Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 331/1989

Regolamento di attuazione del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante: "Norme in materia di pensionamento anticipato, di avvio di attivita' di lavoro autonomo o associato e di ricollocamento del personale delle imprese interessate dal piano di risanamento della siderurgia".

Pubblicato: 29/09/1989 In vigore dal: 18/09/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 18 settembre 1989, n. 331

Testo normativo

DECRETO n. 331/1989 # DECRETO 18 settembre 1989, n. 331 ## Regolamento di attuazione del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante: "Norme in materia di pensionamento anticipato, di avvio di attivita' di lavoro autonomo o associato e di ricollocamento del personale delle imprese interessate dal piano di risanamento della siderurgia". IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI Visti l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 14 giugno 1988; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , che prevedono interventi in favore dei lavoratori appartenenti al settore siderurgico, in materia di pensionamento anticipato e di incentivazione alla rioccupazione dei medesimi sia nel lavoro autonomo sia nel lavoro subordinato; Visto l'art. 3, comma 8, del predetto decreto, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle partecipazioni statali, l'emanazione di norme di attuazione dei summenzionati articoli 2 e 3; Considerato che si rende necessario regolare i procedimenti di ammissione ai benefici del pensionamento anticipato e della corresponsione di una somma corrispondente a mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale nonchè i procedimenti di ammissione ai benefici miranti ad incentivare la rioccupazione dei lavoratori che sono eccedentari nel settore siderurgico presso datori di lavoro di altri settori, rispettivamente previsti dai commi 1 e 10 dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge summenzionato; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989 , le cui osservazioni sono state recepite, salvo sui seguenti tre punti, per i quali il predetto Consiglio ha ritenuto: 1) doversi prevedere esplicitamente l'esclusione dei dirigenti dal numero dei lavoratori prepensionabili; 2) che sia preferibile l'esclusione della produzione a carico dell'interessato di atti autorizzatori ovvero permissivi per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o associato ai fini del trattamento di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge sopra menzionato; 3) che sia occorrente, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo, operare la selezione delle relative domande con riferimento prioritario all'età degli interessati; Ritenuto doversi discostare dalle predette richieste del Consiglio di Stato in quanto: a) relativamente al punto 1) l'art. 2, comma 16, del decreto-legge sopra menzionato già fa espressa esclusione dei dirigenti; b) relativamente al punto 2) si reputa necessario individuare specifici atti di finalizzazione nell'intento di dare rilievo alla locuzione "intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo o associato" di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge predetto; c) relativamente al punto 3) in quanto la selezione delle domande con riferimento prioritario all'età, poichè richiederebbe preventivi raggruppamenti delle domande quanto meno relative a ciascuna annualità, implicherebbe l'adozione di un procedimento i cui tempi risulterebbero in contrasto con quelli previsti dal decreto-legge predetto; Intervenuto il concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito dei lavoratori interessati ai benefici 1. Il numero massimo dei lavoratori eccedentari che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato e al beneficio della corresponsione della somma corrispondente a mensilità del trattamento di integrazione salariale è, per ciascuna area territoriale, quello risultante dalla somma delle unità indicate nell'elenco A allegato al presente regolamento e di quelle accertate dal CIPI ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 . 2. Il numero dei lavoratori che possono essere ammessi al pensionamento anticipato non può essere superiore, per ciascuna area, a quello determinato nell'elenco B allegato al presente regolamento. Le unità di ciascuna area non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi per la medesima area e a conclusione della validità dei contingenti le eventuali unità residue sono attribuite previa selezione nazionale delle domande.

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