Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 74/1997

Regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio

Pubblicato: 28/03/1997 In vigore dal: 24/02/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 24 febbraio 1997, n. 74

Testo normativo

DECRETO n. 74/1997 # DECRETO 24 febbraio 1997, n. 74 ## Regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 26 luglio 1995, n 328 , ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1983 (nota n. 1712 del 24 febbraio 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Archivio informatico dei quesiti 1. È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni l'archivio informatico dei quesiti per le prove di preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio. 2. L'archivio informatico contiene un numero di quesiti, pertinenti alle materie delle prove scritte del concorso, non inferiore a 5.000. 3. Non possono essere inseriti nell'archivio quesiti fondati su interpretazioni dottrinali o giurisprudenziali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 328/1995 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile) prevede che: "Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis , 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n 89 , introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonchè per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinenti all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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