Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 248/1987

Criteri per il rilascio delle licenze di pesca.

Pubblicato: 29/06/1987 In vigore dal: 07/05/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 7 maggio 1987, n. 248

Testo normativo

DECRETO n. 248/1987 # DECRETO 7 maggio 1987, n. 248 ## Criteri per il rilascio delle licenze di pesca. IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 , concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto l'art. 4, comma primo e quarto, della predetta legge n. 41/82 , il quale prevede che il Ministro della marina mercantile può stabilire il numero massimo delle licenze di pesca, tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano nazionale della pesca e determinare i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca, qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio; Considerato che gli studi finora effettuati sullo stato delle risorse biologiche non consentono allo stato di determinare con certezza se sia necessario stabilire il numero massimo delle licenze, eventualmente da distinguere per zone di pesca e per attrezzi utilizzabili, per specie catturabili, per distanza dalla costa e per potenza dell'apparato motore; Tenuto conto tuttavia delle indicazioni fornite dal piano nazionale della pesca per il triennio 1984-1986 adottato con decreto ministeriale 15 agosto 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 28 del 4 febbraio 1986) e scaduto il 31 dicembre 1986, in merito alla necessità di contenere l'attuale capacità della flotta adibita alla pesca a strascico; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1985 ) che disciplina la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 1986 ) che stabilisce le modalità per il rilascio delle licenze di pesca; Visto il conforme parere espresso nella seduta del 16 aprile 1987 dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della commissione consultiva centrale per la pesca marittima; Considerata la necessità di determinare in via provvisoria i criteri per l'assegnazione delle licenze di pesca in attesa delle indicazioni in materia di regolazione dello sforzo di pesca che il piano nazionale della pesca 1987-1989 potrà fornire; Decreta: Art. 1 Le licenze di pesca previste dall' art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e dalle norme di attuazione approvate con decreto ministeriale 5 maggio 1986, sono rilasciate: a) per le navi in esercizio in sostituzione dei permessi di pesca in corso di validità di cui all' art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ; b) per le navi nuove già costruite o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto; c) per le navi per le quali siano stati assegnati finanziamenti nazionali, regionali e comunitari in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto; d) per le navi la cui dichiarazione di costruzione è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto adibite a sistemi di pesca diversi dallo strascico. Per le navi da adibire alla pesca a strascico la cui dichiarazione di costruzione è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: 1) le licenze per la pesca oltre gli stretti sono rilasciate previo accertamento che la nuova nave trovi impiego in base ad accordi tra la Comunità economica europea e Paesi terzi o accordi privati; 2) le licenze per la pesca a strascico costiera locale, costiera ravvicinata o d'altura nel Mediterraneo sono rilasciate previo ritiro (demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione) di navi di uguale stazza e potenza del motore già adibite alla pesca a strascico. NOTE Nota alle premesse: Si trascrive il testo dell' art. 4 della legge n. 41/1982 : "Art. 4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave. Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso della nave da pesca non costituisce il titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell' art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento. Il Ministro della marina mercantile su conforme parere del comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare con proprio decreto: a) approva il modello della licenza di pesca; b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca; c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio; d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero di licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie e delle attrezzature consentite". Note all'art. 1; - Per il testo dell' art. 4 della legge n. 41/1982 si veda la nota alle premesse. - Il testo dell' art. 12 della legge n. 963/1965 (Disciplina della pesca marittima) è il seguente: "Art. 12 (Permesso di pesca). - Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell' art. 149 del codice della navigazione , per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11. Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento".

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