Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 27/1990
Regolamento recante modalita' di applicazione del regime di premio speciale in favore dei produttori di carni bovine.
Riferimento normativo
DECRETO 25 gennaio 1990, n. 27
Testo normativo
DECRETO n. 27/1990
# DECRETO 25 gennaio 1990, n. 27
## Regolamento recante modalita' di applicazione del regime di premio
speciale in favore dei produttori di carni bovine.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 , modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 571/89 del 2 marzo 1989 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, ed in particolare l'art. 4-bis, che fissa l'età minima, l'importo unitario, nonchè il numero massimo per azienda ed anno civile degli animali per i quali può essere richiesto il premio speciale; Visto il regolamento CEE n. 468/87 del Consiglio del 10 febbraio 1987 , modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 572/89 , che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine; Visto il regolamento CEE n. 714/89 della commissione, del 20 marzo 1989 , recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 , relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi; Considerato che il presente regolamento, in conformità di quanto disposto all' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali in applicazione dei regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89 ed in particolare per disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 dicembre 1989; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il produttore, così come definito dall' art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 del Consiglio , per beneficiare del premio speciale di cui all' art. 4- bis del regolamento CEE n. 805/68 , deve presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato I, con firma autenticata ai sensi dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - L' art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 così recita: "Ai sensi del presente regolamento si intende per: 1) produttore, l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata nel territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina; 2) azienda, l'insieme delle unità produttive gestite dal produttore e situate sul territorio di uno stesso Stato membro". - Il testo dell' art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
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