Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 387/1991
Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidita' civile.
Riferimento normativo
DECRETO 5 agosto 1991, n. 387
Testo normativo
DECRETO n. 387/1991
# DECRETO 5 agosto 1991, n. 387
## Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione
delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in
materia di accertamento dell'invalidita' civile.
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295 , recante modifiche ed integrazioni all' art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidità civile; Visto l'art. 3, comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295 , il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295; Visto in particolare il citato comma 9 dell'art. 3 del decreto- legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nello stesso art. 3; Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto, ad eccezione del suggerimento relativo alla indicazione analitica delle norme abrogate, in quanto ciò potrebbe fare incorrere in una non compiuta identificazione di tali norme con conseguenti possibili imprecisioni applicative, nè si è ritenuto di accedere al suggerimento formulato con riferimento all'art. 10 sulla estraneità della materia trattata, in quanto la disposizione è intesa a facilitare gli accertamenti sanitari nell'interesse della categoria; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ; ADOTTA il seguente regolamento ministeriale: Art. 1 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 , nonchè gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali. 2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche (commissioni mediche U.S.L.) incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, a termine del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Detti sanitari sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente e vengono nominati secondo le modalità stabilite dalle leggi emanate dalle regioni, per la costituzione di commissioni mediche ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità civile. La commissione medica U.S.L. per l'espletamento dei suoi compiti amministrativi si avvale di apposita segreteria formata da personale dipendente dell'unità sanitaria locale. 3. La commissione medica U.S.L., di cui al precedente comma 2, è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta deve pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Le associazioni di categoria comunicano alla commissione U.S.L. il nome del sanitario che le rappresenta, il quale resta nell'incarico fino a quando non venga sostituito da altra persona. La riunione è valida anche senza la partecipazione del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benchè invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione. 4. Su domanda, rispettivamente, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti - motivata dall'esigenza di meglio soddisfare le necessità degli invalidi interessati le cui peculiari caratteristiche richiedono un esame da parte di sanitari forniti di idonee specializzazioni - il competente assessore regionale alla sanità può autorizzare la costituzione nel capoluogo di provincia di una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, per i ciechi civili ed una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, per i sordomuti. Tali commissioni sono composte di tre membri, di cui un medico specializzato in medicina legale, con funzione di presidente, un medico oculista, oppure un medico otorinolaringoiatra, secondo la natura della commissione, ed un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Il funzionamento delle commissioni suindicate è regolato dalle medesime norme stabilite per le commissioni mediche U.S.L. dal presente regolamento. 5. La commissione medica U.S.L. si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria. Nel verbale di visita la dizione diagnostica è espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita. 6. Qualora il minorato dichiarato rivedibile - regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica U.S.L. entro il termine di rivedibilità - non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne dà formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell' art. 3- ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29 , dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione. 7. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione risultino inferiori a quelle riportate nel precedente verbale di visita medica, la commissione medica U.S.L., contestualmente alla procedura di cui all'art. 3, comma 4 e 5, del presente regolamento, ne invia copia alla competente prefettura per i più tempestivi conseguenziali provvedimenti. 8. Il verbale di visita è redatto secondo il modello precedentemente in uso presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, integrato in relazione alle successive disposizioni normative intervenute. Ad esso è unito il prospetto valutativo, di cui all'allegato A, dal quale risultano la riduzione della capacità lavorativa inerente alle singole infermità e quella globale. Successivamente tali modelli potranno essere modificati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e con quello dell'interno. AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 173/1988 reca: "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3 (Norme per il riconoscimento della invalidità civile). - 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e suc- cessive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e succes- sive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" - di cui all' art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti. 2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidità civile" - di cui all' art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia. 5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti mumerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall' art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza. 8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità". - Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 295/1990 (Modifiche ed integrazioni all' art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) è così formulato: "1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolarmente nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - La legge n. 381/1970 e successive modificazioni, reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti". - La legge n. 382/1970 , e successive modificazioni, reca: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili". - La legge n. 118/1971 , e successive modificazioni, reca: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili". - La legge n. 18/1980 , come modificata dalla legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) reca: "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili". - La legge n. 289/1990 reca: "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508 , recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi". - Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 295/1990 prevede che: "Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente". - Il testo dell' art. 3- ter del D.L 23 dicembre 1976, n. 850 , aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili, è il seguente: "Art. 3-ter. - Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".
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