Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 405/1989

Regolamento per l'organizzazione del laboratorio di scienze naturali ed umanistiche presso la Scuola superiore internazionale di studi avanzati di Trieste.

Pubblicato: 21/12/1989 In vigore dal: 07/07/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 7 luglio 1989, n. 405

Testo normativo

DECRETO n. 405/1989 # DECRETO 7 luglio 1989, n. 405 ## Regolamento per l'organizzazione del laboratorio di scienze naturali ed umanistiche presso la Scuola superiore internazionale di studi avanzati di Trieste. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l' art. 26, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 ; Visto l' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 ; Visto l' art. 10, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 ; Visto l'art. 10, comma 5, della medesima legge n. 26, che prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono dettate le disposizioni attuative; Visto l' art. 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Udito il parere del Consiglio di Stato; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il laboratorio, istituito presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste ai sensi dell' art. 10, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 , è disciplinato secondo quanto previsto dai successivi articoli. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto colpite dal terremoto) è il seguente: "Art. 26 - (Omissis) Sarà mantenuta a favore dell'Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, modificato con decreto del Ministro per l'interno n. 8785 del 3 febbraio 1973 . Resteranno fermi in favore dell'Università statale degli studi di Udine gli impegni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione e il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione. (Omissis)". - Il testo dell' art. 20 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 (Norme sull'Università statale di Udine e il potenziamento di strutture per la ricerca in Trieste) è il seguente: "Art. 20. - La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario nel settore delle discipline fisiche e della matematica, specialmente per i provenienti dai Paesi in via di sviluppo. A tal fine la Scuola promuove opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali e internazionali, l'università degli studi di Trieste e la regione. La Scuola potrà eventualmente estendere la propria attività in altri settori culturali. - Il testo dell' art. 10, comma 4 e 5, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) è il seguente: "Presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati è istituito, ai sensi dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 , un laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche. Per l'attività di studio e di ricerca del laboratorio alla Scuola possono essere assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle complessive dotazioni organiche, posti di professore di ruolo, destinati a scienziati stranieri, fuori della quota prevista dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e secondo le modalità indicate dal medesimo articolo. La Scuola può inoltre chiamare, con contratto quinquennale e per periodi non superiori al quadrimestre per anno, docenti e ricercatori stranieri in qualità di professori visitatori nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo". Il testo dell' art. 5 della legge 9 marzo 1989 n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente: "Art. 5 (Denominazioni). - In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: 'Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologicà, 'Ministero della ricerca scientificà, 'Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologicà, 'Ministro per il coordinamento della iniziativa per la ricerca scientifica e tecnologicà o consimili, 'Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministrì e 'Ministero o Ministro della pubblica istruzionè sono sostituite con le altre: 'Ministero o Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologicà".

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