Proroga al 15 aprile 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 369, concernente modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.
DECRETO LEGISLATIVO n. 751/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1948, n. 751
## Proroga al 15 aprile 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute
negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 369, concernente
modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul
reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Esercito.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360 , è prorogata al 15 aprile 1948.
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