Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 136/1988

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda la bentonite e la montmorillonite.

Pubblicato: 04/05/1988 In vigore dal: 24/03/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 24 marzo 1988, n. 136

Testo normativo

DECRETO n. 136/1988 # DECRETO 24 marzo 1988, n. 136 ## Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda la bentonite e la montmorillonite. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986, dal decreto 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987, nonchè dal decreto 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987, con il quale viene, tra l'altro, ammesso l'impiego della Bentonite e Montmorillonite, nell'alimentazione degli animali; Visto che la dizione usata nell'allegato al detto decreto, parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, alla voce Bentonite e Montmorillonite, colonna 8, altre disposizioni, è limitativa nell'escluderne la possibilità di impiego con altri additivi ed è impropria nella terminologia adoperata; Considerato, invece, che la dizione usata dalla direttiva n. 86/403/CEE, del 28 luglio 1986 , pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 233, del 20 agosto 1986, è più ampia consentendo l'uso della Bentonite e Montmorillonite in associazione con gli altri additivi, ammessi nell'alimentazione animale, ad eccezione di quelli appartenenti ai gruppi degli antibiotici e dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose e, tuttavia, nell'ambito di questi gruppi consentendone l'associazione con Fosfato di Tilosina, Monensin-sodio, Ipronidazolo e Lasalocid-sodio; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281 ; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1 L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, da ultimo modificato con decreto 27 maggio 1987, n. 351, citato nelle premesse, è ulteriormente modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

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