Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 191/1995
Regolamento recante modificazioni al regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.
Riferimento normativo
DECRETO 13 febbraio 1995, n. 191
Testo normativo
DECRETO n. 191/1995
# DECRETO 13 febbraio 1995, n. 191
## Regolamento recante modificazioni al regolamento di servizio per
l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8
settembre 1988, n. 484.
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 , e successive modificazioni; Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazionie la società concessionaria SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 ; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 , con il quale è stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico; Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990 ; Vista la decisione n. 842 del 31 ottobre 1992 con cui il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 4, al comma settimo dell'art. 10, al comma sesto dell'art. 25 e al comma secondo (rectius, comma terzo) dell'art. 26 del citato regolamento; Considerato che, in esecuzione della citata decisione, si rende necessario riformulare le disposizioni annullate, in modo che esse contemplino, di contro a quello attuale, un "ristoro serio e non fittizio" del danno subito dall'abbonato-utente per gli inadempimenti in ognuna di esse disciplinati; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota GM/86141/4287/DL/Pon del 13 gennaio 1995); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 , è aggiunto il seguente: "La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 1 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 , come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente: "Art. 1. - L'abbonamento al servizio telefonico è disciplinato dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonchè dalle altre norme vigenti in materia di servizio telefonico ivi comprese quelle stabilite dalla convenzione vigente fra la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che esercita l'attività di controllo sulla società tramite i propri competenti organi. Nella polizza di abbonamento sarà indicato il foro competente per ogni eventuale controversia. La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 191/1995 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…
Altre normative del 1995
Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali m…
Decreto Ministeriale 595
Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni…
Decreto Ministeriale 594
Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione …
Decreto Ministeriale 593
Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli al…
Decreto Ministeriale 592
Regolamento recante la proroga del termine di applicazione della disciplina recata dal re…
Decreto Ministeriale 591