Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 293/1989

Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

Pubblicato: 19/08/1989 In vigore dal: 20/07/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 20 luglio 1989, n. 293

Testo normativo

DECRETO n. 293/1989 # DECRETO 20 luglio 1989, n. 293 ## Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonchè delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonchè dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, anzichè alle commissioni sanitarie provinciali presso le unità sanitarie locali, come precedentemente stabilito; Visto il comma 10 del citato art. 3 della legge 291, con cui si dispone che con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi sopraindicate e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, dando comunicazione di tali revoche alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento ministeriale: Art. 1 1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate. 2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennità per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione. 3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, è predisposto ((dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra)) ed è sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.

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