Quali sono i soggetti beneficiari e le condizioni per accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale 256/1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o GPL?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 256/1998 disciplina un regime di agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli ecologici e l'installazione di impianti di alimentazione alternativa. I beneficiari sono esclusivamente persone fisiche, non imprese o società. La normativa prevede due tipologie di intervento: l'acquisto di autoveicoli nuovi omologati a metano o GPL (anche in locazione finanziaria) e l'installazione di impianti di conversione su veicoli già posseduti. Per quanto riguarda l'installazione, il decreto richiede che il veicolo sia intestato alla persona fisica beneficiaria o ai suoi familiari conviventi, e che l'impianto sia installato entro un anno dalla prima immatricolazione, purché questa sia avvenuta a partire dal 1° agosto 1997. Le agevolazioni erano finanziate con uno stanziamento complessivo di 30 miliardi di lire e avevano decorrenza dal 1° agosto 1998. Questo decreto rappresenta un intervento di politica industriale e ambientale volto a incentivare la diffusione di tecnologie di propulsione meno inquinanti nel parco veicolare italiano.
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Riferimento normativo
DECRETO 17 luglio 1998, n. 256
Testo normativo
DECRETO n. 256/1998
# DECRETO 17 luglio 1998, n. 256
## Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli
alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403 , recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione e in particolare l'articolo 1 che, al comma 2, secondo e terzo periodo, prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un decreto che determini priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) nonchè agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3117 del 15 luglio 1998); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Soggetti beneficiari 1. Possono fruire del contributo previsto dall'articolo 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403 , le persone fisiche: a) che acquistano, in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL); b) che provvedono alla installazione di impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, od ai suoi familiari conviventi, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione dello stesso, purchè quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403 , recante "Agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL)", è il seguente: "Art. 1. - Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purchè quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997". - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per l'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403 , si veda in note alle premesse.
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Il DM 256/1998 è il riferimento normativo per agevolazioni su autoveicoli a metano e GPL, incentivi per rottamazione e conversione di impianti di alimentazione. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare l'ammissibilità di contributi pubblici, benefit fiscali su acquisizioni di beni strumentali ecologici e modalità di rendicontazione di incentivi ministeriali.
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