Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 566/1987
Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1977.
Riferimento normativo
DECRETO 23 dicembre 1987, n. 566
Testo normativo
DECRETO n. 566/1987
# DECRETO 23 dicembre 1987, n. 566
## Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura
private alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale
5 agosto 1977.
Art. 1 IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , concernente, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali richieste alle case di cura private; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1977); Visto, in particolare, l'art. 44 del precitato decreto ministeriale; Visto l' art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , che ha demandato, tra l'altro, alla competenza legislativa regionale la definizione delle caratteristiche funzionali cui devono corrispondere le istituzioni sanitarie private, richiamando espressamente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento spettante allo Stato e lasciando in vigore, fino all'emanazione della suddetta legislazione regionale, la disciplina data alla materia con il citato art. 51 della legge n. 132/1968 ed il pure citato decreto ministeriale 5 agosto 1977; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 1985 ) con il quale è stato differito il termine fissato dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 al 1› maggio 1986 con esclusione delle prescrizioni degli articoli 6, comma primo, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo comma, dello stesso decreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 1986); Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 1986) e 23 dicembre 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986) con i quali veniva differito rispettivamente al 31 dicembre 1986 e al 31 dicembre 1987 il termine fissato dall'articolo unico del decreto ministeriale 5 dicembre 1985; Atteso che le regioni, nella maggior parte non hanno ancora portato a termine l'iter per l'approvazione delle proprie leggi, ai sensi del primo comma dell'art. 43 della legge n. 833/1978 sulla base dei contenuti di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986; Ritenuto che l'applicazione dell'integrale normativa di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1977 a partire dal 1› gennaio 1987 potrebbe essere causa di assunzione di oneri rilevanti, destinati ad incidere in via definitiva sul Fondo sanitario nazionale e suscettibili di risultare a breve scadenza improduttivi, in quanto sostenuti per la conformazione a caratteristiche superate dalla legislazione regionale sopravveniente da emanarsi sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986; Attesa, quindi, la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine di adeguamento dei requisiti delle case di cura private di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986; Decreta: 1. Il termine fissato dall'articolo unico del decreto ministeriale 23 dicembre 1986 concernente: "Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1977" è differito al 31 dicembre 1988. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 23 dicembre 1987 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ------------------------------ AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il D.M. 5 agosto 1977 reca "Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private". Note alle premesse; - Il testo dell' art. 51 della legge n. 132/1968 è il seguente: "Art. 51 (Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro della sanità). - 1. Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della sanità. 2. Il Ministro per la sanità, con propria decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce: a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato; b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale; c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di 'direttore sanitario responsabilè'. 3. La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione 'casa di cura privatà: non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie". - Il testo dell'art. 44 del D.M. 5 agosto 1977 è il seguente: "Art. 44 (Termine adeguamento norme). - 1. Le case di cura private devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro otto anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso a pena di revoca di autorizzazione. 2. Fino all'emanazione di nuove norme sull'edilizia ospedaliera pubblica, le statuizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 10 e quelle di cui agli articoli 35, primo e secondo comma; 36, primo comma; 37, primo comma, non si applicano alle case di cura autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto". - Il testo dell' art. 43 della legge n. 833/1978 è il seguente: "Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie). 1. La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5. 2. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. 3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere tra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali. 4. Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51 , 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonchè gli articoli 194 , 195 , 196 , 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale". - Il testo degli articoli 6, primo comma, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo comma, del D.M. 5 agosto 1977 è il seguente: "Art. 6, comma primo. - 1. La dotazione idrica delle case di cura non deve essere inferiore a 300 litri di acqua potabile al giorno per posto-letto; da tale dotazione è escluso il fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane (impianto di riscaldamento, giardinaggio, ecc.". "Art. 7 (Smaltimento dei rifiuti solidi). - 1. Il direttore sanitario provvede a che i rifiuti solidi che costituiscono pericolo d'infezione (bende, piccoli pezzi anatomici, ecc.) siano inceneriti nell'ambito della casa di cura. 2. I rifiuti solidi che non costituiscono pericolo di infezione sono smaltiti a cura del competente servizio comunale. 3. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata a mezzo di contenitori a perdere. Per quanto riguarda le caratteristiche dei camini, ed in genere dei forni di incenerimento, gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615 e del suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 ". "Art. 8 (Smaltimento dei rifiuti liquidi). - 1. I liquami devono essere convogliati in una fognatura razionale che può essere collegata con la fognatura cittadina. 2. In difetto di questa, o quando essa non dia garanzie per un appropriato smaltimento, i liquami devono essere convogliati in apposito impianto di depurazione biologica, approvato dalla competente autorità sanitaria, la quale può disporre che i liquami stessi siano sottoposti a procedimenti di disinfezione prima di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'acqua". "Art. 9 (Smaltimento dei rifiuti radioattivi). - 1. I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 ed in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 ". "Art. 12 (Impianti elettrici). - 1. La casa di cura deve essere dotata di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra cui complessi operatori, sale da parto, rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca) nonchè un minimo di illuminazione negli altri ambienti. 2. In ogni camera di degenza devono essere predisposte la opportuna illuminazione generale notturna e per singolo posto-letto. Accanto ad ogni letto devono trovarsi una presa di corrente ed un dispositivo acustico-luminoso per la chiamata del personale". "Art. 15 (Protezione dalle radiazioni ionizzanti). - 1. Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Si osservano le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 ". "Art. 18 (Direzione sanitaria). - 1. La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente". "Art. 19 (Attribuzione del direttore sanitario responsabile). - 1. Il direttore sanitario responsabile della casa di cura privata, oltre ad assolvere ai compiti previsti dall' art. 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , ha le seguenti attribuzioni: cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni; controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro, contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari; trasmette annualmente all'ufficio del medico provinciale un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1› gennaio e di quello convenzionato di cui all'art. 28 e comunica le successive variazioni; vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico; cura la tempestiva trasmissione all'I.S.T.A.T. e all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste; stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari; controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza; vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari; propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura; rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura; vigila sul funzionamento dell'emoteca nonchè sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari; controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge; vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura; stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica. 2. La direzione sanitaria deve comprendere locali e servizi adeguati all'espletamento delle attività ad essa connesse". "Art. 22 (Obblighi del titolare della casa di cura). - 1. È fatto obbligo ai titolari delle case di cura private di: denunciare gli apparecchi radiologici esistenti nelle case di cura private ai sensi dell' art. 195 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e di chiedere la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive comunque confezionate; provvedere almeno una volta l'anno, ai sensi dell'art. 139 del regolamento generale sanitario ( regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 , modificato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112 ), alla generale disinfezione o ripulitura degli ambienti e relativi arredi, nonchè alla loro manutenzione". "Art. 24 (Cartelle cliniche). - 1. In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. 2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. 3. In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l'ufficio comunale o consorziale di igiene". "Art. 38 (Adeguamento dei servizi generali e dei servizi di diagnosi e cura per particolari tipi di case di cura), ultimo comma. - 4. I competenti organi regionali possono, in via eccezionale, e per un periodo di tempo predeterminato in relazione alle disponibilità idriche locali, autorizzare deroghe alla dotazione idrica giornaliera prevista dall'art. 6, la quale, comunque, non può in alcun caso scendere al di sotto dei 150 litri". Nota al testo: L'articolo unico del D.M. 23 dicembre 1986 differiva il termine al 31 dicembre 1987.
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