Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 300/1987

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida "Il Biviere di Gela".

Pubblicato: 23/07/1987 In vigore dal: 16/06/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 16 giugno 1987, n. 300

Testo normativo

DECRETO n. 300/1987 # DECRETO 16 giugno 1987, n. 300 ## Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida "Il Biviere di Gela". IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti l' art. 1, commi 2 e 5 , e l' art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976 , con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come "habitat" degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide di importanza internazionale; Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le Parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio; Riconosciuto che la zona umida "Il Biviere di Gela", in provincia di Caltanissetta, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni fino a 400 Mignattai (Plegadis falcinellus), fino a 60 Spatole (Platalea leucorodia), fino a 150 Sgarze ciuffetto (Ardeola ralloides), fino a 300 Garzette (Egretta garzetta), fino a 100 Aironi rossi (Ardea purpurea) e circa 2.000 Marzaiole (Anas querquedula); Riconosciuto, quindi, che tale zona umida ospita regolarmente l'1% della popolazione migratrice della regione mediterranea di Spatole e di Mignattai e che può essere considerata rappresentativa di un tipo di comunità biotica caratteristico della regione mediterranea, ma in via di scomparsa; Riconosciuto, altresì, che vi nidificano regolarmente Tarabusino (Ixobrychus minutus), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Moretta tabaccata (Aythya nyroca) e Pernice di mare (Glareola pratincola); Considerato, pertanto, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale, così come adottati in occasione della "Convenzione sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come "habitat" degli uccelli acquatici", tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980 (criteri di Cagliari) in quanto: ospita regolarmente, durante le migrazioni primaverili, contingenti di Spatola e di Mignattaio superiori all'1% dell'intera popolazione migratrice della regione mediterranea, come evidenziato dalle ricerche condotte "in loco" dalla Lega italiana protezione uccelli; ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione; Considerato che in detta zona umida è precluso l'esercizio venatorio essendo stata dichiarata dalla regione Sicilia "Oasi di protezione della fauna"; Considerato che la regione Sicilia ha richiesto per tale zona, con nota n. 12182 del 6 maggio 1986, la dichiarazione di zona umida di importanza internazionale; Considerato che vi sono i presupposti per dichiarare la zona di cui trattasi zona umida di importanza internazionale di tipo A, ai sensi della circolare n. 46229 dell'11 novembre 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ; Vista la sentenza n. 123/1980 della Corte costituzionale; Vista la sentenza n. 223/1984 della Corte costituzionale; Visti l' art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 ed 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184 , concernente "Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982"; Visto il protocollo d'intesa, in data 24 aprile 1987, tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente; Decreta: Art. 1 La zona umida "Il Biviere di Gela", ubicata in comune di Gela (Caltanissetta), ed estesa ha 256 circa, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto; la zona umida di cui trattasi viene dichiarata di importanza internazionale di tipo A, ai sensi della circolare n. 46229 richiamata nelle premesse. NOTE Note alle premesse: - Il testo vigente dell' art. 1, commi 2 e 5 , e dell' art. 5, comma 2 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: "Art. 1, comma 2. - È compito del Ministero assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonchè la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento". "Art. 1, comma 5. - Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale". "Art. 5, comma 2. - Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali". - Il testo vigente dell' art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 448/1976 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) è il seguente: "Art. 10, comma 1. - La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 9". "Art. 10, comma 2. - La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte contraente quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione". - Il testo vigente dell' art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976 , già citato, è il seguente: Art. 2, comma 4. - Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9". "Art. 2, comma 5. - Le Parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'Elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o restringere i confini delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8". - Il testo vigente dell' art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 11/1972 (trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foresta, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) è il seguente: "Art. 4. - 1. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: (Omissis); h) agli interventi per la protezione della natura salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato". - Il testo vigente degli articoli 4 e 83 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) è il seguente: "Art. 4 (Competenze dello Stato) - Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonchè la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall' art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente. Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall' art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 ". "Art. 83 (Interventi per la protezione della natura). - Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra lo Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale. È fatto salvo quanto stabilito dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 , relativamente al Parco nazionale dello Stelvio".

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