Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 256/1990

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 concernente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse.

Pubblicato: 10/09/1990 In vigore dal: 01/08/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 1 agosto 1990, n. 256

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 256/1990 # DECRETO MINISTERIALE 1 agosto 1990, n. 256 ## Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 concernente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192 , concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ed in particolare l'art.12; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978 concernente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse ed in particolare l'art. 4; Vista la direttiva n. 79/923/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1979 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; Preso atto della comparsa in alcune zone acquee del litorale italiano, sedi di giacimenti naturali o di allevamenti di molluschi eduli lamellibranchi, di alghe tossiche appartenenti al genere Dinophysis; Ritenuto di dover integrare le norme concernenti i requisiti biologici delle acque riportate all'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 con condizioni più specifiche di monitoraggio delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi in essa allevati o raccolti, per il controllo delle specie algali e delle biotossine da essa derivate, stabilendo nel contempo le metodiche di analisi ed i criteri interpretativi dei relativi risultati; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 , con la nota n. 703/31.64/1447 del 1› agosto 1990; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 L'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Requisiti biologici delle acque). - I requisiti biologici delle acque approvate e condizionate devono essere tali da assicurare l'idoneità al consumo umano dei molluschi eduli lamellibranchi in esse raccolti o prodotti. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, si deve effettuare il controllo quali-quantitativo dei popolamenti fitoplanctonici nelle zone acquee con prelievi, almeno quindicinali, salvo condizioni meteomarine avverse, di campioni di acqua effettuati nello stesso punto possibilmente a tre diversi livelli (a mezzo metro dalla superficie, a metà della profondità, al fondo) e comunque a non meno di due diversi livelli, in stazioni di osservazione ben individuate, opportunamente prestabilite dalle competenti autorità regionali sulla base delle condizioni geomorfologiche dei fondali marini, dei possibili fattori di inquinamento ambientale, specie se provenienti dall'entroterra, e della influenza delle correnti marine. Il prelievo di acqua deve essere accompagnato da prelievi, nelle stesse zone acquee e con la stessa frequenza, di campioni di molluschi eduli lamellibranchi ad elevato potere filtrante (Mytilus sp., Ostrea sp. Tapes sp.) da sottoporre a determinazione delle biotossine idrosolubili P.S.P. (Paralytic Shellfish Poisoning), delle biotossine liposolubili N.S.P. (Neuroparalytic Shellfish Poisoning) e delle biotossine liposolubili D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) con i metodi di analisi emanati dal Ministero della sanità secondo le procedure previste dall' art. 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192 . Si deve provvedere alla intensificazione dei controlli del fitoplancton nell'acqua ed a quelli delle biotossine nei molluschi eduli lamellibranchi, qualora si riscontri: la presenza di più di 1000 cellule di alghe del genere Dinophysis per litro di acqua; la presenza nell'acqua di alghe tossiche diverse dalla Dinophysis; la presenza di una o più delle citate biotossine nei molluschi. I campioni di molluschi eduli lamellibranchi devono possedere i seguenti requisiti biologici: a) non più di quaranta microgrammi di biotossina algale P.S.P. per 100 grammi di polpa (corpo del mollusco); b) biotossina algale N.S.P.: non determinabile; c) biotossina algale D.S.P.: in quantità tali da non presentare positività ai test prescritti. L'accertamento in campioni di molluschi eduli lamellibranchi di biotossine in quantità superiori a quelle indicate al precedente comma 4 comporta la sospensione temporanea, nelle zone acquee interessate al fenomeno algale, della raccolta, ai fini della commercializzazione per il consumo umano, dei molluschi eduli lamellibranchi, provenienti da impianti di allevamento o da banchi e giacimenti naturali, fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità biologica previste al precedente comma 1. In deroga a quanto previsto al precedente comma 5 è consentita, limitatamente al ritrovamento nei molluschi di tossina D.S.P.: a) la raccolta, nelle zone acquee in cui si sono verificati fenomeni di presenza di alghe tossiche del genere Dinophysis, di molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie Venus Gallina o ad altre specie caratterizzate da scarsa attitudine fisiologica all'assorbimento della tossina D.S.P. Per tali molluschi l'immissione al consumo è comunque subordinata agli accertamenti con frequenza ravvicinata atti a comprovare la conformità ai requisiti biologici prescritti; b) la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi allo stadio biologico giovanile (novellame) nelle zone acquee in cui si sono verificati fenomeni di presenza di alghe tossiche del genere Dinophysis è consentita a condizione: 1) che siano destinati ad impianti di accrescimento ubicati nella zona costiera delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; 2) che la permanenza nei suddetti impianti non sia inferiore ad un periodo di tempo di almeno sei mesi; le modalità di attuazione della raccolta e del trasporto sulla terraferma di tali molluschi sono fissate dalle regioni sulla base delle direttive emanate dal Ministero della sanità. Per i fini previsti al precedente comma 4 si considerano ripristinate le condizioni di idoneità biologica delle zone acquee utilizzate per la raccolta o per l'allevamento dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo umano quando a tre controlli consecutivi effettuati su campioni di molluschi prelevati in giorni distinti, anche immediatamente successivi, nell'arco di quindici giorni, si sono avuti risultati analiticamente favorevoli". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 12 della legge n. 192/1977 è il seguente: "Art. 12. - Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge: 1) i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate, le metodiche, le modalità di prelievo dei campioni di acqua, la periodicità delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici di cui all'art. 8; i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e le modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici al fine di renderle idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalità; 2) l'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili e le modalità del trattamento stesso; 3) le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli; gli eventuali dispositivi da utilizzare per la vendita diretta o per la somministrazione dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo alimentare allo stato crudo; le specie di molluschi che, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere vendute sgusciate o sfuse; 4) i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive destinazioni, le modalità del prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica, durante le varie fasi dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, e le metodiche di analisi. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana l'elenco delle acque precluse alla raccolta di molluschi eduli. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la sanità, sono determinate le modalità ed i periodi per lo sfruttamento razionale dei banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione". - Il testo dell'art. 4 del D.M. 27 aprile 1978 è il seguente: "Art. 4 (Requisiti biologici delle acque). - Le caratteristiche biologiche delle acque approvate e condizionate devono essere tali da assicurare l'idoneità all'alimentazione dei molluschi eduli lamellibranchi in esse raccolti o prodotti. Per l'accertamento di tali caratteristiche necessita il controllo della popolazione fitoplanctonica nelle zone acquee. Qualora si rilevino fenomeni di sviluppo di fitoplancton o la fioritura in atto, si deve effettuare il prelievo, nelle zone acquee sedi di banchi e giacimenti eduli lamellibranchi ed in quelle destinate alla molluschicoltura, di campioni di molluschi ad elevato potere filtrante (mytilus galloprovincialis, ostrea edulis , tapes decussatus, etc.) da sottoporre al controllo biologico per la determinazione delle tossine idrosolubili e liposolubili rispettivamente secondo i metodi ufficiali U.S.A. - A.O.A.C. (Association of official agricultural chemists. Paralytic Shellfosh Poisoning, Biological Method: Official Methods of Analysis of the Association of Official Agricoltural Chemists) e Method for the bioassay of Gymnodinium breve toxin in shellfish (Recommended procedures for the examination of sea water and shellfish - Mc Farren e coll.). I campioni di molluschi eduli lamellibranchi prelevati, devono avere i seguenti requisiti biologici: non più di 40 microgrammi di biotossine algali idrosolubili per 100 g di corpo; assenza di biotossine algali liposolubili. L'accertamento in campioni di molluschi - prelevati ai fini dei controlli di cui al successivo art. 6, nelle acque sedi di banchi e giacimenti di molluschi eduli ed in quelle utilizzate per la molluschicoltura - di biotossine algali idrosolubili in concentrazioni superiori a microgrammi 40 per cento grammi di corpo e/o la presenza di biotossine liposolubili, comporta la sospensione temporanea dell'attività degli impianti di coltivazione o della libera raccolta di molluschi eduli lamellibranchi, fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità biologica di cui ai commi precedenti". - La direttiva n. 79/923/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1979 stabilisce tra l'altro la frequenza dei controlli microbiologici, chimici e fisici delle acque destinate alla molluschicoltura.

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