Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 492/1997

Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in lunghe missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Pubblicato: 23/01/1998 In vigore dal: 04/07/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 4 luglio 1997, n. 492

Testo normativo

DECRETO n. 492/1997 # DECRETO 4 luglio 1997, n. 492 ## Regolamento recante norme sul trattamento economico del personale inviato in lunghe missioni all'estero ai sensi degli articoli 17, 21, 24 e 27 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e, in particolare il suo articolo 24; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 , contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e, in particolare, il suo titolo IV; Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863 , concernente il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ; Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione del predetto decreto intermisteriale e, quindi, la necessità di rivederne le disposizioni in materia di trattamento economico in materia di trattamento economico spettante al personale di cui all' articolo 17 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi, così da: diminuire il divario fra indennità di base riconosciute alla seconda e terza categoria; realizzare una corrispondenza fra personale di livelli comparabili di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 ; evitare rilevanti disparità di trattamento fra personale impiegato nelle stesse sedi; Ritenuto quindi: di elevare da sei a sette il totale delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1.1 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 ; di rimodulare conseguentemente i tre livelli delle indennità di base riconosciute al personale di cui all'articolo 2 ed i cinque riconosciuti a quello di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 17; Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Ritenuta la necessit à di attenersi alle indicazioni fornite dal citato parere; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il testo del punto 1) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 19 febbraio 1988, n. 863 , è sostituito dal seguente: "1) una indennità di base mensile così distinta secondo le seguenti categorie: I - personale di qualifica non inferiore a dirigente generale ed altro personale equiparato . L. 215.000 II - dirigenti ed altro personale equiparato . " 195.000 III - nona qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato .............. " 175.000 IV - ottava qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato .............. " 155.000 V - settima qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato .............. " 125.000 VI - sesta e quinta qualifica funzionale del personale delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato .............. " 110.000 VII - personale civile delle amministrazioni dello Stato di qualifica inferiore alla quinta ed altro personale equiparato .................. " 95.000 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il titolo IV del D.P.R. n. 177/1988 è il seguente: "Titolo IV Missione di cooperazione". - Il testo dell' art. 17 della legge n. 49/1987 è il seguente: "Art. 17 (Invio in missione). - 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie: a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; b) personale a contratto di cui all'art. 12 e quello previsto dall'art. 16, comma 1, lettera e); c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal comitato direzionale". - Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Per il testo degli articoli 1 e 3 del D.I. n. 863 del 19 febbraio 1988, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nè inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi, vedi nelle note agli articoli 1 e 3 di questo decreto. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del sopra citato D.M. n. 863/1988 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 1. - L'indennità di servizio all'estero di cui all' art. 24, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 49 , per il personale di cui all'art. 17, lettera a), della stessa legge, inviata in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi nei limiti dei contingenti determinati ai sensi dell'art. 21 della stessa legge è costituita dalla somma delle seguenti componenti: 1) una indennità di base mensile così distinta secondo le seguenti categorie: I - personale di qualifica non inferiore a dirigente generale ed altro personale equiparato ......... L. 215.000 II - dirigenti ed altro personale equiparato ....... " 195.000 III - nona qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato ......................... " 175.000 IV - ottava qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato .................... " 155.000 V - settima qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato ..................... " 125.000 VI - sesta e quinta qualifica funzionale del personale delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato .................... " 110.000 VII - personale civile delle amministrazioni dello Stato di qualifica inferiore alla quinta ed altro personale equiparato ................... " 95.000 2) da una maggiorazione di sede pari al 40,75% dell'indennità di base, moltiplicato per un coefficiente di sede identico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio. Ai fini della determinazione dell'indennità di cui al presente articolo, il decreto che dispone la missione stabilisce la classificazione di ciascun dipendente in una delle categorie sopra specificate basandosi sulle indicazioni fornite dall'amministrazione o ente di appartenenza circa i titoli e qualifiche professionali del dipendente".

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