Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 63/1998
Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio di cui all'articolo 7, lettera b) , della legge 1 dicembre 1986, n. 831.
Riferimento normativo
DECRETO 19 gennaio 1998, n. 63
Testo normativo
DECRETO n. 63/1998
# DECRETO 19 gennaio 1998, n. 63
## Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni
degli alloggi di servizio di cui all'articolo 7, lettera b) , della
legge 1 dicembre 1986, n. 831.
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 , sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 831 , recante: "Disposizione per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza", che all'articolo 7, comma 1, prevede la classificazione degli alloggi di servizio in alloggi gratuiti connessi all'incarico (ASGI) ed alloggi in temporanea concessione (ASTC); Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1988 , registro n. 15 Finanze, foglio n. 145, concernente la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri; Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 1990 , registro n. 23 Finanze, foglio n. 72, con il quale sono stati determinati i canoni di concessione degli ASTC con effetto dal 1 maggio 1987; Visto l' articolo 43, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , secondo il quale la determinazione dei nuovi canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, previsto nello stesso articolo, trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della citata legge n. 831 del 1986 (ASTC); Visto l'articolo 43, comma 2, della predetta legge n. 724 del 1994 , che ha modificato l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 831 del 1986 , secondo il quale i criteri per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi in temporanea concessione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392 , recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani; Considerato che gli ASTC, concessi in uso dalla Guardia di finanza al proprio personale, sono strettamente preordinati a garantire la funzionailtà dei comandi e reparti della stessa Guardia di finanza; Ritenuta la necessità di determinare i canoni di concessione relativi agli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale del Corpo della Guardia di finanza; Sentito il parere favorevole espresso sul presente decreto dal Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-8745 del 17 dicembre 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, n. 831 sono soggetti all'adeguamento del canone previsto dall' articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189 , reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza". - L' art. 7 della legge 1 dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza), è il seguente: "Art. 7. - 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'intendenza di finanza competente per territorio. 3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone. 4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8". - Il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988 reca: "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di servizio in temporanea concessione". - Il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, reca: "Determinazione del canone di concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione". - L' art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). - 1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell' art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell' art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell' art. 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni. 2. Nell' art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e nell' art. 7, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 831 , le parole: ''sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone socialè' sono sostituite dalle seguenti: ''sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canonè'. 3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all' art. 7, comma 1, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, n. 831 . Gli alloggi di cui all' art. 7, comma 1, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 831 , rientrano nella previsione dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . 4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall' art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e successive modificazioni, dall' art. 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831 , e successive modificazioni, e dall' art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondocasa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondocasa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate". - La legge 27 luglio 1978, n. 392 reca: "Disciplina delle locazioni di immobili urbani". - L' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Nota all'art. 1: - Per l' art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), vedi note alle premesse.
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