Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 80/1990
Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente l'importazione dei semi oleosi per usi diversi dalla disoleazione.
Riferimento normativo
DECRETO 24 febbraio 1990, n. 80
Testo normativo
DECRETO n. 80/1990
# DECRETO 24 febbraio 1990, n. 80
## Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 18
dicembre 1975, concernente l'importazione dei semi oleosi per usi
diversi dalla disoleazione.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 417 , concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente le modificazioni al regime fiscale degli oli di semi; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio; Ritenuta la necessità di modificare l'art. 10 del predetto decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del giorno 16 novembre 1989; Vista la nota n. 4730 con la quale viene comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento concernente la modifica del citato art. 10; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 L'art. 10 del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 è sostituito dal seguente: "1. I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di estrazione di semi oleosi contenenti il 7% o più di olio, importati dall'estero, non sono soggetti, se destinati ad usi diversi dalla disoleazione, all'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile. 2. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, di apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio attestante l'attività svolta dall'importatore. 3. Se l'importatore è un istituto zootecnico od un allevatore di bestiame, singolo od associato, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure, se trattasi di organismo a carattere nazionale, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 4. Il trasporto, dalla dogana alle rispettive destinazioni, dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di estrazione dei semi oleosi contenenti il 7% o più di olio, importati dall'estero e destinati ad uso diverso dalla disoleazione, è soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento. 5. L'importazione dei prodotti di cui al precedente comma è obbligato a presentare, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino della bolletta di accompagnamento al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale provvederà al successivo inoltro del riscontrino stesso alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19; l'importatore deve, altresì, riportare in un apposito registro, vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, i quantitativi del prodotto importato e degli estremi della relativa bolletta di accompagnamento. 6. È obbligato alla tenuta del registro anche l'importatore non utilizzatore il quale deve riportare sul predetto registro, i quantitativi del prodotto importato, le partite spedite ed i nominativi degli acquirenti del prodotto, ed inoltre deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino delle bollette di accompagnamento unitamente ad un elenco delle partite spedite con i nominativi dei destinatari del prodotto. Il predetto ufficio tecnico provvederà al successivo inoltro del riscontrino alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19, e provvederà altresì a segnalare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, le partite di prodotto inviate ai suddetti destinatari. 7. Per il trasferimento agli utilizzatori finali il prodotto deve essere scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 . 8. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dispone, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, saltuari accertamenti in ordine alla destinazione dei prodotti importati". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il D.M. 18 dicembre 1975 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 27 dicembre 1975 . Note alle premesse: - Il testo dell' art. 4 della legge n. 417/1975 è il seguente: "Art. 4. - Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e liquidazione del tributo, all'aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonchè ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati: il quarto comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316 , convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 776 , concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili; il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385 , concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi; il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 , contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'art. 5; il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769 , contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi; la legge 11 giugno 1959, n. 450 , concernente l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina; l' art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623 , concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare. Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro". - Per il D.M. 18 dicembre 1975 si veda la nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il D.P.R. n. 627/1978 istituisce il documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Roma, 24 febbraio 1990 Il Ministro: FORMICA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990 Registro n. 9 Finanze, foglio n. 281
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