Decreto Legislativo Agevolazioni

Decreto Legislativo 123/1998

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato: 30/04/1998 In vigore dal: 31/03/1998 Documento ufficiale

Quali sono i principi generali che il Decreto Legislativo 123/1998 stabilisce per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 123/1998 rappresenta il principale strumento normativo per razionalizzare e disciplinare tutti gli interventi di sostegno pubblico destinati alle imprese, includendo incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi natura concessi da amministrazioni pubbliche. La normativa si applica a livello nazionale e coinvolge sia le amministrazioni centrali che gli enti locali, nonché i soggetti terzi attraverso cui questi interventi vengono erogati. Il decreto stabilisce principi generali vincolanti per la gestione e il coordinamento di tutti questi strumenti di sostegno, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individui criteri specifici di attuazione e le eventuali deroghe necessarie per accordi internazionali. Per le aziende e i commercialisti, questo significa che qualsiasi richiesta di incentivi o contributi deve seguire procedimenti amministrativi standardizzati e trasparenti, garantendo parità di trattamento e razionalità nella gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo delle attività produttive.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 123/1998 # DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123 ## Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 5 , 76 , 87 , 117 , 118 e 128 della Costituzione ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 e del 30 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi, nonchè le deroghe necessarie per l'attuazione di interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali. 3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 5 , 76 , 87 , 117 , 118 e 128 della Costituzione : "Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". "Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici". "Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni". - Il decreto legislativo n. 281/1997 reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali". - L' art. 5 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), come modificato dall' art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , ha disposto l'istituzione di una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, con il compito di esprimere i pareri previsti dalla legge n. 59/1997 e di verificare periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla medesima legge, riferendone ogni sei mesi alle Camere.

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