Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 306/1948

Proroga di termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra.

Pubblicato: 23/04/1948 In vigore dal: 26/03/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 306

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 306/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 306 ## Proroga di termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XY della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 Articolo unico. Al termine stabilito dall' art. 10 del decreto, legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517 , è sostituito quello del 900 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 102. - FRASCA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 luglio 1949, n. 468 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306 , è riaperto e stabilito sino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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