Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 509/1987

Norme in materia di denominazioni e definizioni dell'olio di oliva in attuazione del regolamento CEE n. 1915/87 del 2 luglio 1987.

Pubblicato: 15/12/1987 In vigore dal: 31/10/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 31 ottobre 1987, n. 509

Testo normativo

DECRETO n. 509/1987 # DECRETO 31 ottobre 1987, n. 509 ## Norme in materia di denominazioni e definizioni dell'olio di oliva in attuazione del regolamento CEE n. 1915/87 del 2 luglio 1987. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 , istitutivo di una organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse vegetali, ed in particolare l'art. 35 come risulta sostituito dal regolamento n. 1915/87 del 2 luglio 1987 , con il quale vengono fissate nuove denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva che, a partire dal 1 novembre 1987, devono essere obbligatoriamente utilizzate nella commercializzazione sia sul mercato interno che negli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi; Atteso, tuttavia, che il paragrafo 3 dello stesso art. 35 prevede la possibilità per gli Stati membri di consentire, nell'ambito dei rispettivi territori e fino al 31 dicembre 1989, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli in questione previste dalle legislazioni nazionali alla data del 31 ottobre 1987; Rilevato che, a decorrere dal 1 novembre 1987, possono essere commercializzati al minuto gli oli commestibili di cui al punto 1, lettere a) e b), ed ai punti 3 e 6 del nuovo allegato al regolamento CEE n. 136/66 , e che, quindi, risultano ammissibili all'aiuto al consumo esclusivamente gli oli corrispondenti alle qualità di cui ai suddetti punti del citato allegato; Vista la legge 13 novembre 1960, n. 1407 e la legge 27 gennaio 1968, n. 35 , recanti rispettivamente norme per la classificazione e vendita degli oli di oliva e norme per il controllo della pubblicità e del commercio degli stessi; Ravvisata l'opportunità di autorizzare, ai termini dell'art. 35, paragrafo 3, del richiamato regolamento CEE n. 136/66 l'impiego delle denominazioni e definizioni di cui alla legge n. 1407/1960 fino al 31 maggio 1988 relativamente al commercio all'ingrosso ed allo stadio del confezionamento e fino al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda il commercio al dettaglio, al fine di consentire un passaggio armonioso dall'uno all'altro sistema di classificazione e vendita degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, evitando il rischio di perturbazioni nella commercializzazione dei prodotti in questione; Ravvisata, altresì, l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 3, secondo trattino, dell'art. 35 del già citato regolamento n. 136/66 ; Ritenuto di dover provvedere in conformità; Decreta: Art. 1 A partire dal 1 novembre 1987 la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, sia sul mercato interno che negli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi, degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 , come modificato dal regolamento n. 1915/87 del 2 luglio 1987 , e successive modificazioni ed integrazioni. Tuttavia, ai termini del paragrafo 3, primo trattino, dell'art. 35 del citato regolamento CEE n. 136/66 , la commercializzazione sul mercato interno di detti oli con l'impiego delle denominazioni e definizioni previste dalla legge 13 novembre 1960, n. 1407 è consentita fino al 31 maggio 1988 nel commercio all'ingrosso ed allo stadio del confezionamento e fino al 31 dicembre 1989 allo stadio della vendita al dettaglio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 (Attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 172 dei 30 settembre 1966. - Il regolamento CEE n. 1915/87 del 2 luglio 1987 (che modifica il regolamento n. 136/66 CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 183/7 del 3 luglio 1987. Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell'art. 35 e del relativo allegato del regolamento CEE n. 136/66 come risultano sostituiti dal regolamento CEE n. 1915/87 : "Art. 35. - 1. Le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri nonchè negli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi. 2. Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6 dell'allegato. 3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli Stati membri possono autorizzare: per la commercializzazione nel loro territorio, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva riconosciute all'interno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987; per l'olio di cui al punto 3 dell'allegato destinato all'esportazione, l'impiego dei termini "olio di oliva puro". 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della commissione, può modificare le denominazioni e le definizioni contenute nell'allegato. 5. In caso di difficoltà di commercializzazione, nella Comunità, dei prodotti che figurano nell'allegato può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'art. 38, di prorogare per uno o più dei prodotti in questione la data del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3. Tale proroga non può eccedere i due anni". "Allegato: Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui all'art. 35. 1. Oli d'olivo vergini, oli ottenuti dal frutto dell'olio soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detti oli d'oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono: a) olio d'oliva vergine extra: olio di oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1g per 100g; b) olio d'oliva vergine (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2g per 100g; c) olio d'oliva vergine corrente: olio di oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3g per 100g; d) olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico superiore a 3,3g per 100g. 2. Olio di oliva raffinato: olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g. 3. Olio di oliva: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5g per 100g. 4. Olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. 5. Olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio greggio di sansa di oliva, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g. 6. Olio di sansa di oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5g per 100g".

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