Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 328/1987

Criteri di massima in ordine all'idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.

Pubblicato: 04/08/1987 In vigore dal: 09/07/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 9 luglio 1987, n. 328

Testo normativo

DECRETO n. 328/1987 # DECRETO 9 luglio 1987, n. 328 ## Criteri di massima in ordine all'idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 , recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici; Viste le indicazioni fornite, a tal riguardo, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del 28 gennaio 1987; Decreta: Art. 1 1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneità dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Le officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate ai criteri di cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 9 luglio 1987 Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GORRIERI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.M. 30 dicembre 1988, n. 580 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, è prorogato al 31 dicembre 1988, limitatamente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 ("locali") dei "criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici" descritti nell'allegato allo stesso decreto, e fatto salvo, comunque, il disposto del punto 1.5, lettera d), di tale capitolo.

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