Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 503/1987
Esecuzione dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, relativo alla determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti.
Riferimento normativo
DECRETO 18 novembre 1987, n. 503
Testo normativo
DECRETO n. 503/1987
# DECRETO 18 novembre 1987, n. 503
## Esecuzione dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, relativo alla determinazione delle funzioni e
delle mansioni dei medici ex condotti.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che all'art. 110, secondo comma , dispone l'emanazione di un decreto del Ministro della sanità per la determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti, nei confronti dei quali alla data del 1 gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell' art. 28 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , nonchè dei limiti di accesso da parte dei medici suddetti alla convenzione per la medicina generale di base di cui all' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto l' art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in forza del quale i medici ex condotti sono transitati alle unità sanitarie locali per svolgervi le funzioni e i compiti già dagli stessi esercitati per conto dei comuni o dei consorzi di comuni dai quali dipendevano; Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione delle funzioni e delle mansioni proprie dei medici ex condotti in materia igienico-sanitaria nel rispetto del nuovo assetto sanitario, come definito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Attesa la necessità di riconsiderare i limiti al massimale di scelte acquisibili da parte dei medici ex condotti iscritti negli elenchi di medicina generale, di cui all'accordo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , tenuto conto del trattamento economico omnicomprensivo riservato ai medici ex condotti dall' art. 110, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 ; Sentite le regioni, l'A.N.C.I., l'U.N.C.E.M. e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo di lavoro per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1 Agli ex medici condotti nei cui confronti alla data del 1 gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e che optino per il trattamento economico omnicomprensivo previsto dal primo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 , competono le funzioni e le mansioni di cui ai successivi articoli 2 e 3. Nota al titolo: Il D.P.R. n. 270/1987 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: Il testo dell' art. 110 del D.P.R. n. 270/1987 è il seguente: "Art. 110 (Norma transitoria per gli ex medici condotti).- 1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1 gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 , possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde. 2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per la medicina generale di base, di cui all' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . 3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 30 giugno 1988". - Il testo dell' art. 28 del D.P.R. n. 348/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali) è il seguente: "Art. 28 (Ex medici condotti ed assimilati). - In sede di primo inquadramento il personale sanitario medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri è ammesso, a richiesta degli interessati da esercitarsi entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito. Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro a tempo definito valgono le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali. Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo alla data del 1 gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, è consentito l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore a 10 ore settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base di oggettivi carichi di lavoro. Ai fini del calcolo delle scelte per il rapporto di lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto 1800: 40. Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo pieno o al tempo definito è consentito l'accesso a regime di convenzione di medicina generica o pediatrica come sotto specificato. Il trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza sarà rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Per i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro a orario ridotto, trova attivazione la tabella esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue: Part-time 20 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica: 1 gennaio 1984 1 luglio 1984 1 gennaio 1985 Part-time 10 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica: 1 gennaio 1984 1 luglio 1984 1 gennaio 1985 La normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla convenzione di medicina generica si intende estesa anche ai medici territoriali già iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali era stata estesa, in via analogica, la normativa degli ex medici condotti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, le regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, procederanno alla definizione delle fasce orarie di lavoro per il personale. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 31 maggio 1985. Almeno un mese prima di tale data le parti si incontreranno per verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie attivate nel territorio. I trattamenti economici derivanti dalla normativa di cui sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme, se considerati al netto delle spese di conduzione delle quote capitarie, i proventi spettanti al medico a tempo pieno. La normativa economica di cui al presente accordo trova attivazione nei riguardi del personale medico titolare di rapporti convenzionali, dalla data di effettiva decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra determinato. Nelle more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico di cui agli ordinamenti degli enti di provenienza". - Il testo degli articoli 48 e 61 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'A.N.C.I. per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'A.N.C.I. L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale; 6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonchè le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonchè i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289". " Art. 61 (Costituzione delle unità sanitarie locali). - Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base. Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali. Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni: a) per il graduale trasferimento ai comuni, perchè siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale; b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali, nonchè per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente art. 15; c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa. Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099 , e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti". Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 28 del D.P.R. n. 348/1983 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell' art. 110 del D.P.R. n. 270/1983 si veda nelle note alle premesse.
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