Regolamento recante modificazioni al decreto 10 marzo 1964 concernente il regolamento per le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, recante: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale assistenziale a favore degli spedizionieri doganali".
DECRETO n. 417/1998
# DECRETO 23 ottobre 1998, n. 417
## Regolamento recante modificazioni al decreto 10 marzo 1964
concernente il regolamento per le norme di applicazione della legge
22 dicembre 1960, n. 1612, recante: "Riconoscimento giuridico della
professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del
fondo previdenziale assistenziale a favore degli spedizionieri
doganali".
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1964, recante le norme di applicazione della legge sopracitata ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che disciplinano la procedura elettorale per l'elezione dei membri dei consigli compartimentali; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che all'articolo 32, comma 7 , ha modificato gli articoli 10 e 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , attribuendo la presidenza dei consigli compartimentali degli spedizionieri doganali e del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ad un componente eletto tra i membri stessi; Ritenuta la necessità, in considerazione delle nuove disposizioni legislative menzionate e con espresso riferimento allo spirito ed alle finalità perseguite dalle stesse, di provvedere a modificare in conformità le norme del citato decreto 10 marzo 1964 di applicazione della più volte citata legge n. 1612 del 1960 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 2 luglio 1998; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-4217/M a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale10 marzo 1964, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 4, primo comma, le parole: "dal capo del compartimento doganale d'ispezione", sono sostituite dalle seguenti: "da un componente eletto tra i membri stessi"; b) nell'articolo 8 il primo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: "Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi dei singoli consigli compartimentali e con le modalità fissate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali."; c) gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono soppressi; d) nell'articolo 15, primo comma, le parole: "coi precedenti articoli", sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali"; e) nell'articolo 16, terzo comma, le parole: "presso ciascuna direzione circoscrizionale", sono sostituite dalle seguenti: "presso la sede di ciascun consiglio compartimentale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 ottobre 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 20 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1964: "Art. 8. - L'elezione dei membri dei consigli compartimentali, è indetta, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio a cura del Consiglio nazionale. Alle elezioni per i singoli consigli prendono parte gli iscritti nei rispettivi albi compartimentali, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso negli uffici dei consigli compartimentali e negli uffici doganali. Non sono ammessi al voto gli iscritti ai quali nel corso dell'anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall'art. 12, comma primo, lettere c) e d) della legge. Tutti gli spedizionieri doganali ammessi al voto sono anche eleggibili. L'elezione si effettua con voto diretto e segreto, mediante l'uso di scheda predisposta dal Consiglio nazionale. Non è ammesso il voto per delega. Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi delle direzioni delle circoscrizioni doganali, con le modalità indicate nei successivi articoli. L'elettore non può votare in circoscrizione diversa da quella nella quale è compresa la dogana ov'è accreditato. Egli può però attribuire il proprio voto a qualsiasi spedizioniere eleggibile iscritto nell'albo compartimentale, anche se operante presso dogana di altra circoscrizione compresa nel compartimento". "Art. 9. - Presso ciascuna dogana sede di direzione circoscrizionale, nonchè presso ciascuna dogana internazionale ove siano accreditati spedizionieri doganali, è costituito, per la durata delle operazioni, un ufficio elettorale presieduto rispettivamente dal direttore della circoscrizione e dal direttore della dogana internazionale o da un funzionario dagli stessi delegato. L'ufficio elettorale è formato da quattro scrutatori scelti dal presidente dell'ufficio stesso fra gli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della circoscrizione e, ove occorra, fra gli impiegati di ruolo della dogana. Analogo ufficio è costituito presso ciascun compartimento doganale d'ispezione, presieduto dal capo del compartimento o da un funzionario da lui delegato e formato da quattro membri scelti dallo stesso capo del compartimento fra gli spedizionieri doganali accreditati presso la dogana della sede del compartimento. Il Consiglio nazionale invia agli uffici elettorali compartimentali le schede occorrenti per la votazione. Ciascun ufficio elettorale compartimentale assume in consegna le schede, le autentica con la firma di due membri, nonchè col timbro del compartimento e le invia ai rispettivi uffici elettorali circoscrizionali. Agli stessi uffici sono altresì inviati l'elenco degli elettori della circoscrizione ed una lista contenente i nominativi di tutti gli spedizionieri doganali eleggibili iscritti all'albo compartimentale: l'elenco e la lista sono compilati, in ordine alfabetico, a cura del segretario del consiglio compartimentale e vidimati dal presidente del consiglio stesso. In corrispondenza di ciascun nominativo contenuto nella lista devono essere indicate l'anzianità d'iscrizione all'abo e la data di nascita. Ciascun ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute le schede, l'elenco degli elettori e la lista degli eleggibili, compila un verbale in duplice esemplare, sottoscritto da tutti i componenti e contenente le seguenti indicazioni: a) i nominativi dei componenti dell'ufficio elettorale; b) la dichiarazione dell'avvenuta constatazione del numero complessivo degli elettori; c) il numero delle schede autenticate ricevute. Un esemplare del verbale deve essere immediatamente inviato all'ufficio elettorale compartimentale". "Art. 10. - Il giorno fissato per le votazioni, l'ufficio elettorale circoscrizionale, si costituisce in seggio elettorale, che resta aperto dalle ore nove alle ore venti ininterrottamente per consentire agli elettori di esprimere il voto. Nel locale in cui si svolgono le votazioni deve essere disponibile, per la consultazione, la lista degli eleggibili, di cui al precedente art. 9. Il presidente del seggio o uno scrutatore da lui all'uopo designato accerta l'identità di ciascun elettore e gli consegna la scheda. L'elettore, ritira la scheda, appone la propria firma in corrispondenza del suo nominativo nell'elenco degli elettori ed esprime il voto in segreto. Il voto è espresso mediante indicazione nella scheda di uno o più nominativi, in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere. Dopo aver espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda chiusa al presidente. Con le stesse modalità esprimono il voto gli scrutatori iscritti nell'elenco degli elettori". "Art. 11. - Entro la fine dello stesso giorno delle votazioni, il presidente del seggio, assistito dagli scrutatori, provvede alla ricognizione delle schede votate e le racchiude in apposito plico sigillato insieme con l'elenco dei votanti e col verbale attestante l'effettuata votazione. Entro il giorno successivo il plico deve essere consegnato o spedito assicurato all'ufficio elettorale compartimentale". "Art. 12. - L'ufficio elettorale compartimentale, ricevuti tutti i plichi contenenti le schede votate, provvede, in seduta pubblica, all'accertamento della corrispondenza numerica fra le schede e i votanti, e, aperte le schede, procede allo scrutinio dei voti. Non si tiene conto, in sede di scrutinio, dei nominativi che in ordine di indicazione nella scheda, risultino in eccedenza rispetto al numero dei consiglieri da eleggere e dei nominativi non inclusi nella lista degli eleggibili. In caso di parità di voti, è data preferenza al canditato in possesso di maggiore anzianità d'iscrizione all'albo e, in caso di parità di questa, al più anziano di età. Infine, tenuto conto del numero dei voti riportato da ciascun nominativo votato, il presidente proclama gli eletti. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali deve essere inviato al Consiglio nazionale, nel verbale devono essere indicati: a) il numero complessivo degli elettori iscritti negli elenchi e quello dei votanti; b) il numero delle schede dichiarate nulle; c) i nominativi dei canditati votati e il numero dei voti validi da ciascuno riportati; d) i nominativi dei canditati eletti. Contro i risultati delle elezioni, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti. Il ricorso non sospende gli effetti della votazione". "Art. 13. - Il capo del compartimento doganale d'ispezione convoca i consiglieri eletti per l'insediamento del nuovo Consiglio. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente". - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 7, del decreto-1egge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 : "7. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali), sono apportate le seguenti modificazioni: L'art. 10 è sostituito dal seguente: ''Art. 10. - 1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.''". - Si riporta il testo dell'art. 13 della sopracitata legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , così come modificato dall' art. 32 del decreto-legge n. 331/1993 : "Art. 13. - È costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei consigli compartimentali ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi. I commi secondo e terzo sono abrogati. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti". - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 4, 8, 15 e 16 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1964, come modificato dal presente regolamento, è il seguente: "Art. 4. - Ciascun consiglio compartimentale, costituito a norma dell'art. 8 della legge, è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi. Il consiglio compartimentale, nella seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, il vice presidente e il tesoriere. Nomina altresì il segretario, anche fra persone estranee al consiglio e non iscritte all'albo. Il presidente convoca il consiglio almeno ogni due mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da due o più componenti. Il vice presidente presiede le adunanze del consiglio, occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti, ivi compreso il presidente dell'adunanza, nonchè la presenza del revisore compartimentale di cui al successivo art. 47. Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell'adunanza. Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il segretario, che sia estraneo al consiglio, ed il revisore non hanno diritto al voto. Le deliberazioni del consiglio sono eseguite dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. Il segretario, sotto la reponsabilità del vice presidente, provvede agli adempimenti amministrativi inerenti alla tenuta dell'albo. Il tesoriere ha la custodia e la gestione dei fondi e redige il conto consuntivo". "Art. 8. - L'elezione dei membri dei consigli compartimentali, è indetta, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio a cura del Consiglio nazionale. Alle elezioni per i singoli consigli prendono parte gli iscritti nei rispettivi albi compartimentali, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso negli uffici dei consigli compartimentali e negli uffici doganali. Non sono ammessi al voto gli iscritti ai quali nel corso dell'anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall'art. 12, comma primo, lettere c) e d) della legge. Tutti gli spedizionieri doganali ammessi al voto sono anche eleggibili. L'elezione si effettua con voto diretto e segreto, mediante l'uso di scheda predisposta dal Consiglio nazionale. Non è ammesso il voto per delega. Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi dei singoli consigli compartimentali e con le modalità fissate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. L'elettore non può votare in circoscrizione diversa da quella nella quale è compresa la dogana ov'è accreditato. Egli può però attribuire il proprio voto a qualsiasi spedizioniere eleggibile iscritto nell'albo compartimentale, anche se operante presso dogana di altra circoscrizione compresa nel compartimento". "Art. 15. - In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o cessazione della carica per altre cause, di consiglieri eletti, subentrano gli iscritti all'albo che nelle ultime elezioni per il consiglio compartimentale abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all'integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio". "Art. 16. - In ciascuna località sede di direzione di circoscrizione doganale o di dogana internazionale, è istituito un ''Comitato di spedizionieri doganalì' con il compito di fornire al competente consiglio compartimentale tutti gli elementi utili per gli adempimenti previsti al precedente art. 5, lettera b). Il comitato di cui al precedente comma è formato da un numero di spedizionieri, accreditati presso le dogane comprese nella circoscrizione, non superiore a cinque. L'elezione dei membri del comitato è indetta dal consiglio compartimentale, nella seduta d'insediamento, mediante convocazione, presso la sede di ciascun consiglio compartimentale, delle assemblee degli spedizionieri doganali iscritti all'albo e accreditati presso le dogane della circoscrizione. Nel giorno fissato per l'elezione, qualora il numero degli spedizionieri presenti non raggiunga la metà più uno di quello degli spedizionieri che possono prendere parte alla votazione, l'assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea, con decisione adottata a maggioranza, elegge il presidente ed il segretario dell'adunanza, determina il numero dei membri del comitato da eleggere e procede all'elezione dei membri stessi. Delle operazioni viene redatto apposito verbale, che firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza, deve essere inoltrato lo stesso giorno al competente consiglio compartimentale. I membri dei comitati durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi consigli compartimentali e sono rieleggibili".
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