Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 73/1997
Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati
Riferimento normativo
DECRETO 24 febbraio 1997, n. 73
Testo normativo
DECRETO n. 73/1997
# DECRETO 24 febbraio 1997, n. 73
## Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai
beni sequestrati o confiscati
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA Visto l' articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto dall' articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109 , recante: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . Abrogazione dell' articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 ."; Ritenuto che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , devono essere emanate norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonchè dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati; Visto l' articolo 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 1662 del 24 febbraio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonchè dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati, ai sensi dell' articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto dall' articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell' art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , recante "Disposizioni contro la mafia", introdotto dall' art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109 : "Art. 2-duodecies. - 1. In deroga all' art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 , e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonchè relativi a specifiche attività di: a) risanamento di quartieri urbani degradati; b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità; d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati. 2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1: a) i comuni ove sono siti gli immobili; b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta. 3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico- finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emenato il provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 2-decies". - L' art. 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109 , è così formulato: "3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 2-duodecies, comma 4, della legge n. 575/1965 , si veda in nota alle premesse.
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