Modificazioni al decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, e al
decreto ministeriale 15 aprile 1987, n. 194, recanti,
rispettivamente, disposizioni relative agli autobus nonche' agli
autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in
applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio
1987, n. 16, e ulteriori disposizioni nella materia.
DECRETO n. 523/1987
# DECRETO 4 novembre 1987, n. 523
## Modificazioni al decreto ministeriale 11 marzo 1987, n. 95, e al
decreto ministeriale 15 aprile 1987, n. 194, recanti,
rispettivamente, disposizioni relative agli autobus nonche' agli
autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in
applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio
1987, n. 16, e ulteriori disposizioni nella materia.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l' art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987, n. 132 , che impone al Ministro dei trasporti di adottare disposizioni conformi alle direttive CEE; Visto il proprio decreto 11 marzo 1987, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1987 . Visto il proprio decreto 15 aprile 1987, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1987 ; Visto il telex dell'8 luglio 1987 con il quale la commissione delle Comunità europee ha ravvisato nei due decreti sopra citati il mancato rispetto della direttiva n. 83/189/CEE recepita con la legge 21 giugno 1987, n. 317 ; Ritenuta la necessità di adeguare le date riportate nei decreti alla esigenza di consentire al Consiglio delle Comunità europee di emanare le direttive alle quali debbono essere rese conformi le disposizioni da adottare; Decreta: Art. 1 Il testo dell'art. 2 del decreto 11 marzo 1987, n: 95, è sostituito dal seguente: "Estensioni di omologazione. - Successivamente al 31 dicembre 1988 non sono rilasciate estensioni di omologazioni per autobus od autoveicoli o rimorchi adibiti al trasporto di cose omologati da oltre dieci anni". NOTE Nota al titolo: Il D.L. n. 16/1987 , recante: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale", è stato convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1987 ). L'art. 11, comma 1, del predetto decreto prevede che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE-ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonchè per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonchè alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo dell' art. 11, comma 1, del D.L. n. 16/1987 si veda la nota al titolo. - Per l'argomento del D.M. 11 marzo 1987, n. 95 , e del D.M. 15 aprile 1987, n. 194 , si veda nel titolo al presente decreto.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 523/1987 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.