Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 414/1987
Disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1987-88.
Riferimento normativo
DECRETO 15 settembre 1987, n. 414
Testo normativo
DECRETO n. 414/1987
# DECRETO 15 settembre 1987, n. 414
## Disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla
distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per
la campagna 1987-88.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83, del 25 luglio 1983 , e successive modificazioni, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE della commissione numero 2353/87 del 31 luglio 1987 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1987-88; Visto il regolamento CEE della commissione numero 2102/84, del 13 luglio 1984 , relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064 , recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione; Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro; Attesa la necessità di integrare la normativa CEE sull'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali che consentano di rendere possibile l'attuazione di tale normativa in modo organico ed ordinato; Decreta: Art. 1 Per l'attuazione nel territorio della Repubblica italiana delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1064 , citata nelle premesse per la campagna 1987-88, si osservano le norme integrative del presente decreto.
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