Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 368/1987

Misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987.

Pubblicato: 08/09/1987 In vigore dal: 30/07/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 30 luglio 1987, n. 368

Testo normativo

DECRETO n. 368/1987 # DECRETO 30 luglio 1987, n. 368 ## Misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto 9 dicembre 1983 che consente la prosecuzione dell'uso delle indicazioni geografiche nella presentazione e designazione dei vini da tavola prodotti entro il 16 gennaio 1987 a condizione che da parte degli interessati siano state presentate le relative domande di riconoscimento e di delimitazione delle zone di produzione; Considerato che sono tuttora in corso le procedure per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei vini da tavola e di delimitazione delle rispettive zone di produzione, nonchè di autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi relativi ai nomi dei vitigni e/o al modo di elaborazione dei vini; Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare in via transitoria per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987 la facoltà di utilizzare nella propria designazione e presentazione le indicazioni geografiche ed i riferimenti aggiuntivi come sopra specificato al fine di non creare intralci alla loro commercializzazione; Decreta: Art. 1 Il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1983 per la utilizzazione delle indicazioni geografiche e dei riferimenti aggiuntivi nella designazione e presentazione dei vini da tavola è prorogato al 16 gennaio 1988. La proroga di cui al comma 1, del presente articolo si riferisce esclusivamente all'uso delle indicazioni geografiche per le quali da parte degli interessati siano state presentate le domande di riconoscimento e di delimitazione delle relative zone di produzione ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983. La proroga all'uso dei riferimenti aggiuntivi è subordinata alla condizione che da parte degli interessati siano state espressamente richieste le relative autorizzazioni ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali sopra citati. NOTE Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 355/79 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 54 del 5 marzo 1979. - Il D.M. 21 dicembre 1977 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978 . - Il D.M. 2 novembre 1978 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 9 dicembre 1978 . - Il D.M. 5 agosto 1982 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 26 agosto 1982 . - Il testo dell' art. 6 del D.M. 9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 gennaio 1984 , è il seguente: "Art. 6. - Gli interessati ad utilizzare le indicazioni geografiche per la designazione e presentazione dei vini da tavola per le quali siano state presentate le domande di riconoscimento e di delimitazione delle relative zone di produzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, potranno proseguire nell'utilizzazione delle indicazioni geografiche in attesa dell'esito delle domande di cui trattasi e comunque entro e non oltre il termine massimo di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. In caso di esito negativo è consentito un anno per lo smaltimento delle giacenze a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito stesso. Tale facoltà, da non intendersi precostitutiva di diritto acquisito, è subordinata alla condizione che i produttori delle uve dalle quali derivano i vini da tavola così designati, abbiano provveduto a presentare nel 1983, o negli anni precedenti, le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1977. Dette dichiarazioni, a far data dall'anno 1984, devono essere completate con i riferimenti atti ad individuare le aziende nel cui ambito sono prodotte le uve e con la espressa indicazione dei dati catastali". Note all'art. 1: - Per il testo dell'intero art. 6 del D.M. 9 dicembre 1983 si veda nelle note alle premesse. - Per i D.M. 21 dicembre 1977 e 5 agosto 1982 si veda nelle premesse e nelle relative note.

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