Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 421/1990
Regolamento concernente la sistemazione dei fanali e le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione sonora sulle unita' da diporto di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri.
Riferimento normativo
DECRETO 5 settembre 1990, n. 421
Testo normativo
DECRETO n. 421/1990
# DECRETO 5 settembre 1990, n. 421
## Regolamento concernente la sistemazione dei fanali e le
caratteristiche degli apparecchi di segnalazione sonora sulle unita'
da diporto di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri.
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 21, lettere i) ed n), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 9 ottobre 1977 , che prescrive per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione oltre sei miglia dalla costa la dotazione di un dispositivo per segnalazioni acustiche e di fanali regolamentari; Vista la regola 1, lettera e), parte A del regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 - COLREG '72), ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 , che dà facoltà ai Governi interessati di prescrivere, in sostituzione di quanto stabilito dalle pertinenti regole, altre disposizioni, con le stesse il meno possibile contrastanti; Visto l' art. 13, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154 , che include le navi da diporto tra quelle destinate a servizi speciali; Considerato che alcune unità da diporto di lunghezza non superiore a 50 metri, per le loro caratteristiche costruttive, non possono attenersi completamente alle Regole contenute nel citato Regolamento internazionale del 1972 per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le specifiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora; Visto l' art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1071/89 espresso dall'adunanza generale del 1› febbraio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 310701 in data 5 aprile 1990; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Applicazione Le unità da diporto, così come definite dall' art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modifiche ed integrazioni, di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri, fermo restando l'applicazione della Colreg '72 per quanto non previsto dal presente decreto, hanno facoltà di attenersi, per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora, alle disposizioni dei seguenti articoli e degli allegati I e II al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 21, lettere i) ed n), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. 15 settembre 1977, è il seguente: "Le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa sono: (omissis); i) un dispositivo per segnalazione acustica; (omissis); n) fanali regolamentari". - Il testo della regola 1, lettera e), parte A, del regolamento internazionale del 1972, per prevenire gli abbordi in mare, con allegati, firmato a Londra il 20 ottobre 1972, ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 è il seguente: "Regola 1 (Applicazione). - a) Le presenti regole si applicano a tutte le navi in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima. (omissis). e) Qualora un Governo interessato ritenga che una nave di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non possa attenersi completamente a quanto disposto dalle presenti Regole circa il numero, la posizione, la portata o i settori di visibilità dei fanali o dei segnali, oppure circa la disposizione e le caratteristiche di impiego degli strumenti di segnalazione sonora, senza che ciò intralci la funzione speciale dell'unità, tale unità deve attenersi ad altre disposizioni, relativamente a quanto sopra, che siano giudicate dal Governo interessato il meno possibile in contrasto con le presenti regole". - Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. n. 1154/1972 , è il seguente: "1. Una nave può essere destinata ad una o più dei seguenti servizi: (omissis); c) servizi speciali (pesca, rimorchio, salvataggio, scuola, servizi scientifici o di ricerca, posa di cavi, diporto, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 50/1971 (Norme sulla sicurezza da diporto), come integrato e modificato dalle leggi 14 agosto 1971, n. 823, 14 agosto 1974, n. 378, 6 marzo 1976, n. 51, 26 aprile 1986, n. 193 , è il seguente: "Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate; imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti; natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'art. 13 della presente legge".
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