Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 428/1987

Individuazione di zone di importanza naturalistica del litorale romano.

Pubblicato: 20/10/1987 In vigore dal: 28/07/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 28 luglio 1987, n. 428

Testo normativo

DECRETO n. 428/1987 # DECRETO 28 luglio 1987, n. 428 ## Individuazione di zone di importanza naturalistica del litorale romano. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico dei lembi residuati del litorale romano di cui all'allegata planimetria, che costituiscono un continuum unitario da conservare e salvaguardare; Considerato che dette zone sono caratterizzate da una ricca varietà di biotopi, naturali, quali dune costiere, macchie mediterranee, boschi planiziali, zone umide, e presentano in alcuni tratti associazioni vegetali costituite da tipiche essenze pioniere, dotate di particolare adattamenti alle condizioni microclimatiche, nonchè specie vegetali spontanee (erbacee arbustive ed arboree) tipiche della macchia mediterranea di notevole valore scientifico e naturalistico; Considerato che detti biotopi costituiscono un ambiente di rilevante interesse anche per la presenza di specie animali, quali quelle appartenenti alle famiglie dei Silvidi, Laridi, Anatidi, Ardeidi, Falconiforni, Strigiformi, per quanto riguarda l'avifauna, e Mustelidi, Istricidi, Sciuridi, Artiodattili, per quanto riguarda la mammalofauna, e che questi gruppi comprendono molte specie protette comprese nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503 ; Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ; Vista la delibera del comune di Roma n. 3067 del 10 aprile 1985, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo del litorale romano, denominato "progetto litorale", che prevede l'istituzione del Parco regionale del litorale romano comprendente la tenuta di Capocotta, la tenuta di Castel Porziano, l'antico tracciato della via Severiana, l'area archeologica di Ostia Antica e la necropoli di Porto, l'area del Porto di Traiano e Claudio, la tenuta di Maccarese, la proprietà Forus, le proprietà costiere dell'ex Pio istituto di S. Spirito; Vista la nota della regione Lazio in data 9 luglio 1987, con la quale si esprime apprezzamento per la istituzione del Parco del litorale romano e si trasmette copia della cartografia a tal uopo predisposta dalla regione; Considerato che le zone in questione figurano nel piano paesistico territoriale approvato dalla regione Lazio come zone a tutela integrale orientata, ovvero zone di riqualificazione ambientale a salvaguardia dei caratteri vegetali e geomorfologici; Considerato che ai sensi dell' art. 5, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la propria nota, in data 25 giugno 1987, con la quale è stato chiesto alla regione Lazio ed al comune di Roma il parere in ordine alla istituzione di una riserva del litorale romano; Considerato che sia il comune di Roma che la regione Lazio, sentiti da questo Ministero, hanno chiaramente manifestato la volontà di istituire un "Parco del litorale romano" nelle zone suddette; Ritenuta l'opportunità di individuare dette aree come zona di interesse nazionale da destinarsi a riserva naturale statale, fatta eccezione per le tenute di Capocotta e Castelporziano, che fanno parte della dotazione del Presidente della Repubblica; Decreta: Art. 1 Le zone del litorale del comune di Roma indicate dalla allegata planimetria sono individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale. NOTE Note alle premesse: - La legge n. 431/1985 concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. - La legge n. 1497/1939 contiene norme in materia di protezione delle bellezze naturali. - La legge n. 1089/1939 contiene norme in materia di tutela delle cose d'interesse artistico. - Il testo vigente dell' art. 5, comma 2, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danni ambientali) è il seguente: "Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali".

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