Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 322/1987
Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Riferimento normativo
DECRETO 27 maggio 1987, n. 322
Testo normativo
DECRETO n. 322/1987
# DECRETO 27 maggio 1987, n. 322
## Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , concernente la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante; Visti, in particolare, gli articoli 3 e 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 620, che riservano allo Stato e, per esso, al Ministero della sanità le funzioni medico-legali e, quindi, i relativi accertamenti e certificazioni; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984 concernente i livelli delle prestazioni sanitarie assicurate in Italia al personale navigante; Visto l' art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , concernente le visite di controllo sullo stato di infermità dei lavoratori; Visto l' art. 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331 ; Visto il proprio decreto 25 febbraio 1984 concernente i servizi di controllo medico-legale delle unità sanitarie locali; Visto l' art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ; Visto il proprio decreto 5 febbraio 1985 con il quale è stata approvata la convenzione con i medici fiduciari del Ministero della sanità; Visto il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità del 15 luglio 1986 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell' art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ; Ritenuta l'opportunità di disciplinare, in conformità delle disposizioni compatibili previste per la generalità dei lavoratori, l'effettuazione da parte dei servizi del Ministero della sanità delle visite mediche di controllo sullo stato di salute del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto, in considerazione della esclusiva competenza ministeriale in materia dei controlli dello stato di malattia dei predetti lavoratori, di disciplinare le modalità per l'effettuazione delle visite mediche di controllo richieste dalle casse marittime per le esigenze dell'assicurazione contro gli infortuni e per quelle relative alla corresponsione delle indennità di malattia nonchè delle visite mediche di controllo richieste dalle imprese di navigazione marittime ed aeree; Ritenuto, in attesa di regolare la materia in sede di rinnovo e nell'ambito della convenzione con i medici fiduciari del Ministero della sanità, di determinare i compensi spettanti ai medici che effettuano le visite di controllo nonchè i rimborsi dovuti allo Stato da parte delle casse marittime e delle imprese di navigazione in conformità a quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1986; Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 8 della richiamata convenzione con i medici fiduciari del Ministero della sanità, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985; Sentito il Comitato di rappresentanza degli assistiti di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 ; Decreta: Art. 1 Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dal Ministero della sanità - SASN competente - d'ufficio o su richiesta delle casse marittime o delle imprese di navigazione, marittima ed aerea, agli uffici del SASN. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della sanità. L'incarico di effettuare la visita medica domiciliare di controllo deve essere affidato ad un medico fiduciario diverso da quello che ha certificato lo stato di malattia del lavoratore. In relazione a particolari esigenze locali possono essere conferiti incarichi di medico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo. Fino al rinnovo della vigente convenzione con i medici fiduciari, i predetti incarichi di medico fiduciario sono conferiti con la procedura di cui al comma ottavo dell'art. 4 della richiamata convenzione. NOTE Note alle premesse. - Il D.L. 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, all'art. 8-bis prevede che l'effettuazione delle visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore (cfr. art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ), deve essere disciplinata da convenzioni stipulate tra INPS e UU.SS.LL. sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministero della sanità (cfr. D.M. 25 febbraio 1984, e successive modificazioni). - L' art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) reca, oltre a disposizioni relative alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti economici e delle indennità economiche di malattia, precise disposizioni in ordine al servizio di controllo dello stato di malattia dei lavoratori (schema-tipo di convenzione, fasce di reperibilita): - Il comma 12 del medesimo articolo prevede per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'istituzione, presso le sedi dell'INPS, di liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni, e da medici liberi professionisti, ai quali possono far ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. Nota all'art. 1: La convenzione - approvata con D.M. 5 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985 - regola i rapporti libero professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 . L'art. 4 reca norme e procedure per il conferimento dell'incarico di medico fiduciario, il comma ottavo prevede la possibilità in caso di urgenza di procedere al conferimento di incarichi provvisori, a prescindere dalle procedure fissate nei commi precedenti.
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