Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 208/1997
Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
Riferimento normativo
DECRETO 8 maggio 1997, n. 208
Testo normativo
DECRETO n. 208/1997
# DECRETO 8 maggio 1997, n. 208
## Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della
Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva
75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 recante attuazione della direttiva 75/324/CEE relativa ai generatori aerosol; Visto l'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare di concerto con il Ministro della sanità, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6 , 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE ; Vista la direttiva 94/1/CEE della Commissione, del 6 gennaio 1994 , recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 161803 dell'8 maggio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il testo del punto 1.8 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 , è modificato come segue: "1.8. Componenti infiammabili. Per ''componenti infiammabilì' si intendono le sostanze e i preparati che rispondono ai criteri fissati per le categorie ''estremamente infiammabilì', ''facilmente infiammabilì' e ''infiammabilì' e che sono elencati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio . Le proprietà infiammabili dei componenti contenuti nei recipienti sono determinate secondo i metodi specifici descritti nell'allegato V, parte A, della direttiva sopra citata". 2. Il punto 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 , è sostituito dai seguenti: "2.2. Etichettatura. 2.2.1. Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni: a) Qualunque ne sia il contenuto: ''Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'usò'. b) Quando contiene componenti infiammabili ai sensi del paragrafo 1.8: il simbolo ed eventualmente, l'indicazione del pericolo di infiammabilità rappresentato dalle sostanze e dai preparati contenuti nel generatore aerosol, compreso il propellente, nonchè il richiamo ai rischi specifici, attribuiti secondo i criteri di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4 o 2.2.5 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e, per quanto riguarda il simbolo e l'indicazione di pericolo, alle disposizioni dell'allegato II della direttiva succitata. 2.3. Diciture particolari connesse all'impiego. Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e/o l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni: a) Qualunque ne sia il contenuto: le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto. b) Quando contenga componenti infiammabili, i consigli di prudenza: ''Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescentè'; ''Conservare al riparo da qualsiasi fonte combustione - Non fumarè'; ''Conservare fuori dalla portata dei bambinì'. 2.4. Quando il responsabile dell'immissione nel mercato dei generatori aerosol disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove o di analisi che dimostrino che tali generatori, sebbene contengano componenti infiammabili, non presentano alcun rischio di infiammabilità nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego, può, sotto la propria responsabilità, astenersi dall'applicare le disposizioni dei punti 2.2.1 b) e 2.3 b). Egli tiene a disposizione una copia di tale documentazione. In tale caso la quantità percentuale dei componenti infiammabili contenuti nel generatore aerosol deve essere indicata in modo visibile, leggibile e indelebile sull'etichetta con la seguente dicitura: contiene X% in massa di componenti infiammabili". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 maggio 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanità Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 173 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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