Decreto Ministeriale Agevolazioni

Decreto Ministeriale 41/1998

Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Pubblicato: 13/03/1998 In vigore dal: 18/02/1998 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e gli adempimenti che i contribuenti devono rispettare per usufruire della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia secondo il DM 41/1998?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 41/1998 disciplina le modalità operative e i controlli per accedere alla detrazione d'imposta sulle spese di ristrutturazione edilizia prevista dalla legge 449/1997. La norma si applica ai contribuenti persone fisiche che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali negli anni 1998-2002, con aliquote di detrazione del 41% (1998-1999) e 36% (2000-2002) fino a un massimale di 150 milioni di lire. I contribuenti devono rispettare quattro adempimenti principali: indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e conservare la documentazione richiesta; comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale la data di inizio lavori mediante raccomandata; conservare fatture, ricevute fiscali e ricevuta del bonifico bancario comprovante il pagamento; trasmettere una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da professionisti abilitati per importi superiori a 100 milioni di lire. Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario con indicazione della causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA del fornitore. Per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del regolamento, gli adempimenti devono essere completati entro quaranta giorni dalla data di vigenza della norma.

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Riferimento normativo

DECRETO 18 febbraio 1998, n. 41

Testo normativo

DECRETO n. 41/1998 # DECRETO 18 febbraio 1998, n. 41 ## Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) , b) , c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all' articolo 1117, n. 1), del codice civile ; nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) , c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale possedute o detenute e sulle loro pertinenze; Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le procedure di controllo da effettuare, anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 29 gennaio 1998; Ritenuto che le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in ordine alla necessità di dare ai contribuenti un'informazione completa sugli adempimenti amministrativi necessari per usufruire della detrazione prevista, possono trovare accoglimento con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento e del modello di comunicazione e di indicazione dei centri di servizio competenti, ma che non sembra opportuno inserire il citato modello quale allegato al regolamento poichè è stato approvato con decreto dirigenziale proprio al fine di rendere più agevole l'iter in caso di successive modifiche; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-851 dell'11 febbraio 1998); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002 per la esecuzione degli interventi di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono tenuti a: ((a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.)) b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori; c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. 2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data. 3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

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