Pagamento di compensi, indennita' e propine da corrispondere ai membri delle Commissioni esaminatrici, al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami presso le scuole magistrali governative, nonche' ai rappresentanti del Ministero preposti agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute.
DECRETO LEGISLATIVO n. 359/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 359
## Pagamento di compensi, indennita' e propine da corrispondere ai
membri delle Commissioni esaminatrici, al personale di segreteria e
subalterno addetto agli esami presso le scuole magistrali
governative, nonche' ai rappresentanti del Ministero preposti agli
esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente
riconosciute.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 Ai componenti le Commissioni per gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , spettano, oltre all'indennità di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 100 (cento) e la propina di L. 15 (quindici) per ogni candidato esaminato.
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