA e che comportano un obbligo diretto per tali persone, l’Autorità chiede all’Autorità di vigilanza EFTA di adottare tali misure. Le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi del presente paragrafo sono basate su un progetto dell’Autorità.” ; ob) all’articolo 30, paragrafo 7, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 12. dopo l’adattamento p) è inserito l’adattamento seguente: «pa) all’articolo 33, paragrafo 3: i) al terzo comma, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA”; ii) al quarto comma, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “e il comitato permanente degli Stati EFTA”.» ; 13. il testo dell’adattamento r) è sostituito dal seguente: «per quanto riguarda gli Stati EFTA, all’articolo 36, paragrafo 5, anziché “il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione” leggasi “il comitato permanente degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 14. il testo dell’adattamento t) è sostituito dal seguente: «all’articolo 39: i) al paragrafo 1, dopo le parole “L’Autorità” sono inserite le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: “Nel preparare un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA a norma del regolamento, l’Autorità informa l’Autorità di vigilanza EFTA nella lingua ufficiale del destinatario della decisione da adottare, fissando un termine entro il quale l’Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere sull’oggetto della decisione, tenuto conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.” ; iii) al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti: “Qualora abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, l’Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L’Autorità di vigilanza EFTA informa l’Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall’Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l’Autorità sottopone all’Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all’occorrenza, di un progetto.” ; iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, dopo le parole “dall’Autorità” sono inserite le parole “o, secondo il caso, dall’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 15. il testo dell’adattamento v) è sostituito dal seguente: «all’articolo 43: i) al paragrafo 1, dopo le parole “decisioni dell’Autorità,” sono inserite le parole “, prepara progetti per l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) ai paragrafi 4, 5 e 6, dopo le parole “al Consiglio” sono inserite le parole “, all’Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA”.» ; 16. dopo l’adattamento z) è inserito l’adattamento seguente: «zaa) all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente: “gli Stati EFTA partecipano al contributo dell’Unione di cui al presente punto. A tal fine si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo SEE;”.» ; 17. il testo dell’adattamento za) è sostituito dal seguente: «all’articolo 67 è aggiunto quanto segue: “Gli Stati EFTA riconoscono all’Autorità e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.”.». Articolo 8 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, il punto 31h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: 1. è aggiunto il trattino seguente: «— 32019 R 2175 : Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1 ), quale rettificato in GU L 131 del 5.5.2022, pag. 9 .» ; 2. il testo dell’adattamento b) è sostituito dal seguente: «nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, le espressioni “Stato membro” o “Stati membri” e “autorità competenti” s’intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;» ; 3. dopo l’adattamento f) è inserito l’adattamento seguente: «fa) all’articolo 3, paragrafo 3, dopo la parola “Commissione,” sono inserite le parole “all’Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,”.» ; 4. il testo dell’adattamento g), punto ii), è sostituito da quanto segue: «per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue: “Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA. L’Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. L’Autorità di vigilanza EFTA informa l’Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l’adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al terzo comma, l’Autorità sottopone all’Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all’occorrenza, di un progetto. L’Autorità di vigilanza EFTA può informare l’Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o consumatore, l’Autorità di vigilanza EFTA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto. Uno Stato EFTA può chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all’Autorità. In tal caso l’Autorità valuta, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l’opportunità di preparare un nuovo progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA. Qualora l’Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall’Autorità di vigilanza EFTA, l’Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA.” » ;; 5. dopo l’adattamento g) è inserito l’adattamento seguente: «ga) agli articoli 9 bis e 17 bis, i riferimenti al diritto dell’Unione si intendono fatti all’accordo SEE.» ; 6. dopo l’adattamento h) sono aggiunti gli adattamenti seguenti: «ha) all’articolo 16 bis: i) al paragrafo 1 è inserito il comma seguente: “Su richiesta del comitato permanente degli Stati EFTA o dell’Autorità di vigilanza EFTA o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.” ; ii) al paragrafo 4 è inserito il comma seguente: “L’Autorità può, su richiesta del comitato permanente degli Stati EFTA o dell’Autorità di vigilanza EFTA, fornire consulenza tecnica al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.” ; hb) all’articolo 16 ter: i) al paragrafo 1, dopo le parole “le istituzioni e gli organi dell’Unione,” sono inserite le parole “il comitato permanente degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA,”; ii) al paragrafo 1, anziché “dell’Unione” leggasi “delle parti contraenti dell’accordo SEE”; iii) al paragrafo 5 è inserito il comma seguente: “L’Autorità inoltra alla Commissione e all’Autorità di vigilanza EFTA le domande che implicano un’interpretazione dell’accordo SEE. La Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA si consultano in merito alle domande che implicano un’interpretazione dell’accordo SEE, al fine di presentare una risposta congiunta. L’Autorità pubblica le risposte della Commissione e/o dell’Autorità di vigilanza EFTA.”.» ; 7. il testo dell’adattamento i), punto iv), è sostituito dal seguente: «al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: “Quando indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione dell’accordo SEE per quanto riguarda un’autorità competente di uno Stato EFTA, l’Autorità informa l’Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell’indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.”.» ; 8. il testo dell’adattamento i), punto vii), è sostituito da quanto segue: «al paragrafo 6, primo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, e anziché “l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA” » ; 9. dopo l’adattamento i) è inserito l’adattamento seguente: «ia) all’articolo 17 bis, paragrafi 1 e 3, dopo le parole “L’Autorità” sono inserite le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA”» ; 10. il testo dell’adattamento k) è sostituito dal seguente: «all’articolo 19: i) ai paragrafi 1, 1 bis e 3 bis, dopo le parole “l’Autorità” sono inserite le parole “o, secondo il caso, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 3, dopo le parole “vincolante per le autorità competenti interessate” sono inserite le parole “negli Stati membri dell’UE”; iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti: “Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto dell’accordo SEE. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma delle pertinenti disposizioni dell’accordo SEE. Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell’UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità e l’Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto dell’accordo SEE. Le decisioni dell’Autorità e dell’Autorità di vigilanza EFTA sono vincolanti per le autorità competenti interessate. Le decisioni dell’Autorità e dell’Autorità di vigilanza EFTA possono imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma delle pertinenti disposizioni dell’accordo SEE. Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.” ; iv) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, anziché “l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “del diritto dell’Unione” leggasi “dell’accordo SEE”; v) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: “Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”.» ; 11. il testo dell’adattamento n) è sostituito dal seguente: «all’articolo 22, paragrafo 4, dopo le parole “del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione” sono inserite le parole “, dell’Autorità di vigilanza EFTA o del comitato permanente degli Stati EFTA”.» ; 12. dopo l’adattamento n) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «na) all’articolo 28, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: “Qualora le autorità competenti abbiano delegato all’Autorità a norma del paragrafo 1 compiti e responsabilità rivolte a persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato EFTA e che comportano un obbligo diretto per tali persone, l’Autorità chiede all’Autorità di vigilanza EFTA di adottare tali misure. Le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi del presente paragrafo sono basate su un progetto dell’Autorità.” ; nb) all’articolo 30, paragrafo 7, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA”; nc) all’articolo 33, paragrafo 3: i) al terzo comma, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “, a comitato permanente degli Stati EFTA”; ii) al quarto comma, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “e il comitato permanente degli Stati EFTA”» ; 13. dopo l’adattamento o) è inserito l’adattamento seguente: «oa) all’articolo 36, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione” leggasi “il comitato permanente degli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 14. il testo dell’adattamento q) è sostituito dal seguente: «all’articolo 39: i) al paragrafo 1, dopo le parole “L’Autorità” sono inserite le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: “Nel preparare un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l’Autorità informa l’Autorità di vigilanza EFTA nella lingua ufficiale del destinatario, fissando un termine entro il quale l’Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere sull’oggetto della decisione, tenuto conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.” ; iii) al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti: “Qualora abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, l’Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L’Autorità di vigilanza EFTA informa l’Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall’Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l’Autorità sottopone all’Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all’occorrenza, di un progetto.” ; iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, dopo le parole “dall’Autorità” sono inserite le parole “o, secondo il caso, dall’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 15. il testo dell’adattamento s) è sostituito dal seguente: «all’articolo 43: i) al paragrafo 1, dopo le parole “decisioni dell’Autorità” sono inserite le parole “, prepara progetti per l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) ai paragrafi 4, 5 e 6, dopo le parole “al Consiglio” sono inserite le parole “all’Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,”.» ; 16. dopo l’adattamento w) è inserito l’adattamento seguente: «wa) all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente: “gli Stati EFTA partecipano al contributo dell’Unione di cui al presente punto. A tal fine si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo SEE.”.» ; 17. il testo dell’adattamento x) è sostituito dal seguente: «all’articolo 67 è aggiunto quanto segue: “Gli Stati EFTA riconoscono all’Autorità e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.”.». Articolo 9 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, il punto 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: 1. è aggiunto il trattino seguente: «— 32019 R 2175 : Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1 ), quale rettificato in GU L 131 del 5.5.2022, pag. 9 .» ; 2. il testo dell’adattamento b) è sostituito dal seguente: «nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, le espressioni “Stato membro” o “Stati membri” e “autorità competenti” s’intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;» ; 3. dopo l’adattamento f) è inserito l’adattamento seguente: «fa) all’articolo 3, paragrafo 3, dopo la parola “Commissione,” sono inserite le parole “all’Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,”.» ; 4. il testo dell’adattamento g), punto ii), è sostituito da quanto segue: «per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue: “Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA. L’Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. L’Autorità di vigilanza EFTA informa l’Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l’adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al terzo comma, l’Autorità sottopone all’Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all’occorrenza, di un progetto. L’Autorità di vigilanza EFTA può informare l’Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o consumatore, l’Autorità di vigilanza EFTA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto. Uno Stato EFTA può chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all’Autorità. In tal caso l’Autorità valuta, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l’opportunità di preparare un nuovo progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA. Qualora l’Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall’Autorità di vigilanza EFTA, l’Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA.”.» ; 5. dopo l’adattamento g) è inserito l’adattamento seguente: «ga) agli articoli 9 bis e 17 bis, i riferimenti al diritto dell’Unione si intendono fatti all’accordo SEE.» ; 6. dopo l’adattamento h) sono aggiunti gli adattamenti seguenti: «ha) all’articolo 16 bis: i) al paragrafo 1 è inserito il comma seguente: “Su richiesta del comitato permanente degli Stati EFTA o dell’Autorità di vigilanza EFTA o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.” ; ii) al paragrafo 4 è inserito il comma seguente: “L’Autorità può, su richiesta del comitato permanente degli Stati EFTA o dell’Autorità di vigilanza EFTA, fornire consulenza tecnica al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.” ; hb) all’articolo 16 ter: i) al paragrafo 1, dopo le parole “le istituzioni e gli organi dell’Unione,” sono inserite le parole “il comitato permanente degli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA,”; ii) al paragrafo 1, anziché “dell’Unione” leggasi “delle parti contraenti dell’accordo SEE”; iii) al paragrafo 5 è inserito il comma seguente: “L’Autorità inoltra alla Commissione e all’Autorità di vigilanza EFTA le domande che implicano un’interpretazione dell’accordo SEE. La Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA si consultano in merito alle domande che implicano un’interpretazione dell’accordo SEE, al fine di presentare una risposta congiunta. L’Autorità pubblica le risposte della Commissione e/o dell’Autorità di vigilanza EFTA.”.» ; 7. il testo dell’adattamento i), punto iv), è sostituito dal seguente: «al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: “Quando indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione dell’accordo SEE per quanto riguarda un’autorità competente di uno Stato EFTA, l’Autorità informa l’Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell’indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.”.» ; 8. il testo dell’adattamento i), punto vii), è sostituito da quanto segue: «al paragrafo 6, primo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, e anziché “l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 9. dopo l’adattamento i) è inserito l’adattamento seguente: «ia) all’articolo 17 bis, paragrafi 1 e 3, dopo le parole “L’Autorità” sono inserite le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 10. il testo dell’adattamento k) è sostituito dal seguente: «all’articolo 19: i) ai paragrafi 1, 1 bis e 3 bis, dopo le parole “l’Autorità” sono inserite le parole “o, secondo il caso, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 3, dopo le parole “è vincolante per le autorità competenti interessate” sono inserite le parole “negli Stati membri dell’UE”; iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti: “Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto dell’accordo SEE. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma delle pertinenti disposizioni dell’accordo SEE. Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell’UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità e l’Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto dell’accordo SEE. Le decisioni dell’Autorità e dell’Autorità di vigilanza EFTA sono vincolanti per le autorità competenti interessate. Le decisioni dell’Autorità e dell’Autorità di vigilanza EFTA possono imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma delle pertinenti disposizioni dell’accordo SEE. Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.” ; iv) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, anziché “l’Autorità” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “del diritto dell’Unione” leggasi “dell’accordo SEE”; v) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: “Le decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA.”.» ; 11. il testo dell’adattamento n) è sostituito dal seguente: «all’articolo 22, paragrafo 4, dopo le parole “del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione” sono inserite le parole “, dell’Autorità di vigilanza EFTA o del comitato permanente degli Stati EFTA”.» ; 12. dopo l’adattamento n) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «na) all’articolo 28, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: “Qualora le autorità competenti abbiano delegato all’Autorità a norma del paragrafo 1 compiti e responsabilità rivolte a persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato EFTA e che comportano un obbligo diretto per tali persone, l’Autorità chiede all’Autorità di vigilanza EFTA di adottare tali misure. Le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi del presente paragrafo sono basate su un progetto dell’Autorità.” ; nb) all’articolo 30, paragrafo 7, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA e all’Autorità di vigilanza EFTA”; nc) all’articolo 33, paragrafo 3: i) al terzo comma, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA”; ii) al quarto comma, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “e il comitato permanente degli Stati EFTA”.» ; 13. dopo l’adattamento o) è inserito l’adattamento seguente: «oa) all’articolo 36, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione” leggasi “il comitato permanente degli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 14. il testo dell’adattamento q) è sostituito dal seguente: «all’articolo 39: i) al paragrafo 1, dopo le parole “L’Autorità” sono inserite le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: “Nel preparare un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l’Autorità informa l’Autorità di vigilanza EFTA nella lingua ufficiale del destinatario, fissando un termine entro il quale l’Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere sull’oggetto della decisione, tenuto conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.” ; iii) al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti: “Qualora abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, l’Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L’Autorità di vigilanza EFTA informa l’Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame. La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall’Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l’Autorità sottopone all’Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all’occorrenza, di un progetto.” ; iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, dopo le parole “dall’Autorità” sono inserite le parole “o, secondo il caso, dall’Autorità di vigilanza EFTA”.» ; 15. il testo dell’adattamento s) è sostituito dal seguente: «all’articolo 43: i) al paragrafo 1, dopo le parole “decisioni dell’Autorità” sono inserite le parole “, prepara progetti per l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) ai paragrafi 4, 5 e 6, dopo le parole “al Consiglio” sono inserite le parole “all’Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,”.» ; 16. dopo l’adattamento w) è inserito l’adattamento seguente: «wa) all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente: “gli Stati EFTA partecipano al contributo dell’Unione di cui al presente punto. A tal fine si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo SEE.”.» ; 17. il testo dell’adattamento x) è sostituito dal seguente: «all’articolo 67 è aggiunto quanto segue: “Gli Stati EFTA riconoscono all’Autorità e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.”.» Articolo 10 Nell’allegato IX dell’accordo SEE, il punto 31l (Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: 1. è aggiunto il trattino seguente: «— 32019 R 2175: Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 ( GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1 ), quale rettificato in GU L 131 del 5.5.2022, pag. 9 .» ; 2. il testo dell’adattamento a) è sostituito dal seguente: «nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, le espressioni “Stato membro” o “Stati membri” e “autorità competenti” s’intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;» ; 3. gli adattamenti da b) a e) sono rinominati, rispettivamente, adattamenti da f) a i); 4. dopo l’adattamento a) sono aggiunti gli adattamenti seguenti: «b) Salvo diversamente disposto nel presente accordo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa; c) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell’Autorità di vigilanza EFTA ai sensi degli articoli 34 e 35, dell’articolo 48 ter, paragrafo 1, dell’articolo 48 quater, paragrafo 3, dell’articolo 48 quinquies, paragrafo 5, dell’articolo 48 sexies, paragrafo 1, dell’articolo 48 septies, paragrafo 1, dell’articolo 48 octies, paragrafo 1, e dell’articolo 48 decies, paragrafo 8, sono adottate, senza ingiustificato ritardo, in base a progetti preparati dall’ESMA di propria iniziativa o su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA; d) all’articolo 34, paragrafo 1 bis, dopo le parole “all’ESMA” sono inserite le parole “o, secondo il caso, all’Autorità di vigilanza EFTA”; e) all’articolo 40, dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente: “1 bis)   Ai fini del presente regolamento, l’Autorità di vigilanza EFTA è l’autorità competente per gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), che sono stabiliti in uno Stato EFTA.”.» ; 5. dopo l’adattamento i) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «j) all’articolo 48 bis è aggiunto quanto segue: “I poteri conferiti all’Autorità di vigilanza EFTA, ad un suo funzionario o ad altra persona autorizzata dalla stessa Autorità a norma degli articoli da 48 ter a 48 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.” ; k) all’articolo 48 ter: i) al paragrafo 1, dopo le parole “L’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 1, secondo comma, va letto come segue: “Su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA, le autorità competenti presentano tale richiesta di informazioni ai contributori di dati per gli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento e condividono senza indebito ritardo con l’Autorità di vigilanza EFTA le informazioni ricevute.” ; iii) ai paragrafi 3 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 3, lettera g), va letto come segue: “indica il diritto di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte EFTA in conformità dell’articolo 36 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; v) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: “L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’ESMA, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.” ; l) all’articolo 48 quater: i) al paragrafo 1, dopo le parole “l’ESMA” sono inserite le parole “o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: “I funzionari e altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati ad assistere l’Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell’ESMA.” ; iii) ai paragrafi da 2 a 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 3, seconda frase, va letto come segue: “La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all’articolo 36 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6, secondo comma, va letto come segue: “Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’Autorità di vigilanza EFTA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA. Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; m) all’articolo 48 quinquies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “l’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone stabilite negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: “L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’ESMA, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.” ; iii) ai paragrafi da 2 a 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 5, seconda frase, va letto come segue: “La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 10 va letto come segue: “10.   Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue: a) l’autenticità della decisione adottata dall’Autorità di vigilanza EFTA di cui al paragrafo 5; b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive. Ai fini della lettera b), nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’Autorità di vigilanza EFTA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento delle persone oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA. Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; n) all’articolo 48 sexies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “l’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2, primo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “l’ESMA” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”; iii) al paragrafo 2, lettera h), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA”; iv) al paragrafo 3 è aggiunto quanto segue: “L’Autorità di vigilanza EFTA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti e alla Commissione. L’ESMA le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure. L’Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. La divulgazione al pubblico di cui al terzo comma comprende i seguenti elementi: a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di chiedere la revisione della decisione adottata alla Corte EFTA; b) se del caso, una dichiarazione che indichi l’avvio di tali procedimenti e specifichi che le azioni proposte dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetto sospensivo; c) una dichiarazione che affermi che la Corte EFTA può sospendere l’applicazione della decisione contestata conformemente all’articolo 40 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; o) all’articolo 48 septies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “l’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “alla pertinente normativa dell’Unione” leggasi “alle pertinenti disposizioni dell’accordo SEE”; iii) al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “l’ESMA” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”; p) all’articolo 48 octies: i) al paragrafo 1, dopo le parole “L’ESMA” sono inserite le parole “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, le parole “dell’ESMA” e “l’ESMA” vanno lette rispettivamente come “dell’Autorità di vigilanza EFTA” e “l’Autorità di vigilanza EFTA”; q) all’articolo 48 nonies: i) al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue: “L’Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies, alle condizioni previste nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell’ESMA.” ; ii) al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “l’ESMA” leggasi “l’Autorità di vigilanza EFTA”; iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché “il Parlamento europeo, il Consiglio” leggasi “l’ESMA, il comitato permanente degli Stati EFTA”; iv) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: “Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l’assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscosse dall’Autorità di vigilanza EFTA.” ; r) all’articolo 48 decies: i) al paragrafo 1, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini” leggasi “previe consultazioni con l’ESMA, l’Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.”; iii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: “Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall’Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente nel processo di vigilanza sugli indici cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.” ; iv) ai paragrafi 2, 5 e 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo le parole “al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA” sono inserite le parole “e all’Autorità di vigilanza EFTA”; v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, dopo le parole “dall’ESMA” sono inserite le parole “e dall’Autorità di vigilanza EFTA”; vi) ai paragrafi 8 e 11, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; vii) al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente: “L’Autorità di vigilanza EFTA trasmette all’ESMA tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente paragrafo.” ; viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, dopo le parole “consiglio delle autorità di vigilanza” sono inserite le parole “o dell’Autorità di vigilanza EFTA”; s) all’articolo 48 undecies: i) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti: “Prima di preparare un progetto per l’Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 48 septies, 48 octies e 48 sexies, l’ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa i suoi progetti solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi. L’Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma degli articoli 48 septies, 48 octies e 48 sexies, solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi. Il terzo e il quarto comma del presente paragrafo non si applicano qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente ai sensi dell’articolo 48 sexies al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può preparare un progetto e l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria. Quanto prima possibile dopo aver preparato il progetto, l’ESMA dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.” ; ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “fascicolo dell’ESMA” leggasi “fascicolo dell’ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “documenti preparatori interni dell’ESMA” leggasi “documenti preparatori interni dell’ESMA e dell’Autorità di vigilanza EFTA”; t) all’articolo 48 terdecies, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi: “Per quanto riguarda gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall’Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Gli importi riscossi dall’Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all’ESMA senza indebito ritardo.” ; u) all’articolo 48 quaterdecies: i) al paragrafo 1, prima delle parole “può delegare specifici compiti di vigilanza” sono inserite le parole “o, secondo il caso, l’Autorità di vigilanza EFTA”; ii) nei paragrafi da 2 a 5, dopo le parole “[del]l’ESMA”, sono inserite, rispettivamente, le parole opportunamente accordate “o, secondo il caso, [del]l’Autorità di vigilanza EFTA”; iii) al paragrafo 5, dopo le parole “dell’ESMA” sono inserite le parole “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA”; iv) è aggiunto il paragrafo seguente: “6.   L’ESMA e l’Autorità di vigilanza EFTA si consultano prima di delegare un compito a norma del presente articolo.” ; v) all’articolo 48 quindecies, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) anziché “il 1 o gennaio 2022” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del [la presente decisione]”; iii) le parole “prima del 1 o ottobre 2021” vanno lette “oltre tre mesi prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; iv) è aggiunto il paragrafo seguente: “6.   L’Autorità di vigilanza EFTA, se del caso, trasmette immediatamente all’ESMA le copie di fascicoli, documenti di lavoro, dati o altri documenti ricevuti a norma del presente articolo.”.». Articolo 11 Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2019/2175, quale rettificato in GU L 131 del 5.5.2022, pag. 9 , e (UE) 2019/2176 nonché della direttiva (UE) 2019/2177 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 12 La presente decisione entra in vigore il […] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE ( *1 ) . Articolo 13 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a …, … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj . ( 2 ) GU L 334 del 27.12.2019, pag. 146 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2176/oj . ( 3 ) GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj . ( 4 ) Conclusioni del Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze dell’UE e del SEE-EFTA, ST 14178/1/14 REV 1. ( *1 ) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla decisione n. …/… che integra il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio nell’accordo Le parti riconoscono che l’integrazione del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio nell’accordo lascia impregiudicata l’applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell’Unione europea, a norma dell’articolo 11 di tale protocollo. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/735/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0735/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2026

Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la decisione … Decisione UE 1083 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di aprile 2026 Provvedimento AdE 9978568 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante … Legge 71 Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091) Legge 70 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione delle dis… Legge 68