Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 106/1997

Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare.

Pubblicato: 23/04/1997 In vigore dal: 31/01/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 31 gennaio 1997, n. 106

Testo normativo

DECRETO n. 106/1997 # DECRETO 31 gennaio 1997, n. 106 ## Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE FINANZE E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 6 che riserva allo Stato la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , e successive modificazioni, concernente il monopolio dei sali e dei tabacchi; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 , concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE , n. 94/35/CE , n. 94/36/CE , n. 95/2/CE e n. 95/31/CE ; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 , concernente attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; Vista la norma del Codex Alimentarius "Codex STAN 150-1985" e sua successiva modifica, concernente il sale di qualità alimentare; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nell'adunanza del 10 maggio 1995; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983, n. 83/189/CEE ; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri Stati membri effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE ; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi del regolamento del Consiglio n. 315/93/CEE dell'8 febbraio 1993 ; Visto il parere circostanziato della Commissione dell'Unione europea espresso in data 26 febbraio 1996; Considerato che occorre disciplinare la commercializzazione sul territorio nazionale del sale alimentare, sia esso destinato al consumo diretto sia all'industria conserviera alimentare; Considerato che per tutelare la salute pubblica è necessario mantenere i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico e che in attesa che essi vengano definiti dalla Commissione della Unione europea, appare opportuno fare riferimento alla norma mondiale del Codex Alimentarius n. Codex STAN 150-1985; Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300 , anche al sale alimentare originario dei Paesi Efta che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 10 gennaio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, regola la produzione, la commercializzazione e l'importazione del sale alimentare, destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione delle sostanze alimentari. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), così recita: "Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a)-g) (Omissis); h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari; (Omissis)". - La norma "Codex STAN 150-1985" del Codex alimentarius, pubblicata dal Segretariato del Programma misto FAO/OMS sulle norme alimentari della FAO in Roma, si riferisce alla norma mondiale per il sale di qualità alimentare. - Gli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300 , relativa all'accordo sullo spazio economico europeo, così recitano: "Art. 11. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente". "Art. 12. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente".

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