Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 392/1988
Norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio e n. 1105/68 della commissione relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame.
Riferimento normativo
DECRETO 4 agosto 1988, n. 392
Testo normativo
DECRETO n. 392/1988
# DECRETO 4 agosto 1988, n. 392
## Norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del
Consiglio e n. 1105/68 della commissione relativi alla
concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato
liquido destinati all'alimentazione del bestiame.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 , e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri; Visto il regolamento CEE n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968 , che stabilisce le regole generali relative alla concessione degli aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali; Visto il regolamento CEE n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1988 , relativo alle modalità di applicazione per la concessione degli aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali; Visto il regolamento CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987 che sospende l'applicazione del regolamento CEE n. 2793/77 a partire dal 14 dicembre 1987; Visto il regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 , relativo alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sul latte bovino ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento CEE n. 1822/77 della commissione del 5 agosto 1977 recante modalità di applicazione per la riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1983 , che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 nel Consiglio del 15 luglio 1968 , n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978, recante norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282 , relativo al prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino; Vista la legge 14 agosto 1983, n. 610 , relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali d'attuazione dei succitati regolamenti comunitari; Sentite le regioni interessate; Decreta: Art. 1 In base a quanto disposto dai regolamenti CEE n. 986/68 e n. 1105/68 , possono beneficiare dell'aiuto concesso al latticello e/o al latte scremato, così come definiti all' art. 1 del regolamento n. 986/68 , destinati alla alimentazione del bestiame: - le imprese che producono il latticello e/o latte scremato e lo vendono ad allevatori o lo cedono ai propri soci; - le imprese che producono ed utilizzano direttamente latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del bestiame allevato in spazi annessi allo stabilimento di lavorazione o in spazi collegati con idonee condotte allo stabilimento medesimo; - gli allevatori che utilizzano i suddetti prodotti per l'alimentazione del proprio bestiame e li producono nella stessa azienda di allevamento. Sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino del paragrafo precedente quelle che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato in località diverse da quella di produzione. Ai sensi dell' art. 5-bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1105/68 sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino le latterie che esercitano l'attività in locali propri o in locali di proprietà di un terzo e che cedono il latticello e/o il latte scremato all'allevamento annesso alla latteria il cui esercente si sia impegnato ad utilizzarlo tutto per l'alimentazione del proprio bestiame ivi detenuto, a condizione che sia la latteria che l'allevamento dimostrino la disponibilità dei locali in cui esercitano l'attività lavorativa. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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