Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 438/1990

Regolamento per l'accesso alla qualifica di vice dirigente nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Pubblicato: 22/01/1991 In vigore dal: 07/09/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 7 settembre 1990, n. 438

Testo normativo

DECRETO n. 438/1990 # DECRETO 7 settembre 1990, n. 438 ## Regolamento per l'accesso alla qualifica di vice dirigente nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101 ; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797 ; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 5/1983; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1983, con il quale sono stati disciplinati i concorsi interni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2› supplemento al Bollettino ufficiale n. 22/1983; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1981, concernente, tra l'altro, la regolamentazione dei corsi professionali per l'ammissione ai concorsi, per titoli, per la nomina alle qualifiche di vice dirigente; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1985, concernente i piani di studio dei predetti corsi professionali, pubblicato nel 1› supplemento al Bollettino ufficiale n. 16/1985; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , concernente l'accesso alle qualifiche di vice dirigente di VIII categoria, da conferire al personale dell'esercizio di VII e VIII categoria, e ritenuto di dettare le relative norme di attuazione, come prescritto dal comma 3 dello stesso articolo; Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati; Sentito il consiglio di amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Concorsi di accesso alle qualifiche di vice dirigente 1. In attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , i concorsi interni nazionali per titoli di servizio e successivi corsi professionali con esami finali per l'accesso alle qualifiche di vice dirigente - categoria VIII del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici - riservati al personale dell'esercizio di VII e VIII categoria, sono disciplinati secondo i seguenti criteri: a) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell' art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 : 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e dell' art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 4) Titoli di servizio valutabili: 4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 ; 4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse; 4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione; 4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T; 4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T; 4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.7) titolo di studio; 4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso; 4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita e a parità di questa, dall'età. 5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato D al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse. b) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELLE TELECOMUNICAZIONI: 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell' art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 : 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e dell' art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica, in matematica ovvero in ingegneria di altro tipo purchè integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore p.t. 4) Titoli di servizio valutabili: 4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 ; 4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse; 4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione; 4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T; 4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T.; 4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.7) titolo di studio; 4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso; 4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza sarà determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato D al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse. c) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELLE OPERE CIVILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI: 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell' art.15 della legge 3 aprile 1979 n. 101 : 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981 n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art.45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e dell' art.1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria civile sezione edile o sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in architettura, con diploma di abilitazione all'esercizio della professione. 4) Titoli di servizio valutabili: 4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 ; 4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse; 4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione; 4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T.; 4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T; 4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.7) titolo di studio; 4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso; 4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima, si applicano le disposizioni di cui all'allegato D al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse. d) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELL'INFORMATICA: 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell' art.15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 . 2.1) Ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981 n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art.45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e dell' art.1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria, in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in matematica, in scienze dell'informazione, in economia e commercio o in scienze statistiche. 4) Titoli di servizio valutabili: 4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 ; 4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse; 4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione; 4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; 4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T.; 4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.7) titolo di studio; 4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art.29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso; 4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima, si applicano le disposizioni di cui all'allegato D al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 : "Art. 4 (Accesso alla qualifica di vice dirigente). - 1. La lettera b) del numero 8 ) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , è sostituita dalla seguente: ' b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria, nonchè quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferirè. 2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera b) del numero 8 ) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASSAT con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del numero 8 ) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica. 3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo". - Si riporta il testo dell' art. 15 della legge n. 101/1979 : "Art. 15 (Ritardi nella progressione economica e giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonchè dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore. Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni". - Si riporta il testo degli articoli 8 della legge n. 797/1981 , 45 della legge n. 249/1968 , e 1 della legge n. 1078/1966 : " Art. 8 della legge n. 797/1981 (Anzianità minima di funzioni per i passaggi di categoria). - Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall' articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , non può conseguire il passaggio a categoria superiore. Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell' articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e dell' articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso". Art. 45 della legge n. 249/1968 . - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate". " Art. 1 della legge n. 1078/1966 . - I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti". - Si riporta il testo dell' art. 29 della legge n. 101/1979 : "Art. 29 (Inquadramento nelle nuove categorie). - Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1› maggio 1978 è inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: 1) nella I categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il personale della prima qualifica della tabella VII; 2) nella II categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il personale della seconda qualifica della tabella VII; 3) nella III categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV, il personale delle prime due qualifiche della tabella IX, gli operai specializzati e i capi operai; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V; 4) nella IV categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX, il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI; 5) nella V categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X; 6) nella VI categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X; 7) nella VII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a); il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X; 8) nella VIII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III. L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza". - Si riporta il testo dell'allegato D al D.M. 30 aprile 1983: "ALLEGATO D SOSTITUZIONI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DELLA MEDESIMA. In caso di incompatibilità o di rinuncia di un componente della commissione centrale del personale, o delle sottocommissioni, si provvede, semprechè non si tratti di un rappresentante del personale e limitatamente al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi, alla sostituzione con decreto ministeriale. Qualora l'incompatibilità o la rinuncia riguardino componenti che rappresentano il personale alla loro sostituzione si provvede con decreto del Ministro su designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza di tale designazione entro 15 giorni dalla richiesta, per garantire, comunque, l'espletamento dei concorsi, la commissione o le sottocommissioni sono legittimamente costituite con i restanti componenti, semprechè costoro non siano in numero inferiore a tre, oltre il presidente o chiunque ne eserciti le funzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso in cui l'incompatibilità o la rinuncia riguardino l'appartenenza alla commissione centrale di cui sopra. Per le operazioni di calcolo inerenti alla determinazione dei punteggi da attribuire ai candidati di concorsi interni di passaggio di categoria e per la formazione delle relative graduatorie, la commissione e le sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del centro elaborazione dati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. A tal fine verranno inviati al predetto centro i dati necessari dopo che individualmente i singoli membri della commissione o delle sottocommissioni nella sede collegiale avranno provveduto all'esame delle pratiche ad essi assegnate, accertando i titoli spettanti a ciascun candidato. La commissione o le sottocommissioni, con il rispetto del principio della collegialità, sulla base degli accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che ciascuno dei membri avrà avanzato relativamente alle pratiche trattate e degli elaborati predisposti dal centro elettronico, determineranno i punteggi per i titoli per i quali i criteri di massima hanno previsto coefficienti numerici che non siano discrezionali. Per i titoli per i quali è previsto un punteggio variabile da un minimo ad un massimo, la commissione o le sottocommissioni provvederanno collegialmente e direttamente all'attribuzione del punteggio spettante. La commissione in seduta plenaria, dopo l'esame e il riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da parte del centro elettronico in base ai punteggi già attribuiti ai singoli candidati, provvederà alla formazione della relativa graduatoria generale. Per la validità dei lavori della commissione e delle sottocommissioni è sufficiente la presenza della metà più uno del numero dei rispettivi componenti, escluso il segretario".

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